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Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

e

la Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi)


Visto
l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che in particolare:

  • al comma 1, istituisce l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge stessa, nella materia dei lavori pubblici anche di interesse regionale;
  • al comma 4, attribuisce all'Autorità la funzione di vigilanza sull'osservanza delle normative, nazionali e comunitarie, affinché sia assicurata l'efficienza e l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici.

Visto l'articolo 3 dello Statuto di Confservizi che in particolare:

  • al comma 1 attribuisce alla Confederazione la rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi pubblici;
  • al comma 2, lett. d) affida alla Confederazione la promozione di azioni ed istanze di interesse generale.

Premesso

  • che la funzione di vigilanza dell'Autorità viene attuata anche mediante l'esercizio della funzione di regolazione atta a tradurre i criteri, mutuati dall'esperienza, in regole a valenza giuridica al fine di curare l'interesse pubblico generale e garantire il rispetto della legislazione vigente;
  • che detta funzione si esplica mediante strumenti diversificati (atti di regolazione, determinazioni ed indicazioni operative) in relazione alle caratteristiche specifiche delle questioni poste all'attenzione dell'Autorità dai soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici.

Considerato

  • che l'Autorità si pone come punto di riferimento nel settore dei lavori pubblici, perché destinataria di informazioni e segnalazioni e, al tempo stesso, promotrice di attività per il coordinamento delle diverse iniziative al fine di una corretta applicazione della normativa di settore;
  • che la Confservizi, nell'ambito della propria funzione rappresentativa degli interessi di settore, svolge costante attività di supporto e diffusione delle informazioni concernenti la professione, ivi compresa la normativa inerente gli appalti di lavori pubblici a favore dei propri iscritti;
  • che, per dare concretezza alla funzione di vigilanza e regolazione dell'Autorità, sono necessari attivi ed intensi collegamenti con tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei lavori pubblici in ambito locale e nazionale;
  • che tale raccordo funzionale può assumere aspetti diretti a garantire, su base di reciprocità, un flusso informativo di dati e notizie fra i suddetti organismi.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

  1. Le parti, con il seguente protocollo, si impegnano a dar luogo ad un rapporto di collaborazione al fine di identificare e risolvere problemi interpretativi generali e fenomeni diffusi di vischiosità delle procedure che possono ostacolare una gestione dei lavori pubblici idonea ad assicurare qualità, efficienza ed efficacia;
  2. Detta collaborazione si attua mediante un procedimento che assicuri il tempestivo flusso di dati ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio.

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  1. Il flusso delle informazioni e dei dati tra le parti avviene secondo il seguente procedimento:
  1. la Confservizi, anche attraverso la collaborazione delle Federazioni di settore e delle Associazioni regionali:
  • rileva e seleziona le questioni rappresentate allo stesso dai propri iscritti;
  • classifica per tipologie omogenee le questioni stesse e, successivamente, le rappresenta all'Autorità mediante apposita comunicazione;
  1. l'Autorità valuta le questioni ad essa sottoposte ed emana gli atti di cui alle premesse al fine di stabilire canoni di comportamento univoci per i soggetti coinvolti nel fenomeno degli appalti pubblici;
  2. l'Autorità comunica alla Confservizi richiedente, e contestualmente alla struttura centrale dello stesso, le decisioni assunte affinchè le stesse vengano divulgate presso i propri iscritti mediante idonei mezzi di diffusione.

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 Al fine di monitorare il corretto flusso delle informazioni ed apportare le eventuali azioni correttive necessarie al procedimento di cui all'articolo 2, è costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle parti e degli altri soggetti pubblici o privati con cui l'Autorità ha stabilito collegamenti.

 

Confservizi - Confederazione Nazionale dei Servizi

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