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Legge 18 giugno 1998, n. 194

 

Interventi nel settore dei trasporti

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 1998



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Interventi nel settore del trasporto aereo

Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, nspettìvamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.

È autorizzata altresì la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1998, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.



Art. 2.

Interventi nel settore del trasporto pubblico locale

Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sarà ripartito: a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale è stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge l~ aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni; b) per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione ditale quota sarà effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma.

Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70 miliardi per l'anno 1999 e lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le relative quote di ammortamento.

Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere anticipato per le gestioni commissariali governative già ristrutturate ai sensi dello stesso articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7 prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98 /C 17/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C. 17 del 20 gennaio 1998.

Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.

Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo li del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con i criteri di cui all'articolo lì della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda o, in mancanza, le regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali e interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennale a carico dello Stato per lire 2 miliardi per l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi per l'anno 2000. Ai fini del miglioramento del livello tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, la regione Lombardia e la provincia di Perugia sono autorizzate ad effettuare le medesime operazioni nei limiti di impegno, a carico dello Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di lire un miliardo per il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dagli attuali enti di gestione o, in mancanza, dalle regioni territorialmente competenti e dalla provincia autonoma di Trento. Le regioni, nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto lacuali, adottano le proprie decisioni sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

All'articolo 1, comma 163,. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al primo periodo, le parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997".

Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, la regione Sicilia è autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.

All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo le parole: "a fronte della rottamazione" sono inserite le seguenti: "o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale";

al comma 2, le parole: "e che consegnino" sono sostituite dalle seguenti: "e che effettuino la cessione di cui al comma I o consegnino".



Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione approvato dal Ministro dei trasporti con decreto n. 729(50)380 del 26 giugno 1992, concernente il sistema idroviario padano-veneto, di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 3.

Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario

Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo dodecennale del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite di lire 150 miliardi per il comune di Milano e di lire 420 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed è altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco. Per il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce altresì indicazioni per favorire operazioni di valorizzazione del patrimonio nonché partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è abrogato.

Per provvedere alla quota di spettanza italiana degli oneri di funzionamento della commissione intergovernativa italo-francese per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennità ed i compensi spettanti ai membri della predetta commissione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma:

  1. l'importo di lire 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, viene utilizzato quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera del CIPE;
  2. è autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15 miliardi da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati nel limite massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5 miliardi, anche in aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo.

In relazione alla prescrizione di cui all'articolo 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, la dimostrazione delle disponibilità finanziarie è effettuata dal soggetto attuatore nelle forme previste dall'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

"d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei trasporti e della navigazione".

Per consentire il funzionamento della commissione di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, come modificato dal comma 6 del presente articolo, fino alla data di ultimazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1999.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della commissione di cui al comma 7 e alla determinazione dei relativi compensi.

Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021.



Art. 4.

Norma di copertura

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997, lire 547,1 miliardi per l'anno 1998, lire 875,7 miliardi per l'anno 1999 e lire 1124,7 miliardi per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 79,5 miliardi per l'anno 1998, lire 133,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 124,5 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 331 miliardi per l'anno 1998, lire 467 miliardi per l'anno 1999 e lire 640 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 136,6 miliardi per l'anno 1998, a lire 275,2 miliardi per l'anno 1999 e a lire 360,2 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai finì del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
  2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: FLICK


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2206):

      Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) l'11 marzo 1997.
      Assegnato alla commissione 8' (Lavori pubblici), in sede referente, il 2 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 11a e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

      Esaminato dalla 8a commissione, in sede referente, il 29 aprile 1997; 13 e 14 maggio 1997; 30 settembre 1997; 2 ottobre 1997.

      Assegnato nuovamente alla 8a commissione, in sede deliberante, il 6 ottobre 1997, con parere delle commissioni 1a, 5a, 11a e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

      Esaminato dalla 8' commissione, in sede deliberante, ed approvato il 7 ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4240):

      Assegnato alla commissione IX trasporti), in sede referente, il 20 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, VIII e X.

      Esaminato dalla IX commissione il 23, 29 e 30 ottobre 1997; 20 novembre 1997; 15, 20 e 29 gennaio 1998; 10 e 12 febbraio 1998.

      Esaminato in aula l'11ì maggio 1998 e approvato, con modificazioni, il 13 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2206/B):

      Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1a, 5a, della giunta per gli affari della Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

      Esaminato dalla 8a commissione il 28 maggio 1998; 2, 3 giugno 1998 e approvato il 10 giugno 1998.


NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- L'art. 5 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119, così recita:
"Art 5 (Interventi nel settore del trasporto aereo). - 1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione acroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'autorizzazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione".

- L'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, recante:"Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza>), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1995, n. 197, cosi recita:
"3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali".

Note all'art. 2:

- L'art. 1, comma 2, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante: "Interventi urgenti in materia di trasporti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124, così recita:
"2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato".

- L'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287, così recita:
"6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rap porto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni".

- Il titolo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riportato in nota all'art. 1.

- L'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, così recita:
"192. Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI S.p.a.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Società finanziaria marittima (Finmare S.p.a.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto. Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionane dello Stato e di enti pubblici economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474".

- L'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così recita:
"7. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni".

- La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 98/C17/0l relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 17/1 del 20 gennaio 1998.

- L'art. 11 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così recita:
"Art. 11 (Servizi lacuali e lagunari). - 1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il I' gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-econ~ mico, di cui all'art. 98 del decreto del Presidente delta Repubblica 24 luglio 1997, n. 616.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'art. 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati".

- L'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, recante: "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1981, n. 113, così recita:
"Art. 11. - È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.
Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

  1. all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;
  2. alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione".

- L'art. 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così recita:
"163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto di gestione diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti dì credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri dì cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20giugno 1991".

L'art 29-bis del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, così recita:
"Art. 29-bis (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati). - 1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.

2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dì conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'art. 6-bis".

- L'art. 3 della legge 29 novembre 1990, IL 380, concernente: "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto)>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1990, n. 294, così recita:
"Art. 3 - 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e li trasmette alla competente autorità di bacino di cui all'art. 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla-osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali.

2. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti odi altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu tra i soggetti predetti. Il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

4. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

5. Tutte le opere da eseguire in conformità dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonché la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

6. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario pedano-veneto e i progetti relativi alle opere di cui aII'art. 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione".

Note all'art. 3:

- L'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così recita:
"14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., previsti dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, IL 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e dell'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550".

- L'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, supplemento ordinario, cosi recita:
"4. Gli interessi intercalari a carico dello Stato vengono erogati per un periodo massimo di 62 mesi dall'inizio dei lavori, con esclusione del tratto Firenze-Bologna per il quale il periodo massimo è di 78 mesi".

- L'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55, così recita:
"Art. 1. - 1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge le città metropolitane, nonché i comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani regionali dei trasporti.

2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

- La tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, supplemento ordinario, è la seguente:

"TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA, CLASSIFICATI TRA
LE SPESE IN CONTO CAPITALE.

Oggetto del provvedimento 1996
(milioni di lire)
Legge n. 3 del 1963 e legge n. 75 del 1976: Tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (cap. 8636/Lavori pubblici) 2.000
Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)  50.000
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle norme per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (cap. 7100/Risorse agricole) 50.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)
100.000
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 887 del 1982: Disposizioni in materia di IVA:
- Art. 9, nono comma: Contributi a cooperative e consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio e del turismo (cap. 8042/Industria)
25.000
Decreto-legge n. 623 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 748 del 1983:
- Art.. 1, commi 1-ter e 1-quater: Recupero del patrimonio edilizio dell'area Flegrea (cap. 7571/Presidenza)
10.000
Legge n. 887 del 1984:
- Art. 12: Costruzione area ricerca di Frascati del C.N.R. (cap. 7506/Università e ricerca) ...
3.800
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. 8187/Tesoro) 20.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (cap. 7304/Umversità e ricerca) 50.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilascio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro) 30.000
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
- Art. 4: Azioni nel settore agricolo (cap. 7545/Risorse agricole)
5.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro)
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (cap. 7740/Lavori pubblici); (cap. 8123/ Risorse agricole)
 1.490.000

20.000
Legge n. 13 del 1989: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati:
- Art. 10: Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (cap. 8275/Lavori pubblici)
25.000
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7563/Industrie) 65.000
Legge n. 274 del 1989: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (1NFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993 (cap. 7508/Università e ricerca) 500.000
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la difesa dell'ambiente (cap. 7712/Ambiente) . 30.000
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole) 5.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (cap. 7904/Industria) 30.000
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura:
- Art. 21: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti e di scuole italiane all'estero (cap. 8001/Affari esteri)
3.000
Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) (cap. 7243/ Risorse agricole) 5.000
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (cap. 7878/Tesoro) 10.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese:
- Art. 43 (cap. 7558/Industria)
- Art. 31 (cap. 7879/Tesoro
 

90.000
100.000

Legge n. 394 del 1991: Legge-quadro sulle aree protette (cap. 7410/Ambiente) 48.000
Legge n. 48 del 1982: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (cap. 7596/Lavori pubblici) 10.000

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

- Art. 9 (cap. 7279/Trasporti)

75.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 3, comma 9, e art. 8, comma 4-bir: Contributo speciale alla regione Calabria (cap.8789/Tesoro)
196.000
Legge n. 97 del 1994: Nove disposizioni per le zone montane:
- Art. 25, comma 1 (cap. 8375/Risorse agricole)
15.000
Decreto legislativo n. 506 del 1994: Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) (cap. 7526/Università e ricerca) 10.000
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (cap. 9087/Lavori pubblici)
15.000
Decreto-Legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:
- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (cap. 7830/Tesoro)
90.000
  3.177.800"

 

- Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante: "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", è pubblicato nella Gazzetta Ufficuiien.229 del 21 dicembre 1996.

- L'art. 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, così recita:
"Art. 7. - 1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'art.9 è disposta dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro peri problemi delle aree urbane, ed e subordinata alle approvazioni di cui all'art. 5, comma 2, nonché alla dimostrata disponibilità delle altre fonti di finanziamento, con riferimento anche ai singoli lotti funzionali".

- L'art. 43 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995, supplemento ordinario, così recita:

- Art. 43 (Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari). - 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico-finanziario di cui al citato art. 46.

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui".

- La lettera d) del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.201, così recita:
"d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

- Il testo dell'art. 4 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è riportato nelle note all'art. 3.

- L'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1986, supplemento ordinario, così recita:
"3. La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati".

- Il titolo della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è riportato nelle note all'art. 3.

- La legge 16 dicembre 1923, n. 3195, recante: "Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1994.

98G0240



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