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"Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita' e definizioni).
1. La presente legge
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'
personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di
ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente
legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato
secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque
forma, anche mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo
30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali
non e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati
non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei
dati di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli
18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche'
in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.
388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV
del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18
giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura
penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9,
15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui
agli articoli 7 e 34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel
territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto
alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al
comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal
territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di
applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione al
Garante.
2. La notificazione e'
effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera
raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a
prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata
del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita'
correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli
elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione e'
sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche
per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita'
ed affidabilita', forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma
1, lettera d).
3. Quando i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e'
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante,
impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare
l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente
prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e'
richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento
di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle
finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che
lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati
o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1
riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati
nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela
della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al
periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1
il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di
sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di
cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale,
con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo
comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per
finalita' analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e'
nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la
personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi
ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui
al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettera d) salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate
dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal
titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le
leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e
pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per
incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e
societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita'
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da
quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie
di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base
di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad
adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche
senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita'
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalita'
riguardano un terzo o la collettivita', in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento puo' avvenire previa autorizzazione del
Garante.
2. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo
per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati
ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia
necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale).
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi
1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso
dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui
all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei
limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo
trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui
all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere
effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei
modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del
presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a
recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia
stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso
e' adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla
adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia,
il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi
2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati personali
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o
associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al
comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge
e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei
dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa
comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a
enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
di regolamento.
4. I criteri di organizzazione
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo'
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine e' di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato
qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati
non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello
assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita' del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e'
comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se
il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in
forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati
ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al
comma 3 del presente articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al
comma 1 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e'
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma
1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto
unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita'
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo'
essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti,
sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che
siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto
al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno
facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare
e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il
provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura
dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del
caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in
tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una
o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto se, entro i successivi venti giorni, non e' adottata la decisione
di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove
risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione
del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente
il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della
presente legge, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale
e' risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1. E' istituito il Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
2. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parita'. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e
che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri
durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per piu' di
una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o
di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di
servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non
puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione
spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il compito
di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base
delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei
dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il
blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e'
il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o
piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma
1, lettera a), del presente articolo, e' tenuto nei modi di cui
all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con
il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al
comma 1, lettera l), del presente articolo, puo' essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o
un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti
all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5
si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attivita' assicurative e per
la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Garante puo' richiedere al responsabile, al titolare,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessita' ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo' disporre
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il
quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto
motivato; le relative modalita' di svolgimento sono individuate con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli
accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui
agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il
tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta
conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e
ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo
10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di
sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al
comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificita' della verifica, il membro designato puo' farsi assistere da
personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo
33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi
agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il
membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante
e' posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e'
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e' determinato in
misura non superiore a quarantacinque unita', su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche'
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di
grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante
stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi' previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29,
commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza del
procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonche' le norme volte a precisare le modalita' per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonche' della
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante
supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento puo' comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante puo'
avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri
ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto
all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto
cio' di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero
indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, e' punito con
la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la
notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della
reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e
27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni.
2. Salvo che il fatto
costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per se' o per
altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24,
ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai
commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e' da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati
personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno.
Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a
due anni.
2. Se il fatto di cui al comma
1 e' commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo
22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della
sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire tre milioni.
3. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo
e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1. Copia dei procedimenti
emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla
presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e' trasmessa, a
cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio
dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente
legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di
entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative
alla comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente
legge.
2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente
legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine
di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di
sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui
all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui
all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei
dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate,
previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima
applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per
l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della
presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione
dati e' esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro
trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo'
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale
provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal
seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente
decreto; tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal
seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita',
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere emanato. Si applica il trattamento
economico previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il
triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2,
e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge
e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma
dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della
presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del
Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del
citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni della legge
5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi'
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu'
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo
l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6,
primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per
il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il
1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni,
l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e,
per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per
gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in
vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla
nomina del Garante.
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