"Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalità"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997
Art. 1.
(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalità e del trasporto combinato)
1. La presente legge si
propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere
verso forme e modalità di servizio piú evolute e competitive e di
incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la
finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto
italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le
aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari,
ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La
presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di
sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto
ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica
iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi e che é iscritta all'albo degli
autotrasportatori;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'articolo 41
della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma
del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, Titolo X, capo II, sezioni
II e II- bis , del codice civile;
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui
l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o
terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via
navigabile interna o per mare.
3. Per il conseguimento di
maggiori e piú adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione
dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale
di cose, nonché per determinare, sulla base del Piano generale dei
trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico
che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche
intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e
strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con
proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio
1997-1999 delle risorse per la concessione di benefíci a favore delle
imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefíci sono destinati
alle seguenti finalità:
a)
investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di
garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da
parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse
complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto
monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e
dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse
complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto
combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla mo
vimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto
combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché
agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle
risorse complessive.
4. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener
conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del
comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle
seguenti:
a)
il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza
del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle
priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e
dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria
consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto
della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi
internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e
sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro
adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché
sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in
conformità ai princípi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della
navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al
funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di
svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla
professione di autotra sportatore, in modo da assicurare l'imparzialità
di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla
normativa comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei
comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per
l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della
designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;
g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltrealle somme a
tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei
fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello
Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente
versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2
della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori
iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli
articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge,
nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine
la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli
autotrasportatori é stabilita con provvedimento del comitato centrale.
Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento
dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito
della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal
presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede
il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse
iscritte nel relativo bilancio.
5. I componenti del comitato
centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli
autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298,
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla
predetta data.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi
titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il
Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e
comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici
volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e
cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul
mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle
normative dell'Unione europea.
Art. 2.
(Investimenti innovativi e formazione professionale)
1. Per lo sviluppo
dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione del trasporto combinato
e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione
professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono
destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
a)
l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati
all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo
dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed all'innovazione della
gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi
verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e
telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce
durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza
specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di
qualità secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000
ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative é riservato il 10 per cento
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a) ;
b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di
immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero
l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con
priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali
già individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme
intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico,
compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure
gestionali dell'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni
immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli
impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette
iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e
coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, é riservato
il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a)
;
c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante,
mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento
delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione
dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in
vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione
della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il
miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard
piú elevati di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché
mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare
di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di
normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il
trasporto di prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva
dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità. Alle
suddette iniziative é riservato il 46 per cento delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 3, lettera a) ;
d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni
inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di
entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi puó essere
concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato
dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative é riservato il 4 per
cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a) ;
e) la formazione professionale degli operatori e dei loro
dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali
adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove
tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di
trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le
risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle
suddette iniziative é riservato il 2 per cento delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 3, lettera a).
2. A favore delle operazioni
di cui al comma 1, realizzate nel triennio 1997-1999, possono essere
concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di
riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti,
con le seguenti caratteristiche:
a)
per le operazioni di cui al comma 1, lettera a), mutui quinquennali
fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550
milioni;
b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), per gli
immobili nonché per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati
mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo
di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi informatici e
telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'in vestimento, nel
limite massimo di lire 1 miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c) , mutui
quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di
lire 1 miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d) , possono
essere concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono
ammesse anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli
interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , possono
essere concessi alla medesima impresa anche per piú operazioni a
condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata
rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in
essere.
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese
di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base
della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1,
nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle
imprese e raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese artigiane ed
alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera e);
b) dei benefíci, rapportati ai costi dell'investimento, nel
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare
riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro,
come disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di
inquinamento;
c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure
destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;
d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento
programmato, secondo la relazione di cui all'articolo 6, comma 1;
e) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale
dell'investimento.
5. I soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le
possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere
ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo,
compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso
il Comitato di cui all'articolo 8 prospetterà al richiedente tale
possibilità e indicherà la parte di investimento che mediante la
presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il
finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente
legge.
6. Il Comitato di cui all'articolo 8 é autorizzato ad utilizzare parte
delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, per finalità diverse
qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le
finalità di spesa originarie.
Art. 3.
(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed
alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto)
1. Per l'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione
dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di
trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori
che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi é subordinata congiuntamente:
a)
alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che
indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle
imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente
revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della
legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato
di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che
siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli
autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei
contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:
a)
esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori
dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo
complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con
un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano
titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e
contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori,
con effetto dalla data di ammissione al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
4. Il Comitato di cui
all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefíci di cui al
presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base
dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
tenuto conto dell'età e del periodo di attività.
5. Il contributo é riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60
milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un
veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la
possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per
ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare
fino a 44 tonnellate, ed é erogato in unica soluzione entro e non oltre
centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui
all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle
per sone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai
redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g) , del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite anche con
interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto. A
tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere
destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al
presente articolo, nonché quelle che risultino non utilizzate per le
finalità previste dall'articolo 4 per l'aggregazione delle imprese di
autotrasporto.
7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto
di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per
cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove
autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del
servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del
relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del
valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in
vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio
regolamento determina i criteri e le modalità:
a)
per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle
percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;
b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con
indicazione delle singole componenti dei piani stessi.
9. I piani di investimenti
diretti al miglioramento della qualità del servizio di autotrasporto sono
presentati al Comitato di cui all'articolo 8 che, entro trenta giorni
dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini
dell'ammissione ai benefíci.
Art. 4.
(Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di
operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di
trasporto stradale)
1. Per i processi di
aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,
iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,
preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi
intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una
riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno rispetto
dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori
e piú adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore
utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un
utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e dei
percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove
strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di
aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove
strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con proprio decreto, sentiti il comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori e le competenti Commissioni parlamentari,
stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefíci
tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessità di
assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della
libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di
trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera c) , e al comma 1 del presente articolo:
a)
le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da
parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle
aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali
ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La
medesima impresa non puó utilizzare i benefíci per piú di una volta in
un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti
tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono
a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo anche
le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi
precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;
c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non
abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la
data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i
raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro.
3. Alle imprese risultanti
dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la
partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di
formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di
partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire
per ciascun corso.
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese
di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente
articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto
conto:
a)
del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento,
degli effetti occupazionali indotti e dei benefíci, rapportati ai costi,
dei processi di cui al comma 1;
b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei
processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti
occupazionali indotti e dei benefíci rapportati ai costi dei processi di
cui al comma 1.
Art. 5.
(Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario,
marittimo e per vie navigabili interne)
1. A favore delle iniziative
previste all'articolo 1, comma 3, lettera d) , possono essere
concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel
limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui é riservato il 70
per cento delle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 3, lettera
d).
2. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute
dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro
cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da
imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza
comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26
marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o
per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria
correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed
all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle
suddette iniziative é riservato il 30 per cento delle risorse previste
all'articolo 1, comma 3, lettera d). Il Ministro dei trasporti e
della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme
attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita
lettera di vettura per il trasporto combinato.
3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un
trasporto combinato é esentato dal sistema di tariffa a for cella
previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui
all'articolo 13- bis delle disposizioni approvate con decreto del
Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e
successive modificazioni.
4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono
rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie, sulla
base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.
Art. 6.
(Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni)
1. La domanda di ammissione ai
benefíci di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui
all'articolo 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e la
documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini
dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla
domanda finalizzata agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve essere
allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del
raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta
di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.
2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non abbiano
applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state oggetto di
sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli
autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe
obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con
esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della
lettera di vettura, per violazioni al Regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti abusivi.
3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi di
cui all'articolo 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate
o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta
la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme
percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nonché la radiazione dall'albo
degli autotrasportatori.
4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'articolo 3, svolge
direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di merci per
conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad una impresa avente per
oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei
dieci anni successivi all'erogazione del contributo, é soggetto alla
revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio
consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato
degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1.
5. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute al rimborso del contributo
nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento
ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno
dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano
direttamente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti
alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del
raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo.
Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma,
nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti
dalla presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al termine del
predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per
le finalità previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.
6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla
vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente
legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Art. 7.
(Disposizioni diverse)
1. Il Governo é delegato ad
emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina
per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di
terzi, sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a)
adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto
di terzi;
b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per
i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;
c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale
degli operatori.
2. Il Governo é delegato ad
emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina
concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, sulla base dei seguenti princípi e criteri
direttivi:
a)
introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato
su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa
vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;
b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente
comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime;
c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per
i casi di abuso e di inosservanza della disciplina.
3. Prima dell'emanazione dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto
legislativo é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni.
Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo
procede all'emanazione del decreto legislativo. Il Governo riferisce
annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento
del trasporto su strada, relativamente agli incidenti, ai consumi
energetici, alla congestione e agli effetti della liberalizzazione.
4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema
tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale
superamento del sistema di tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al
Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti
Commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per
armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le
Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni
dall'assegnazione del progetto.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con appositoprovvedimento é
definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e
della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle
autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria.
6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della
necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente
l'offerta di trasporto nazionale, puó assegnare nuove autorizzazioni alle
imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3
e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta di
trasporto merci su strada sia adeguata al la domanda, sentito il comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il
relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il
Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove
autorizzazioni.
7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della
navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 8.
(Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità)
1. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e
della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per
l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti,
oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo presiede,
anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:
a)
il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori,
con la qualifica di vicepresidente;
b) un componente designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a
dirigente;
c) un componente designato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
d) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;
e) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
f) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della
navigazione;
g) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni piú
rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
h) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni
nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori.
2. Il Comitato dura in carica
tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera
l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla
presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti
della spesa autorizzata.
3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate
all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché l'importo delle
indennità e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del
Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo
onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si
provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, parzialmente utilizzando le corrispondenti
proiezioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.
Art. 9.
(Interporti)
1. Al fine di consentire il
completamento delle procedure previste dall'articolo 6 del decreto-legge
1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6
della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della
navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree
depresse, con riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse.
Le proposte al CIPE sono trasmesse dal Ministro dei trasporti e della
navigazione al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti
Commissioni.
2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui
all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei
trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di
interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale
nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali piú
congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto
della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale
e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali
approvati, sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso
Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano é trasmesso entro
il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al
presente comma é autorizzato un contributo quindicennale di lire 10
miliardi annui a decorrere dal 1997.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede,
quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al
Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie
dello Stato Spa per il trasporto delle merci in Italia, da sottoporre al
previo parere delle competenti Commissioni.
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui
agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali
di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da
assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quali
contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a
fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti
stessi con separata evidenza contabile. A tal fine, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulano
un'apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della
navigazione. Si intendono applicabili le disposizioni di cui al citato
comma 100.
2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, di cui alla presente legge, puó essere effettuata,
oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previa stipula di apposita
convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il
Ministero dei trasporti e della navigazione é autorizzato ad impegnare
nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999,
con pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio
finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50
miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150
miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il
1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi
per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente
legge.
Art. 11.
(Modifiche al codice della strada)
1. All'articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti,
prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils
ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o
piú pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva ri portata nelle
rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate
se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto
assi";
b)
dopo il comma 2, é inserito il seguente:
"2- bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b) ,
per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo
forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte
gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i
veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi".
2. Tra i materiali assimilati
indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n) , del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:
a)
quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli
derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo
spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate
sui mezzi d'opera;
b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i
laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento
installate sui mezzi d'opera.
3. L'articolo 202 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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