"Sanatoria degli effetti
della mancata conversione dei decreti legge in materia di recupero dei
rifiuti"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1996
Art. 1.
1. Restano validi gli atti ed
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n.
443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279,
8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619,
7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10
luglio 1995, n. 274, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995, n. 463, 8
gennaio 1996, n. 8, 8 marzo 1996, n. 113, 3 maggio 1996, n. 246, 8 luglio
1996, n. 352, e 6 settembre 1996, n. 462.
2. Dal 7 novembre 1996 fino al
25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del
decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, nonche' ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle
direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attivita' di riutilizzo, riciclaggio,
trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 settembre
1996, n. 462.
3. La presente legge entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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