"Disposizioni per lo
sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1997
Art. 1.
(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di
figure professionali)
1. Al fine di migliorare,
incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie
disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie
competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore
delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei
relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di
utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione
europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni
interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.
2. Al fine di garantire
migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella
realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel
caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle
figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati
interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle
necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche
mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività
dall'Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell'ambiente
promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in
particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di
educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca
scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili
professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo
ambientale.
4. Per le azioni di cui ai
commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della
Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con
università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti
privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.
5. Per la realizzazione delle
azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 13.800
milioni a decorrere dall'anno 1997.
Art. 2.
(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità
urbana)
1. Il Ministro dell'ambiente
assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in
relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale
delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine
di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in
aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti
territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le
città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane
dovranno svilupparsi seguendo i princìpi del "Piano d'azione di
Lisbona", approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona
l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea
sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo
è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente,
con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al
comma 1 nonchè le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi
concorsi.
3. Per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi
del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di
servizi o di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle
azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per
gli anni 1997, 1998 e 1999.
Art. 3.
(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)
1. Per il proseguimento ed il
potenziamento delle attività di educazione, informazione e
sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di
specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione
sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le
attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la
spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo
precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a
sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del
Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.
Art. 4.
(Interventi per la conservazione della natura)
1. Sono istituiti a decorrere
dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa
consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi
nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.
2. Nelle aree dell'Appennino
di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale,
comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa
Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province
interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione
stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le
regioni interessate, è istituito un parco nazionale; con la medesima
procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco
ad aree contermini.
3. All'articolo 34, comma 6,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è aggiunta la
seguente:
"l-bis) costa teatina".
4. All'articolo 36, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) è aggiunta la
seguente:
"ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"".
5. Il Ministro dell'ambiente
entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali
competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione
dei parchi di cui ai commi 3 e 4.
6. All'Ente parco nazionale
della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti
nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte
del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di
interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
7. All'Ente parco dell'Asinara
sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, le parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara"
sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu".
8. Per i parchi nazionali di
cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo
34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni
a decorrere dal 1o gennaio 1998.
9. Per l'istituzione dei
parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa
rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000
milioni a partire dall'anno 1999.
10. All'onere derivante
dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante
parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno
1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire
6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
11. Per la realizzazione di
interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge
6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di
parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario
nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee
fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima
conferenza nazionale sulle aree protette, nonchè per l'attivazione di
centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio
1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno
1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a
decorrere dall'anno 1999.
12. Per consentire lo sviluppo
e il supporto all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree
protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze
giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed
è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per
l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.
Art. 5.
(Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo
ambientale)
1. Per la realizzazione degli
interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e
relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione
degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26
ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli
inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire
2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.
2. Per la realizzazione degli
interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit,
di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa
di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di
diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del
Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio
dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo
di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360,
come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è
autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400
milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal
decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di
studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di
Venezia e della sua laguna, nonchè di raccolta e di elaborazione dei dati
per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di
uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui
al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come
sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è autorizzato
alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.
3. Il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio
nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra
tale sistema ed il sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al
Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
4. Al fine di consentire
l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione
della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo
pari a lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilità dell'apposita
sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 481.
5. All'articolo 4, primo
comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: "si
provvederà mediante la costruzione o l'acquisto" sono inserite le
seguenti: "o il noleggio".
6. Il terzo comma
dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.
Art. 6.
(Ampliamento della pianta organica)
1. Al fine di migliorare la
funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello
stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata
alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.
3. Alla copertura dei posti
previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede
prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla copertura dei posti
determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al
comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra
il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova
dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per
le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il
passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente
inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare
con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la
qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono
coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre
amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli
del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente
in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei
requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti
corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni
attribuite presso i servizi del Ministero da espletare con le modalità
richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo
1997, n. 59;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al
raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante
inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per
le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure
concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono
coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti
di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni
da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del
citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di
aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e
preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del
31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento
del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici,
giuridici, dell'anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative
alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo
periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale
dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo
19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
aprile 1994, n. 439;
f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e
attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate
secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma
alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle
disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta
presso l'ANPA.
5. Per l'attuazione del
presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire
4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed
in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.
Art. 7.
(Programma stralcio di tutela ambientale)
1. Per l'attuazione del
programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire
65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e
lire 130.000 milioni per l'anno 1999.
2. Il programma stralcio di
cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale
nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta
occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati
con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a
quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della
predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di
cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può, altresì, avvalersi di
convenzioni con università, enti di ricerca, istituti specializzati o
loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Nell'ambito del programma
stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i
contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo
25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
nonchè gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le
relative modalità di stipulazione e concessione.
Art. 8.
(Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997)
1. All'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari,"
sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Prima
dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le
politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi
delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto
ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate
abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità
ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.";
c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: "delle risorse
agricole, alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti:
"per le politiche agricole".
2. All'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto
dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le
risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione
e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse
attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle
risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno,
nonchè i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle
opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento
delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali
ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorità di
bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa
delimitazione territoriale degli ambiti".
3. Il decreto di cui al
capoverso 1 del comma 2 è emanato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle
riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga
alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni
normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero
dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite
alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione
alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le
modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti".
5. All'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 135 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o
affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare
se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino
sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti
dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco
di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal
collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile
dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora
costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine
non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in
esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello
provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni,
l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto
intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di
fognatura e depurazione, ove previsti".
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante
dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo 4,
comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire 53.434 milioni
per l'anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno
1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per
l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
3. Per le finalità della
presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai
finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di
politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di
programmazione 1994-1999.
4. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si omette il testo della
tabella allegata
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