"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge
finanziaria 1998 )"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 256
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
1. Per l'anno 1998, il limite
massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in lire 87.800 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 1998 - resta fissato, in termini di competenza, in lire
429.800 miliardi per l'anno finanziario 1998.
2. Per gli anni 1999 e 2000 il
limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200
miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677
miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 377.800
miliardi ed in lire 252.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli
anni 1999 e 2000, il limite massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750
miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 372.000 miliardi ed in lire 250.800 miliardi.
Art. 2.
1. Per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere
nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per
il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno
1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale destinato alle spese
correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla
Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere
nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000,
in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
4. È fatta salva la
possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre
in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente
agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi
nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Ai termini dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto
capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo
11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge. Al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva,
riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento
dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al
capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso
l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono
rideterminati con la medesima Tabella F.
8. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di
esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa
ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei
Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, della scuola è determinata, rispettivamente, in lire 345
miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.
10. Le somme occorrenti per
corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni
1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi,
in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi
annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo
1997, n. 85.
11. Le somme di cui ai commi 9
e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
12. La spesa per gli anni
1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei
comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle
autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso
il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed
alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, è determinata, rispettivamente, in lire 390
miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. Le competenti
amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la
quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del
Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi
ai rinnovi contrattuali.
13. Le somme di cui ai commi
9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 14. La quota
delle risorse da riassegnare, con le modalità di cui all'articolo 17,
terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione
del Ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e
gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stabilita per l'anno 1998 nella
misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un
programma di costruzione di caserme nelle regioni del Mezzogiorno in cui
più squilibrato è il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture
militari esistenti.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 3.
1. In applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e
tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle
persone fisiche per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valutate,
rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675 miliardi e 675 miliardi.
2. In deroga alle disposizioni
richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la solidarietà sociale entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della
maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi
per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di
reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle
tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29
aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
663, sono incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare
riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di
handicap e a quelli in cui sia presente più di un figlio.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 4
1. L'adeguamento dell'importo
dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei
lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai
sensi del comma 3, lettera c), dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, è determinato per l'anno 1998 in lire
666 miliardi. Conseguentemente la somma complessiva spettante alle
predette gestioni risulta determinata per l'anno 1998 in lire 24.472
miliardi ed è assegnata per lire 18.309 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 1.252 miliardi alla gestione esercenti
attività commerciale, per lire 1.297 miliardi alla gestione artigiani,
per lire 3.525 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4
miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 85 miliardi all'ENPALS.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 5.
1. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata
e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della
presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1998.
(Si omette il testo del
prospetto di copertura e delle tabelle)
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