"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1997)"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 233
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
1. Per l'anno 1997, il limite
massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in lire 91.500 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in lire
368.700 miliardi per l'anno finanziario 1997.
2. Per gli anni 1998 e 1999 il
limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e'
determinato, rispettivamente, in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000
miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941
miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 390.600
miliardi ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli
anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in lire 79.200 miliardi ed in lire 69.500
miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 389.600 miliardi ed in lire 297.500 miliardi.
Art. 2.
1. Per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere
nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per
il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 1997-1999, restano determinati per l'anno
1997 in lire 13.599.680 milioni per il fondo speciale destinato alle spese
correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge, e in lire 1.556.610 milioni per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla
Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere
nei singoli stati di previsione del bilancio 1997 e triennale 1997-1999,
in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e'
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
4. E' fatta salva la
possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre
in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente
agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi
nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.
5. Ai termini dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto
capitale restano determinati, per l'anno 1997, in lire 1.087 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo
11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima tabella.
7. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente
legge.
8. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1997, a carico di
esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 3.
1. In applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle
persone fisiche per gli anni 1997, 1998 e 1999 sono valutate,
rispettivamente, in lire 1.400 miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi.
2. In deroga alle disposizioni
richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale:
a) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato
di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarieta' sociale entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti
della maggiore spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300
miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1999, i
limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati
nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30
maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre
1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalita':
1) aumento fino al 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo
familiare;
2) aumenti fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo
familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno
distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare;
3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo
familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza
limite di eta', nonche' fratelli, sorelle e nipoti che si trovino nelle
condizioni di inabilita' indicate nell'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti possono essere ridotti,
in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle suindicate risorse
finanziarie.
b) al fine di attenuare il carico fiscale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro i limiti complessivi di lire 200 miliardi annui, la
misura della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere incrementata,
limitatamente ai titolari di redditi da pensione, secondo i seguenti
criteri:
1) fino a lire 312.000 per i redditi di importo annuo fino a lire 9
milioni;
2) fino a lire 275.000 per i redditi di importo annuo da lire 9.000.001 a
lire 9.100.000.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art. 4
1. In attesa della riforma del
sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con effetto dal 1
gennaio 1997 l'aliquota dei contributi pensionistici a carico della
Ferrovie dello Stato Spa e dei lavoratori al fondo pensioni di cui agli
articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' allineata a
quella stabilita per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS ed
il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni e'
stabilito in lire 5.300 miliardi per l'anno 1997, comprensivo dell'importo
di lire 1.243 miliardi a conguaglio degli oneri per il 1995. Nell'ipotesi
di scorporo o cessione di ramo di azienda, o comunque di passaggio di
dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa ad altre societa' del gruppo
Ferrovie dello Stato Spa, ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa che
siano iscritti al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, nonche' le norme di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.
2. A decorrere dall'anno 1997
e' soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle
perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo
1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato Spa di cui all'articolo 4,
comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e successive modificazioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 5.
1. L'importo dei versamenti
dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai
fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio
dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e'
complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1997 in lire 3.600
miliardi, al netto degli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui lire 575 miliardi a titolo di
adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal
fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del
comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta
determinata per l'anno 1997 in lire 23.806 miliardi, ed e' assegnata per
lire 17.811 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire
1.218 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire
1.261 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.429 miliardi alla
gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale
minatori e per lire 83 miliardi all'ENPALS.
2. Il limite al complesso dei
versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e'
fissato per l'anno 1997 in lire 83.100 miliardi. Il ricorso alle
anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza
del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
CAPO V
NORME FINALI
Art. 6.
1. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata
e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della
presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1997.
(Si omette il testo del
prospetto di copertura e delle tabelle)
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