Norme per il sostegno ed il rilancio
dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere
ambientale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 97
Capo I
NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA
PUBBLICA
Art. 1.
(Disposizioni di modifica della legge 17
febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni)
1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è
inserito il seguente:
"7-bis. Gli interventi di
edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi
dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti
attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo
di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici
mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8 dell'articolo 3, le
parole: "entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di
individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono
sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".
4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo
le parole: "il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi
sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale è stabilito anche il
termine per l'inizio dei lavori".
5. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito
dal seguente:
"3. Il corrispettivo di
godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia
ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai
costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti
nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il
corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto
dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui
all'articolo 6 della presente legge".
6. Il comma 10 dell'articolo 8 è
sostituito dal seguente:
"10. Gli obblighi previsti
dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui
schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale
termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è
localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono
adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La
convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari
a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla
regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad
adempiere, provvede a revocare il contributo".
7. Il comma 1 dell'articolo 11 è
sostituito dal seguente:
"1. Le disponibilità per
l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia
residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
b) interventi di recupero, di cui alle
lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore
al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non
residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi
di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da
recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni".
8. Il numero 2) della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"2) qualora l'autorizzazione di
cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il
prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata
con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui
all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al
valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da
determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento
dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di
amministrazione della cooperativa;".
9. La lettera g) del comma 2
dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
"g) per le cooperative a
proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione,
per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il
piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato
nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita.
L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprietà in attuazione di
precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente più di un terzo delle
abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti
dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le
cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in
proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le
plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate
dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".
10. Il comma 2 dell'articolo 22 è
sostituito dal seguente:
"2. I programmi di edilizia
agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,
n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai
predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urbanistico vigente
all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono
convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
Art. 2.
(Disposizioni di modifica della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)
1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, è
inserito il seguente:
"I finanziamenti per l'edilizia
residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia
residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili
demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o
immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi
integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano".
3. Alla lettera r-bis) del primo
comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono
inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole:
"ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di
abitazioni assistiti da contributo pubblico".
4. Il secondo comma dell'articolo 18 è
sostituito dal seguente:
"L'assegnazione e l'acquisto di
cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione
finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente,
entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli
interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del
contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni
successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla
proporzionale riduzione del numero di annualità di contributo previste dal provvedimento
di concessione".
5. Il secondo comma dell'articolo 25 è
sostituito dal seguente:
"La quota di riserva deve indicare
l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili
sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla
stessa".
Art. 3.
(Disposizioni di modifica della legge
18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni)
1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinea e le
lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per i mutui di cui
all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli
eredi hanno la facoltà di optare per:
a) l'estinzione anticipata del
residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emanato con periodicità annuale;
b) la continuazione del pagamento delle
rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2,
stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera a). Nella determinazione dei
tassi di cui alla lettera a) e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale
di sconto nonchè dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui
all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo
comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque
superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;".
3. Il comma 1-bis dell'articolo
5 è abrogato.
4. Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti
tutte le attività e le passività del fondo speciale con gestione autonoma istituito
dall'articolo 3".
Art. 4.
(Disposizioni di modifica della legge
24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni)
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le
parole: "e comunque non inferiore al 50 per cento".
3. All'articolo 1, dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
"4-bis. Gli alloggi
compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente
segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi
diritto".
4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è
inserito il seguente:
"10-bis. In caso di
necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle
lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai
sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi".
5. Il comma 13 dell'articolo 1 è sostituito
dal seguente:
"13. I proventi delle
alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da
15 a 19, nonchè i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma
25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli
enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le
case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036,
e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle
finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria
provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n.
130"".
6. Fino all'entrata in vigore del
provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di
cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di
acquisto.
Art. 5.
(Disposizioni di modifica del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni)
1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole:
"nei successivi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro
la data del 31 dicembre 1994".
3. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito
dal seguente:
"1. I fondi di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai
programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio
prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di
cui al comma 2".
Art. 6.
(Disposizioni in materia di cooperative
edilizie)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative edilizie di
abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 7.
(Disposizioni di modifica e di
interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre
1971, n. 865)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 69 è sostituito dal
seguente:
"69. Per i programmi
indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini
fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata
richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di
cui al comma 75.";
b) dopo il comma 74, è inserito il
seguente:
"74-bis. Le concessioni ad
edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti
nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della
prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.";
c) il comma 77 è abrogato;
d) al comma 84, dopo le parole:
"con decreto del presidente della giunta regionale" sono inserite le seguenti:
"nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà
l'eventuale onere".
2. Le disposizioni di cui al comma 59
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti
di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.
3. Il decimo comma dell'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"I comuni per i quali non sia
intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella
convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e
delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in
locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto
riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione".
4. La disposizione di cui
all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito
dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto
di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che tale
preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data
dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree
vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.
5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "al volume edificabile"
sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano ai
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni,
adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996.
Art. 8.
(Riapertura dei termini di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)
1. Il termine di novanta giorni relativo
all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1
dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, è conseguentemente
riaperto fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9.
(Cooperative edilizie costituite fra
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)
1. Le cooperative edilizie a proprietà
indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che
abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.
492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà
individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e con delibera
adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto delle società per azioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
subordinata:
a) alla consegna di tutti gli
alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;
b) all'accertamento dei requisiti
posseduti dai soci assegnatari.
3. Nel caso in cui una cooperativa
realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in
un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del
Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sè stante.
4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che
si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le
disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo
unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
5. È autorizzato, per l'anno 1999, un limite
di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la
concessione di contributi integrativi da destinare prioritariamente alle cooperative che
abbiano iniziato o ultimato il programma dei lavori per le finalità di cui all'articolo
7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è determinata
dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun
intervento, sia pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli
oneri finanziari.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10
miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Mutui concessi per interventi di
edilizia agevolata e sovvenzionata)
1. I tassi di interesse dei mutui concessi
per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di
rinegoziazione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 11.
(Attuazione degli interventi di cui
all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti
accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di
attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la
localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e dei corrispondenti soggetti
attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comuni ed
operatori possono segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente della giunta
regionale ulteriori procedimenti pendenti non risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle
disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al
sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la
sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresì
la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del
comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in
ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto
attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti
dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte
del consiglio comunale, anche se avvenuta in data precedente alla comunicazione del
Segretario generale del CER di cui al presente comma, determina direttamente la immediata
ammissione del programma al finanziamento.
2. In ogni caso, gli accordi di programma di
cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario
generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.
Art. 12.
(Programmi straordinari di edilizia
residenziale da concedere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella
lotta alla criminalità organizzata. Disposizioni varie)
1. Sono autorizzate varianti ai programmi
di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, già ammessi ai finanziamenti e per i
quali sia stata sottoscritta la convenzione con il Segretariato generale del CER, a
condizione che tali varianti non comportino una variazione del finanziamento pubblico e
del numero complessivo degli alloggi e che abbiano acquisito formale approvazione da parte
del consiglio comunale.
2. I programmi di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la
convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.
3. Le somme non utilizzate per i contributi
sui programmi di cui al comma 2 possono essere destinate all'adeguamento dei costi degli
alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26
aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1991, inclusi
nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.
4. Fatta salva la somma di lire 100 miliardi
iscritta al capitolo 8278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici, gli ulteriori residui, da accertare alla conclusione del programma, sono
ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti adottati per il biennio 1994-1995
nella delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1994.
5. I contributi di cui all'articolo 128 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al
finanziamento dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di
quartiere" da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e
socio-economiche da parte del comitato esecutivo del CER tra le proposte presentate ai
sensi dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998
pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30 gennaio 1998 e n.
119 del 25 maggio 1998.
6. È autorizzata la rilocalizzazione dei
programmi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato concluso e
ratificato accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici, ma non ancora
sottoscritta la convenzione tra gli affidatari e il Segretariato generale del CER, a
condizione che la richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'assenso del sindaco del
comune interessato, alla certificazione da parte di quest'ultimo della conformità della
destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma, nonchè alla
documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate, e che non sia
modificato il numero complessivo degli alloggi con le relative quote di edilizia agevolata
e sovvenzionata. Il Segretariato generale del CER esclude dal finanziamento i programmi di
cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta la relativa convenzione
urbanistica entro centoventi giorni dalla data della richiesta di rilocalizzazione.
7. Il prefetto autorizza, su richiesta del
sindaco, la destinazione degli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, alle finalità di cui al comma 6.
Art. 13.
(Alloggi da destinare alla locazione nelle
zone ad alta tensione abitativa)
1. Il prezzo di acquisto da parte degli
enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso
abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di
mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato; i
comuni possono comunque avvalersi dell'Ufficio tecnico erariale.
2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo
7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8 e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Agli immobili acquistati ai sensi
dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-ter del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 21-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano
esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.
Art. 14.
(Destinazione dei fondi di cui alla lettera
r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457)
1. I fondi di cui alla lettera r-bis)
del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata
dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori
pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che hanno stabilito le relative
riserve di finanziamenti.
2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 15.
(Cessione in proprietà di alloggi di
edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)
1. I contratti relativi alla cessione in
proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello
Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con
efficacia ex tunc con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo.
2. Sono validi ed efficaci i contratti
preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case
popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e
dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.
3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto
1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali
conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 560.
4. Gli alloggi costruiti in attuazione del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono
considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono
fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della
presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per la
permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10
maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal
movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli
interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con
provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è condizione
necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di
assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. È equiparato
all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio per
successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui
al comma 5 è fissato dal comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 24
dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo così determinato è ridotto
del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione
precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito.
Contestualmente alla cessione degli alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di
sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla
citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del
10 maggio 1983.
7. Nella determinazione del prezzo di riscatto
di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene
conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli
assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto.
8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7,
purchè sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono
trasferite, contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario o ad altro
soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
9. Per gli interventi eseguiti dal comune di
Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti
massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma
dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16
marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal
terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal secondo comma
dell'articolo 23 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, si applicano con
riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unità immobiliari
risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei
proprietari espropriati.
10. Le unità immobiliari realizzate con i
fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14
dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7,
ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e fatte
salve le assegnazioni in proprietà effettuate o da effettuare ai sensi degli articoli 16,
17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo
le modalità stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I
relativi proventi, nonchè quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona
per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato
decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i
procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo 21 del
citato decreto-legge n. 552 del 1972.
11. L'ultimo periodo del quarto comma
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente: "Dal costo è
detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21".
12. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Nei casi di contenzioso legale
ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal comune di
Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali
maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora
gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unità immobiliari
ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sarà effettuato in
proporzione alla superficie riassegnata".
Art. 16.
(Interpretazione autentica)
1. L'articolo 13 del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre
1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative
edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II
dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonchè delle
agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge
5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992,
n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le
disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative
alle cooperative a contributo erariale.
Art. 17.
(Modifiche alla disciplina dei
programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)
1. I fondi attribuiti ai comuni per
l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso
provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le
destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel
termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso
inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle
regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a
cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro
consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero
di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'articolo 8
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della presente
legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso articolo 8
e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 18.
(Norme trasitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,
2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per i programmi di edilizia residenziale
pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la
scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge
5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi
soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al comma 2
dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici
conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
Capo II
INTERVENTI DIVERSI
Art. 19.
(Disposizioni in materia di viabilità)
1. L'Ente nazionale per le strade,
istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di
ANAS.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi
le case cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale
per le strade.
3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo
3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:
"1) che gli enti concessionari
debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle
autostrade;".
4. Le attività d'impresa diverse da
quella principale nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio
autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione
diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.
5. Le società concessionarie valutano,
secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni
immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della
nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite le informazioni
sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura
organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società
controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali
informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con
particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi
ultimi confrontati con i prezzi di mercato.
Art. 20.
(Programmi pluriennali di attuazione)
1. Nel termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria
legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive
modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della
formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni
urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il
programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel
territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze
di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione
comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel
programma triennale dei lavori pubblici del comune.
2. Qualora le regioni non adottino, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, restano valide le vigenti disposizioni nazionali e
regionali.
Art. 21.
(Approvazione di strumenti urbanistici)
1. L'approvazione degli strumenti
urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di
altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi
dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte
dell'ente che li ha adottati. L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare,
all'atto del deposito, la regolarità formale degli atti in base ai requisiti prescritti
dalle norme vigenti. Il termine può essere interrotto una sola volta per eventuale e
motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e
modalità previste dalla legislazione regionale.
2. Per gli strumenti urbanistici e le relative
varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine
di cui al comma 1 decorre da tale data.
Art. 22.
(Piani attuativi degli strumenti
urbanistici)
1. L'approvazione da parte dei consigli
comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti
urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla
data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia
necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla
data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve
avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha
assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la
conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.
2. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta
giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.
3. La pubblicazione dello strumento attuativo,
da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il
termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione.
4. Per i piani attuativi in corso di
redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della
presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.
5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui
ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A
tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un
commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel
termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono
posti a carico del comune inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento
urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, emanano norme
che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
7. Sono fatte salve le diverse scadenze e
modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 23.
(Interventi nel settore sanitario)
1. I progetti di interventi nel settore
sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990,
n. 135, e del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, affidati
anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del 31 gennaio
1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo
dell'intervento.
2. L'amministrazione interessata al
finanziamento indìce una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La
conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.
Art. 24.
(Condono edilizio)
1. Il secondo comma dell'articolo 38 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
la corresponsione per intero dell'oblazione, purchè compiuta da uno dei soggetti
legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa legge, estingue
nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13,
primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di
ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto
agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta
acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15,
commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 25.
(Interpretazione autentica)
1. Le disposizioni del decreto-legge 30
luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1966, n. 749,
così come attuate con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, del 16 maggio 1968 e del 7 ottobre 1971, e successive
modificazioni, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 131 del 24
maggio 1968 e n. 274 del 28 ottobre 1971, si interpretano nel senso che i limiti e gli
indici edilizi e di altezza da esse stabiliti, operanti relativamente alle zone
"B", "C", "E", che non comportavano inedificabilità
assoluta, sono finalizzati comunque a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno
natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in
difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande
siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del
1985 e n. 724 del 1994.
Art. 26.
(Collaudi)
1. Possono effettuare il collaudo ed
accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti
negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE
AMBIENTALE
Art. 27.
(Interventi in materia ambientale)
1. Per le maggiori esigenze connesse allo
svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di
competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo
esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto
committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma
pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla
valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma 1
del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 28.
(Norme in materia di difesa del suolo e di
risorse idriche)
1. Il termine di cui all'articolo 34 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di
acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso
di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal
3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla
semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la
denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante
autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione
provinciale competente per territorio.
3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,
per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito
sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le
derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle
quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi
d'acqua oggetto di captazione.
4. A decorrere dal 1o gennaio 1999,
gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico
nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre
1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai
sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione
dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita
al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni
sono versati direttamente ai comuni.
5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di
spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse
disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla
organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli
oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione,
aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.
6. La disposizione di cui al secondo periodo
del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al
personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di
comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato
comma 8-quater.
7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche
necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti:
"Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino
e delle opere connesse".
8. I termini di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, sono prorogati di due anni.
9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme sono
ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici".
10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti
dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via
prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli
interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora
effettuate".
Art. 29.
(Disposizioni relative ai comuni di Venezia
e Chioggia)
1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto
dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1999.
2. Al citato articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento
abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai
comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 30 giugno 1999, un piano di adeguamento degli
scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30.
(Sanatoria)
1. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28
agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996,
n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31
dicembre 1996, n. 670.
Art. 31.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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