"Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. In attuazione dell'articolo
20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di
cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano
ai criteri e princìpi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli
articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione
delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le
associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la
tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e
semplificazione.
Art. 2.
(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)
1. All'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In sede di
attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati
dalle regioni e dagli enti locali.";
b)
al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla
seguente: "quindicesimo";
c)
al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo
1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le
seguenti:
"g-sexies)
regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte
le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.";
d)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I
riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da
semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui
al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione".
2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il
seguente:
"Art. 20-bis. - 1.
I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a)
eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di
semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta
l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
Art. 3.
(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)
1. Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato
"Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di
cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non
superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono
scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata
professionalità nei settori della redazione di testi normativi,
dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della
analisi costi-benefìci, del diritto comunitario, del diritto pubblico
comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche
dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle
politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in
aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il
limite di 12 unità.
2. Ai lavori del Nucleo può,
altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal
provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro
competente.
3. Il Nucleo fornisce agli
uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del
Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare
attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.
4. Ai componenti del Nucleo è
corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Nucleo è assistito da
una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40
unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica
di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il
reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le
procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le
restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge,
tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di
mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in
posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità,
con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto
privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 4.
(Relazione annuale di semplificazione)
1. Con la relazione annuale di
semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per
la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio
complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli
strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la
soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro
sostituzione con strumenti alternativi.
2. La relazione di cui al
comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.
Art. 5.
(Analisi dell'impatto della regolamentazione)
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e
modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di
atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o
interministeriali.
2. Le Commissioni parlamentari
competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di
atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria legislativa.
Art. 6.
(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
1. Al fine di migliorare i
metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il
Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle
Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo
stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul
coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli
effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo
delle sentenze della Corte costituzionale.
Art. 7.
(Testi unici)
1. Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli
indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla
base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino
delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie
previste e le materie elencate:
a)
nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in
riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo
17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del
bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di
cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione
di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un
unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni
legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una
legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici,
emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a)
delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi
e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di
entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della
materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna
università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in
vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano
la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della
lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo
unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il
Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo
schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono
il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico
è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle
Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
ministri.
5. Il Governo può demandare
la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2o,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà
di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non
superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1
dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio
di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi
dell'articolo 16, primo comma, 3o, del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute
in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o
comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La
Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di
indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi
normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme
richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede
all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme
dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.
Art. 8.
(Testo unico in materia di pubblico impiego)
1. Entro il 31 dicembre 1999,
il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per
il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti
di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle
diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a)
le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.
2. Nella predisposizione del
testo unico si osservano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo
7, in quanto applicabili.
Art. 9.
(Norme finali)
1. Le attività di
semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle
materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative
introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.
2. È abrogato l'articolo 1,
comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. È fatta salva la
previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del
comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono
attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più
favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono
soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione
della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma
14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o
all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico,
fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione;
successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di cui
all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma
3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557,
2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15,
alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1,
comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30
novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.
59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999".
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1.All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè in lire 4.060 milioni annue
a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
(Applicazione di disposizioni)
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1o
gennaio 1999.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE
1) Procedimento
per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli
enti ecclesiastici
2) Procedimento
per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di
malattie professionali
3) Procedimento
di classificazione delle industrie insalubri
-
testo unico approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
-
decreto del Ministro della
sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
4) Procedimenti
inerenti alla nautica da diporto
5) Procedimento
di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992
6) Procedimento
di sostituzione del liquidatore ordinario
-
codice civile, articolo 2545;
-
decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento
di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei
confronti delle società cooperative
-
decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
-
decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
-
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti
relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
-
regio decreto 18 giugno 1931, n.
778;
-
regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
n. 835, articolo 24;
-
regio decreto-legge 16 aprile
1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
-
regio decreto 22 ottobre 1936,
n. 1981;
-
legge 23 marzo 1956, n. 182,
articolo 9;
-
legge 24 novembre 1981, n.
689, articoli 73 e 81;
-
legge 6 aprile 1984, n. 57,
articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo
14;
-
codice di procedura penale,
articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
-
norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e
237;
-
disposizioni approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
articoli 14 e 15;
-
norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
-
legge 21 febbraio 1989, n. 99,
articoli 2, 3 e 10;
-
legge 10 ottobre 1996, n. 525,
articolo 3, comma 2, lettera b).
9) Procedimento
di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati
-
norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
-
decreto del Ministro di grazia
e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
-
regolamento approvato con
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
10) Procedimento
relativo alle spese di giustizia
-
regio decreto 23 dicembre 1865, n.
2701;
-
regio decreto 23 dicembre
1865, n. 2700.
11) Procedimenti
per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia
tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di
consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e
immobiliari
-
legge 8 agosto 1895, n. 556;
-
regio decreto 9 febbraio 1896,
n. 25;
-
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
-
testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
-
legge 3 aprile 1979, n. 103;
-
legge 11 maggio 1971, n. 390;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
-
legge 25 aprile 1957, n. 283;
-
legge 29 dicembre 1990, n.
405;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
-
decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 17;
-
decreto-legge 30 maggio 1988,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
12) Procedimento
per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad
ausiliari del giudice
13) Procedimento
di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato
funzionamento degli uffici giudiziari
14) Procedimento
per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e
sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi
15) Procedimento
relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche
-
testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
-
testo unico approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.
16) Procedimento
per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di
polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
17) Procedimento
per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio
complessivo al personale della pubblica sicurezza
-
testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
18) Procedimento
per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli
agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni
dello Stato e della regione Sicilia
-
testo unico approvato con regio
decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;
-
regio decreto 20 agosto 1909,
n. 666, articolo 81.
19) Procedimento
di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle
armi artistiche, rare e antiche
-
testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
-
legge 18 aprile 1975, n. 110,
articolo 10, comma sesto;
-
regolamento approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.
20) Procedimento
per la concessione del porto d'armi per uso personale.
-
testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
-
regolamento approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
-
decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 22 giugno 1998.
21) Procedimento
per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di
pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui
siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non
guaribili entro tre giorni
22) Procedimento
finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da
destinare ad uffici pubblici
-
regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440;
-
regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827;
-
regolamento approvato con
regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;
-
legge 16 settembre 1960, n.
1014;
-
legge 27 luglio 1978, n. 392;
-
legge 15 dicembre 1990, n.
396.
23) Procedimento
per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione
dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo
-
legge 19 marzo 1990, n. 55,
articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.
24) Procedimento
di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione dell'originale
25) Procedimento
di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
-
decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.
26) Procedimenti
per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex
concessionarie di ferrovie
27) Procedimento
per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti
-
codice della navigazione, articolo
73;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli
90, 91 e 92.
28) Procedimento
per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla
commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti
della commissione locale
29) Procedimento
per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione
-
decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, Capo III, Sezione III;
-
regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
-
regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1814;
-
legge 23 dicembre 1977, n.
952;
-
legge 9 luglio 1990, n. 187;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
30) Procedimento
di iscrizione nel registro dei revisori contabili
31) Procedimenti
di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo
-
legge 30 aprile 1985, n. 163;
-
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996.
32) Procedimento
di certificazione di bilancio per le società cooperative
33) Procedimento
di disciplina delle attività di formazione professionale
34) Procedimento
per l'alienazione di beni mobili
-
regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, articolo 35;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli
da 361 a 388.
35) Procedimento per il
rilascio della presa d'atto ex
articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
36) Procedimento
di reiscrizione dei residui passivi perenti
37) Procedimento
per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato
38) Procedimento
per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e
culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni
39) Procedimento
per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio
delle relative autorizzazioni
-
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
-
legge 8 agosto 1985, n. 431.
40) Procedimento
per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande da parte di circoli culturali privati
-
testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
-
testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
-
decreto del Ministro
dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.
41) Procedimento
di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di
servizi telefonici
42) Procedimento
per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
-
decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.
43) Procedimento
per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle
amministrazioni dello Stato
-
regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
-
legge 3 marzo 1951, n. 193;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
44) Procedimento
per:
- il supporto all'attività della delegazione regionale per la
negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale;
- l'accertamento della
maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai
fini della contrattazione;
- verifica e monitoraggio dei
risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale
attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario
indirizzo e coordinamento
-
legge 30 dicembre 1991, n.
412, articolo 4, comma 9;
-
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.
45) Procedimento
di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di
autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca
-
codice di procedura penale,
articoli 259, 260, 262, 263 e 264;
-
norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
-
decreto del Ministro di grazia
e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;
-
testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli
301 e 301-bis;
-
decreto legislativo 9 novembre
1990, n. 375, articolo 4;
-
legge 13 luglio 1965, n. 836;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;
-
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, articolo 213;
-
legge 24 novembre 1981, n.
689, articolo 19;
-
regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440;
-
regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827;
-
testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli
100 e 101;
-
legge 7 marzo 1996, n. 109,
articoli 1, 2 e 3;
-
decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, articolo 47-bis;
-
decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
articolo 12-sexies;
-
legge 6 marzo 1998, n. 40,
articolo 10.
46) Procedimento
relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
47) Procedimento
relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti
minori
48) Procedimento
relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai
pubblici registri e alla documentazione obbligatoria
49) Procedimento
relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili
50) Procedimento
per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici
-
codice della navigazione, articoli
799 e 804;
-
legge 2 aprile 1968, n. 518;
-
decreto del Ministro dei
trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972;
-
decreto del Ministro dei
trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
del 1o settembre 1988.
51) Procedimento
di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua
trasformazione in senso facoltativo
52) Procedimento
di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e
brevetti aeronautici
-
codice della navigazione, articolo
731;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
53) Procedimento
per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto
54) Procedimento
per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche
55) Procedimento
di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di
certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)
-
codice di procedura penale,
articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
-
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articolo
194.
56) Procedimento
di sostegno alle vittime dell'usura
-
legge 7 marzo 1996, n. 108;
-
decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996;
-
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;
-
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
57) Procedimento di
sostegno alle vittime del racket
-
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
-
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12
agosto 1992, n. 396;
-
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13
febbraio 1993, n. 251.
Allegato 2
(articolo 1, comma 1)
PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA
DISCIPLINARE IN MODO
UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A),
DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997
1) Procedimento
di liquidazione della pensione
-
decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;
-
decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.
131, articoli 30, 30-bis e 30-ter;
-
testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
articoli da 204 a 208;
-
legge 7 agosto 1985, n. 428,
articolo 3;
-
legge 3 maggio 1967, n. 315,
articolo 26.
2) Procedimento di
liquidazione una tantum
-
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
-
legge 2 aprile 1958, n. 322.
3) Procedimento
per il riscatto
-
testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;
-
decreto-legge 1o
ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1982, n. 881.
4) Procedimento
di spese in economia
-
regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440;
-
legge 5 agosto 1978, n. 468;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 1o dicembre 1993, n. 600;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
-
regio decreto 1o
marzo 1925, n. 394;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
-
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 1o aprile 1985, n. 166;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
-
decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.
5) Procedimento
per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per
le attività svolte
-
regolamento approvato con regio
decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;
-
legge 17 maggio 1952, n. 629,
articolo 14;
-
legge 22 novembre 1954, n.
1158, articoli 40, 41, 42 e 44.
Allegato 3
(articolo 7, comma 1)
MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
-
Ambiente
e tutela del territorio
-
Urbanistica
ed espropriazione
-
Finanze
e tributi
-
Documentazione
amministrativa e anagrafica
-
Agricoltura
-
Pesca
e acquacoltura
-
Università
e ricerca
-
Rapporto
di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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