"Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante
finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31
dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13
dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende
unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa
farmaceutica per il 1996, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997
(*) Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Per il parziale
finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario
nazionale a tutto il 31 dicembre 1994, il Ministro del tesoro e
autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5.000 miliardi,
con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei
loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
2. Le somme derivanti dai
mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di
nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le
modalita' indicate nel presente articolo.
3. Alle regioni che hanno
completato le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31
dicembre 1994, certificati ai sensi del comma 6, e che abbiano inviato
entro la data di entrata in vigore del presente decreto tutti gli atti
ricognitivi approvati dai direttori generali e verificati dai collegi dei
revisori, il Ministero del tesoro provvede ad erogare una quota in misura
percentuale massima del 50 per cento del proprio disavanzo complessivo.
4. Alle regioni che, alla
stessa data di cui al comma 3, hanno inviato i dati relativi a tutti gli
atti ricognitivi approvati dai direttori generali, ma solo parzialmente
verificati dai collegi dei revisori, il Ministero del tesoro provvede ad
erogare una quota in misura percentuale massima del 30 per cento dei soli
disavanzi verificati dai predetti collegi dei revisori.
5. Alle regioni che completano
le operazioni di ricognizione entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministero del tesoro provvede ad
erogare una quota correlata alle risorse finanziarie rimaste disponibili
e, comunque, in misura percentuale non superiore al 20 per cento.
6. Ai fini dell'erogazione
delle somme spettanti ai sensi del presente articolo, ciascuna regione e
tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro apposita certificazione del
presidente della giunta regionale, di cui all'allegato 1, che attesti:
a) l'ammontare delle disponibilita' liquide delle gestioni sanitarie
risultanti alla data della ricognizione, riferite agli esercizi finanziari
fino al 31 dicembre 1994;
b) l'ammontare dei crediti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre
1994, risultanti alla data della ricognizione;
c) l'ammontare dei debiti, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre
1994, risultanti alla data della ricognizione, ivi compresi gli interessi
passivi e le spese legali maturate anche successivamente fino alla
predetta data della ricognizione;
d) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, gia
autorizzati e non ancora contratti;
e) l'ammontare dei mutui, previsti dalla previgente normativa, ancora da
contrarre, distinti per quote a carico dello Stato ed a carico della
regione;
f) che i mutui contratti a ripiano dei disavanzi pregressi non siano stati
utilizzati per il pagamento dei debiti di pertinenza dell'esercizio
finanziario 1995 e successivi;
g) la completa utilizzazione da parte del Friuli-Venezia Giulia, della
Sicilia e della Sardegna delle quote dei finanziamenti delle spese
sanitaria posta a loro carico.
7. Nelle more dell'erogazione
delle somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, il Ministro
del tesoro e' autorizzato a concedere anticipazioni in misura pari al 40
per cento delle somme effettivamente spettanti ai sensi dei commi 3, 4 e
5.
8. Le somme rivenenti dai
mutui di cui al presente, articolo, in attesa dell'erogazione alle
regioni, possono essere impiegate con le modalita' stabilite con decreto
del Ministro del tesoro.
9. (Soppresso dalla legge di
conversione).
10. Alla copertura dell'onere
a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal
1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della
proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
11. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 1-bis.
1. L'accantonamento di cui
alla tabella A, voce Ministero della sanita', della legge 23 dicembre
1996, n. 663, e' destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e
1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di
parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre
1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300
miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di
edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni. Le disponibilita' derivanti dai mutui di
cui al periodo precedente assunti per la copertura dei disavanzi sono
utilizzate per il 90 per cento con le stesse modalita' di cui all'articolo
1 e per il 10 per cento vengono assegnate alle regioni dopo il
completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155.
Art. 2.
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a
carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito,
da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni, per assicurare la copertura della quota residuale del
disavanzo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il
1994, nonche' per il ripiano dei disavanzi degli esercizi 1995 e 1996.
Art. 3.
1. Per l'anno 1996 il tetto di
spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale puo' elevarsi
fino ad un importo massimo complessivo di 11.100 miliardi, fermo restando
il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti
dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria,
ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza, di cui all'articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
(Si omette il testo
dell'allegato) |