"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre
1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1997
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie
urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 19 per
cento e' elevata al 20 per cento.
2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 16 per
cento cessa di avere applicazione.
3. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 20
per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta,
del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120, moltiplicando il quoziente per
100 e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai commi
1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle operazioni nei confronti dello
Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31
dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e
24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora
pagato.
6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) paste alimentari; crackers e fette
biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche
contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n.
580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;";
2) il numero 18) e' sostituito dal seguente: "18) giornali e notiziari quotidiani,
dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali
a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa
degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se
commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di
opinione politica;";
3) il numero 19) e' sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di cui alla legge 19
ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in
agricoltura;";
4) il numero 35) e' sostituito dal seguente: "35) prestazioni relative alla
composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad
esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";
5) dopo il numero 41-ter e' aggiunto il seguente: "41- quater protesi e
ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.";
b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento:
1) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) animali vivi della specie bovina,
compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03;
01.04);"
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) carni e parti commestibili degli
animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina,
ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche
o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);";
3) il numero 10) e' sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso il grasso di maiale
non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia,
secco o affumicato (v.d. ex 02.05);";
3-bis) il numero 10-bis) e' sostituito dal seguente: "10-bis) pesci freschi (vivi
o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente
salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi
compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste
e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi
astici e aragoste (v.d. ex 03.03);";
4) il numero 11 e' sostituito dal seguente: "11) yogurt, kephir, latte fresco,
latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte
fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);";
5) dopo il numero 19) e' inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose,
zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e
radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da 09.04 a
09.10);";
7) il numero 46) e' sostituito dal seguente: "46) strutto ed altri grassi di maiale,
pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex
15.01);";
8) il numero 55) e' sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami e simili di carni,
di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
9) dopo il numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e sughi di carne ed
estratti di pesce (v.d. 16.03);";
10) dopo il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri di barbabietola e di
canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
11) dopo il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a base di cereali;
ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'', ''cornflakes'' e simili (v.d.
19.05);";
12) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) salse; condimenti composti;
preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni
alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli, sansa di olive ed altri
residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui
della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);";
14) il numero 121) e' sostituito dal seguente: "121) somministrazioni di alimenti e
bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni
di alimenti e bevande;";
15) il numero 123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter) canoni di
abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo
di reti via cavo o via satellite;";
16) il numero 127-novies e' sostituito dal seguente "127- novies
prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle
esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;";
16-bis) il numero 127-sexiesdecies) e' sostituito dal seguente: "127-sexiesdecies)
prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma
1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani
di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto;";
17) dopo il numero 127-sexiesdecies e' aggiunto il seguente: "127-septiesdecies
oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari.".
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate
a decorrere dal 1 ottobre 1997.
Art. 2.
Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i
trasporti pubblici, per le universita' e gli enti di ricerca.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla
territorialita' dell'imposta, dopo le parole "e quelle inerenti all'obbligo di non
esercitarle," sono inserite le seguenti: "nonche' le cessioni di contratti
relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,";
b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero
14) e' sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire
servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani
i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro
oltre cinquanta chilometri;";
b-bis) all'articolo 19-ter , terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "comuni
e loro consorzi," sono inserite le seguenti: "universita' ed enti di
ricerca,".
Art. 3.
Registrazione delle fatture
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione delle fatture,
le parole "la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo" sono
sostituite dalle seguenti: "la fattura puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo";
b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la registrazione delle
fatture, le parole "entro il mese di emissione" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei
beni".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con
consegna o spedizione a decorrere dal 1 ottobre 1997.
Art. 4.
Trattamento tributario delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, e' sostituito dal
seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica
nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della
percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' sostituita dalla seguente: " c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni sociali nonche' di diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti
o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni
negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La
percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate
nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi: si considerano
cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data piu' recente.
Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;".
Art. 5.
Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 9, concernente l'obbligo di denuncia e versamento
dell'imposta da parte degli assicuratori, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come da
ultimo modificato dal comma 35 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
sostituito dal seguente:
"1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare
successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare,
nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel
secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche'
per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata
entro il 20 dicembre successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella
liquidazione definitiva di cui al comma 4".
Art. 6.
Disposizioni in materia di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni
1. Il comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' sostituito dal
seguente: "4- bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68,
lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997
e il 1998 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo
delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.".
Art. 6-bis.
Disposizioni in materia di sanzioni e interessi
1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'art. 44
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ne' gli interessi, a
condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:
a) dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel caso di amministrazione controllata;
b) dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui
all'articolo 181 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di concordato
preventivo;
c) dalla data del decreto di esecutivita' del piano di riparto di cui all'articolo 110 del
medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento;
d) dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo
212 del citato regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di liquidazione coatta
amministrativa;
e) dalla data del provvedimento di autorizzazione della ripartizione parziale di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
2. Il versamento di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche in dodici rate
bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a far tempo dai termini
indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1.
Art. 6-ter.
Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta
comunale sugli immobili
1. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e
1995, nonche' a quella dovuta per l'anno 1993 nei comuni compresi nei territori delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i termini per la notifica degli avvisi di
liquidazione sulla base delle dichiarazioni e dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni
per infrazioni di carattere formale sono fissati al 31 dicembre 1998.
Art. 6-quater.
Disposizioni relative alla tassa sull'occupazione di suolo pubblico
1. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, come sostituito dall'articolo 3, comma 62, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
aggiunto il seguente periodo: "I comuni e le province possono, con delibera,
estenderne la non applicazione anche alle annualita' pregresse".
2. All'articolo 3, comma 63, lettera d), della citata legge n. 549 del 1995, sono
aggiunte le seguenti parole: "anche fin dal 1 gennaio 1988".
3. All'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, dopo il comma 63 e'
inserito il seguente:
"63- bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite
deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di
erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto
retroattivo anche fin dall'anno 1988".
4. I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita
deliberazione:
a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e
retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per
gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa".
Art. 7.
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e
concorrono alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico, nonche' alla
realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di
riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente
articolo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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