Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
ela Confederazione Nazionale dei Servizi
(Confservizi)
Visto l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
che in particolare:
- al comma 1,
istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge stessa, nella
materia dei lavori pubblici anche di interesse regionale;
- al comma 4,
attribuisce all'Autorità la funzione di vigilanza sull'osservanza delle normative,
nazionali e comunitarie, affinché sia assicurata l'efficienza e l'economicità di
esecuzione dei lavori pubblici.
Visto l'articolo
3 dello Statuto di Confservizi che in particolare:
- al comma 1
attribuisce alla Confederazione la rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi
pubblici;
- al comma 2,
lett. d) affida alla Confederazione la promozione di azioni ed istanze di interesse
generale.
Premesso
- che la
funzione di vigilanza dell'Autorità viene attuata anche mediante l'esercizio della
funzione di regolazione atta a tradurre i criteri, mutuati dall'esperienza, in regole a
valenza giuridica al fine di curare l'interesse pubblico generale e garantire il rispetto
della legislazione vigente;
- che detta
funzione si esplica mediante strumenti diversificati (atti di regolazione, determinazioni
ed indicazioni operative) in relazione alle caratteristiche specifiche delle questioni
poste all'attenzione dell'Autorità dai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici.
Considerato
- che
l'Autorità si pone come punto di riferimento nel settore dei lavori pubblici, perché
destinataria di informazioni e segnalazioni e, al tempo stesso, promotrice di attività
per il coordinamento delle diverse iniziative al fine di una corretta applicazione della
normativa di settore;
- che la
Confservizi, nell'ambito della propria funzione rappresentativa degli interessi di
settore, svolge costante attività di supporto e diffusione delle informazioni concernenti
la professione, ivi compresa la normativa inerente gli appalti di lavori pubblici a favore
dei propri iscritti;
- che, per
dare concretezza alla funzione di vigilanza e regolazione dell'Autorità, sono necessari
attivi ed intensi collegamenti con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario
titolo, intervengono nel mercato dei lavori pubblici in ambito locale e nazionale;
- che tale
raccordo funzionale può assumere aspetti diretti a garantire, su base di reciprocità, un
flusso informativo di dati e notizie fra i suddetti organismi.
TUTTO
QUANTO SOPRA PREMESSO
- Le parti,
con il seguente protocollo, si impegnano a dar luogo ad un rapporto di collaborazione al
fine di identificare e risolvere problemi interpretativi generali e fenomeni diffusi di
vischiosità delle procedure che possono ostacolare una gestione dei lavori pubblici
idonea ad assicurare qualità, efficienza ed efficacia;
- Detta
collaborazione si attua mediante un procedimento che assicuri il tempestivo flusso di dati
ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio.
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- Il flusso
delle informazioni e dei dati tra le parti avviene secondo il seguente procedimento:
- la
Confservizi, anche attraverso la collaborazione delle Federazioni di settore e delle
Associazioni regionali:
- rileva e
seleziona le questioni rappresentate allo stesso dai propri iscritti;
- classifica
per tipologie omogenee le questioni stesse e, successivamente, le rappresenta
all'Autorità mediante apposita comunicazione;
- l'Autorità
valuta le questioni ad essa sottoposte ed emana gli atti di cui alle premesse al fine di
stabilire canoni di comportamento univoci per i soggetti coinvolti nel fenomeno degli
appalti pubblici;
- l'Autorità
comunica alla Confservizi richiedente, e contestualmente alla struttura centrale dello
stesso, le decisioni assunte affinchè le stesse vengano divulgate presso i propri
iscritti mediante idonei mezzi di diffusione.
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Al
fine di monitorare il corretto flusso delle informazioni ed apportare le eventuali azioni
correttive necessarie al procedimento di cui all'articolo 2, è costituito un gruppo di
lavoro composto dai rappresentanti delle parti e degli altri soggetti pubblici o privati
con cui l'Autorità ha stabilito collegamenti.
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