"Ordinamento
delle autonomie locali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999 - Suppl.
Ord. n. 149
In
grassetto le modifiche apportate dalle leggi 30.4.1999, n. 120 e 3.8.1999, n. 265.
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- Capo I
- PRINCÌPI
GENERALI
-
- Art. 1
Oggetto della legge
- 1. La
presente legge detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne
determina le funzioni.
- 2. Le
disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
- 3. Ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai princìpi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue
disposizioni.
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- Art. 2
Autonomia dei comuni e delle province
- 1. Le
comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
- 2. Il
comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
- 3. La
provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
- 4. I comuni
e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 5. I
comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con
legge dello Stato e della regione, secondo il princípio di sussidarietà. I comuni e le
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
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- Art. 3
Rapporti tra regioni ed enti locali
- 1. Ai sensi
dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della
Costituzione, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario
nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale attraverso i comuni e le province.
- 2. Ai fini
di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabili ti dalla presente
legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e
nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e
provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
- 3. La legge
regionale indica i princìpi della cooperazione dei comuni e delle province tra
loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali
al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale
e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del
programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla
loro specificazione ed attuazione.
- 6. La legge
regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione
dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
- 7. La legge
regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti
della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale dei comuni e
delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e
procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i
programmi regionali, ove esistenti.
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- Capo II
- AUTONOMIA
STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE
-
- Art. 4
Statuti comunali e provinciali
- 1. I comuni
e le province adottano il proprio statuto.
- 2. Lo
statuto, nell'ambito dei princípi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle
opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o
di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresí l'ordinamento degli uffici e
dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e
ai procedimenti amministrativi.
2 -bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i
princípi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e
delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali princípi abroga le
norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli
statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie.
- 4. Dopo
lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è
pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso allalbo pretorio
dellente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellinterno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
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- Art. 5
Regolamenti
- 1. Nel
rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti per lorganizzazione ed il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per lesercizio delle funzioni.
- Capo II
- ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE
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- Art. 6
Partecipazione popolare
- 1. I comuni
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali
forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
- 2. Nel
procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le
modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princípi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241.
- 3. Nello
statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure
per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere
altresí determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresí
previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
- 4. Le
consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di
esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
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- Art. 7
Azione popolare, diritti daccesso e di informazione dei cittadini
- 1.
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina lintegrazione del contraddittorio nei confronti del comune.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il
ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi
promossi dall'elettore.
3. Tutti gli atti dellamministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne
vieti lesibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la
loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi
o delle imprese.
- 4. Il
regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini linformazione
sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti
e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere,
in generale, alle informazioni di cui è in possesso lamministrazione.
- 5. Al fine
di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini allattività
dellamministrazione, gli enti locali assicurano laccesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
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- Art. 8
Difensore civico
- 1. Lo
statuto provinciale e quello comunale possono prevedere listituto del difensore
civico, il quale svolge un ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellamministrazione
nei confronti dei cittadini.
- 2. Lo
statuto disciplina lelezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico
nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
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- Capo IV
- IL COMUNE
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- Art. 9
Funzioni
- 1. Spettano
al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio
comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
- 2. Il
comune, per lesercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme
sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
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- Art. 10
Compiti del comune per servizi di competenza statale
- 1. Il
comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di
leva militare.
- 2. le
relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
- 3.
Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere
affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie.
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- Art. 11
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni
- 1. A norma
degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere
istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti o la cui costituzione
comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
- 2. Le
regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un
programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di
funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che puó prevedere altresí la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e
incentivi alla progressiva unificazione. Il programma é aggiornato ogni tre anni, tenendo
anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.
- 3. La legge
regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui,
prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme
di partecipazione e di decentramento dei servizi.
- 4. Al fine
di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo
Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si
fondono.
5. Abrogato.
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- Art. 12
Municipi
- 1. Lo
statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di
cui all'articolo 11, comma 3.
- 2. Lo
statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo
prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli
amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.
- Art. 13.
Circoscrizioni di decentramento comunale
- 1. I comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire
le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e
di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
- 2.
L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto
comunale e da apposito regolamento.
- 3. I comuni
con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio
comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal
comma 2.
- 4. Gli
organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle
circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite
dallo statuto e dal regolamento.
- 5. Nei
comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere
particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia
organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di
decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o
designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
- 6. É
abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.
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- CAPO V
- LA
PROVINCIA
-
- Art.
14.Funzioni
- 1. Spettano
alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste
zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
- a) difesa
del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e
valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c)
valorizzazione dei beni culturali;
- d)
viabilità e trasporti;
- e)
protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e
pesca nelle acque interne;
- g)
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi
sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
- i) compiti
connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
- l) raccolta
ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
- 2. La
provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti,
promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale
sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
- 3. La
gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente
legge per la gestione dei servizi pubblici.
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- Art.
15.Compiti di programmazione
- 1. La
provincia:
- a)
raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione
economica, territoriale ed ambientale della regione;
- b) concorre
alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani
regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula
e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di
sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove
il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
- 2. La
provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme
restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare,
indica:
- a) le
diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti;
- b) la
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;
- c) le linee
di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in
genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree
nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
- 3. I
programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione
ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione
socio-economica e territoriale.
- 4. La legge
regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei
comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di
coordinamento.
- 5. Ai fini
del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale
predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione
ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le
previsioni del piano territoriale di coordinamento.
- 6. Gli enti
e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano
ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali.
-
- Art.
16.Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
- 1. La
provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della
popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la
suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli
uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
- 1-bis.
Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della
provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei
sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la
previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta
dall'assemblea dei sindaci e componente dei consiglio comunale di uno dei comuni
appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e
coordinamento. Al presidente dei circondario si applicano le disposizioni relative allo
status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel
circondario.
- 2. Per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e listituzione di nuove province, i
comuni esercitano liniziativa di cui allart. 133 della Costituzione, tenendo
conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
- a) ciascun
territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior
parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
- b) ciascun
territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica,
nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
- c)
lintero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
- d)
l'iniziativa dei comuni, di cui allart. 133 della Costituzione, deve conseguire
ladesione della maggioranza dei comuni dellarea interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dellarea
stessa, con delibera assunta in maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- e) di
norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve
essere inferiore a 200.000 abitanti;
- f)
l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente listituzione di uffici
provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
- g) le
province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla
popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
- 3. Ai sensi
del secondo comma dellart. 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a
promuovere e coordinare liniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.
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- CAPO VI
- AREE
METROPOLITANE
-
- Art. 17.
Aree metropolitane
- 1. Sono
considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè alle relazioni culturali e
alle caratteristiche territoriali.
- 2. Su
conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta
giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a
provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione
dell'area metropolitana.
- 3.
Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a
statuto speciale.
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- Art. 18.
Città metropolitana
- 1. Nelle
aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso
uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine
all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni
sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento
differenziato.
- 2. A tale
fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il
presidente della provincia convocano l'assemblea degli enti locali interessati.
L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di
statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione,
l'articolazione interna e le funzioni.
- 3. La
proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di
ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la
proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa
nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i
successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.
- 4.
All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai
sensi della legge 7 giugno 1991 n. 182, e successive modificazioni.
- 5. La
città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua
il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie
collettività locali.
- 6. Quando
la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla
nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province,
anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città
come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il
proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.
- 7. Le
disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera
dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali
siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.
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- Art. 19.
Esercizio coordinato di funzioni
- 1. Fino
all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali
interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni
degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
- a)
pianificazione territoriale;
- b) reti
infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di
traffico intercomunali;
- d) tutela e
valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e)
interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f)
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g)
smaltimento dei rifiuti;
- h) grande
distribuzione commerciale;
- i)
attività culturali;
- l)
funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
-
- Art. 20.
Revisione delle circoscrizioni territoriali
- 1.
Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali
interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni
compresi nell'area metropolitana.
-
- Art. 21.
Delega al Governo (abrogato implicitamente dall'articolo 16 della legge 3.8.1999, n.
265).
-
- CAPO VII
- SERVIZI
-
- Art. 22
Servizi pubblici locali
- 1. I comuni
e le province, nellambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali.
- 2. I
servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
- 3. I comuni
e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
-
-
- Art. 23
Aziende speciali ed istituzioni
- 1.
Lazienda speciale è ente strumentale dellente locale dotato di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio
comunale o provinciale.
- 2.
Listituzione è organismo strumentale dellente locale per lesercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- 3. Organi
dellazienda e dellistituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di
nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dellente locale.
- 4.
Lazienda e listituzione informano la loro attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 5.
Nellambito della legge, lordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dellente locale da cui dipendono.
- 6.
Lente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. Il
collegio dei revisori dei conti dellente locale esercita le sue funzioni anche nei
confronti delle istituzioni. Lo statuto dellazienda speciale prevede un apposito
organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
-
- CAPO VIII
- FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.
- ACCORDI DI
PROGRAMMA
-
- Art. 24
Convenzioni
- 1. Al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province
possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
- 2. Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Per la
gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di
unopera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione
di un disciplinare-tipo.
- 3-bis.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di
uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
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- Art. 25
Consorzi
- 1. I comuni
e le province, per la gestione associata di uno o più servizi possono costituire un
consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui allarticolo 23 in
quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le
comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una
convenzione ai sensi dellarticolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.
- 3. In
particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi
consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e
dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti
aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare
l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e
province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati
nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto.
5. Lassemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti
fondamentali previsti dallo statuto.
- 6. Tra gli
stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.
- 7. In caso
di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di
consorzi obbligatori per lesercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa
legge ne demanda lattuazione alle leggi regionali.
- 7-bis. Ai
consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai
consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si
applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le
norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate
per gli enti locali.
-
- Art. 26
Unione di comuni
- 1. Le
unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini,
allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
- 2. L'atto
costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti
con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto
individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua
altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
- 3. Lo
statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni
interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e
dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
- 4. L'unione
ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i
comuni.
- 5. Alle
unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per
l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.
-
- Art. 26-bis
Esercizio associato delle funzioni
- 1. Al fine
di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e
delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del
programma territoriale di cui all'articolo 11, comma 2, le forme di incentivazione
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione
nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli
articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti princípi fondamentali:
- a) nella
disciplina delle incentivazioni:
- 1)
favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei
benefìci in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori
con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi
associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di
massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi dl fusione e di
unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- b)
promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo
comunque ulteriori benefìci da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su
conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.
-
- Art. 27
Accordi di programma
- 1. Per la
definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalenti sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2.
Laccordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 3. Per
verificare la possibilità di concordare laccordo di programma, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4.
Laccordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della regione, del
Presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è
approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o
del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Laccordo,
qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della
intesa di cui allarticolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia lassenso del
comune interessato.
5. Ove laccordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, ladesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
- 5-bis. Per
lapprovazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dellamministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. Lapprovazione
dellaccordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sullesecuzione dellaccordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione
o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se allaccordo partecipano amministrazioni statali o enti
pubblici nazionali.
- 7.
Allorché lintervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o
più regioni finitime, la conclusione dellaccordo di programma è promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al
comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato allaccordo. La Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del
Governo ed al prefetto.
- 8. La
disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma
previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di
competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Restano salve le competenze di cui allarticolo 7 della legge 1 marzo 1986, n.
64.
-
- CAPO IX
- COMUNITÀ
MONTANE
-
- Art. 28
Comunità montane
- 1. Le
comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e
parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio
associato delle funzioni comunali.
- 2. La
comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci,
assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con
quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della
comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto
limitato.
- 3. La
regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la
costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La
costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta
regionale.
- 4. La legge
regionale disciplina le comunità montane stabilendo:
- a) le
modalità di approvazione dello statuto;
- b) le
procedure di concertazione;
- c) la
disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) i
criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli
dell'Unione europea;
- e) i
rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
- 5. La legge
regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali
la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della
popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi
territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere,
altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma
associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000
abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della
comunità.
- 6. Al
comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una
comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a
norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui
il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale
istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
- 7. Le
disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i
comuni interessati, anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di
una comunità montana.
- 8. Ai fini
della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle
comunità montane, le regioni con propria legge, possono provvedere ad individuare
nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio,
tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà
nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e
della realtà socio-economica.
- 9. Ove
in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane,
ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente
originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
-
- Art. 29
Funzioni
- 1. Spettano
alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la
montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.
- 2.
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione
spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni
altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
- 3. Le
comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli
strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi
quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del
piano.
- 4. Le
comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di
sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
- 5. Il piano
pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle
comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge
regionale.
- 6. Le
regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo l della legge 23 marzo
1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla
base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma del l'articolo 4 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.
- 7 Sono
abrogati:
a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico
della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata
legge n. 991 del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
- 8. (1)
- ___
-
- (1) comma
abrogato dall'articolo 7, comma 3, della legge 3.8.1999, n. 265
-
- Capo X
- ORGANI DEL
COMUNE E DELLA PROVINCIA
-
- Art. 30
Organi
- 1. Sono
organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
- 2. Sono
organi della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.
-
- Art. 31
Consigli comunali e provinciali
- 1.
Lelezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero
dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il
funzionamento dei consigli, nel quadro dei princípi stabiliti dallo statuto, é
disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta , che prevede, in
particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione
delle proposte. Il regolamento indica altresí il numero dei consiglieri necessario per la
validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un
terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco
e il presidente della provincia.
1- bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme
regolamentari i comuni e le province fissano le modalità attraverso le quali fornire ai
consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresí prevedere, per i
comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e per le province, strutture
apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio
funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- 2-bis. Le
dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere
assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di
presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dellarticolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge.
3. I consigli durano in carica sino allelezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti
ed improrogabili.
- 3- bis.
I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a
quindicimila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella
prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i
poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo
statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono
esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'articolo 1, comma 2- ter, della legge 25
marzo 1993, n. 81. Nei comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti lo statuto puó
prevedere la figura del presidente del consiglio.
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina lorganizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 5. I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
- 6. I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare
interrogazioni e mozioni.
- 6-bis.
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le
relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause
giustificative.
7. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in
un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o
il sindaco o il presidente della provincia, inserendo allordine del giorno le
questioni richieste.
7-bis. Nei casi in cui il consiglio è presieduto dal sindaco o dal presidente della
provincia, questi ultimi provvedono alla convocazione del consiglio ai sensi del comma 7.
- 7-ter.
Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
consiglio.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento.
-
- Art. 32
Competenze dei consigli
- 1. Il
consiglio è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. Il
consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) gli
statuti dellente e delle aziende speciali, i regolamenti, lordinamento degli
uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i
programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c)
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
e) listituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
f) lassunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di
aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dellente
locale a società di capitali, laffidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
g) listituzione e lordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio
comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 3. Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere
adottate in via durgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza.
- Art. 33
Composizione delle giunte
- 1. La
giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal
presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito
dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il
presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.
- 2. (2)
- 3. Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono
nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti
del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere.
- 4. Nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad
assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
- ___
-
- (2)
comma implicitamente abrogato dall'articolo 11, comma 7, della legge 3.8.1999, n. 265.
-
- Art. 34
Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta
- 1. Il
sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
- 2. Il
sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un
vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione [...] (3).
2- bis. Entro il termine fissato dallo statuto , il sindaco o il presidente della
provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto disciplina altresí i
modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente
della provincia e dei singoli assessori.
3. [...] (4)
- 4. Il
sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
- ___
-
- (3) la
parte omessa è stata soppressa dallarticolo 11, comma 9, della legge 3.8.1999, n.
265.
- (4)
comma abrogato dall'articolo 11, comma 11, della legge 3.8.1999, n. 265.
-
- Art. 35
Competenze delle giunte
- 1. La
giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia
nellamministrazione del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
- 2. La
giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio
e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o
del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei
funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nellattuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al
consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso.
- 2-bis.
E altresì di competenza della giunta ladozione dei regolamenti
sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
consiglio.
- Art. 36
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
- 01. Il
sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dellamministrazione del comune e della provincia.
- 1. Il
sindaco e il presidente della provincia rappresentano lente, convocano e presiedono
la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio,
e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli
atti.
- 2. Essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e
sovrintendono altresì allespletamento delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al comune e alla provincia.
- 3. Il
sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale
e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti.
- 4. In caso
di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il
prefetto.
- 5. Sulla
base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia
provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
- 5-bis.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dallinsediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In
mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi
dellarticolo 48.
- 5-ter. Il
sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallarticolo 51 della presente
legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
- 6. Il
sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del sindaco è a fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma
del comune, da portarsi a tracolla [...]. Distintivo del presidente della provincia é
una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria
provincia, da portare a tracolla (5).
___
- (56)
comma prima sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15.5.1997, n. 127 e adesso
modificato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3.8.1999, n. 265 (il testo in parentesi
quadra è stato soppresso).
-
- Art. 37
Mozione di sfiducia
- 1. Il voto
del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco,
del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli
stessi.
- 2. Il
sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine
il sindaco e il presidente della provincia,e viene messa in discussione non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai
sensi delle leggi vigenti.
-
- Art. 37-bis
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del sindaco
- 1. In caso
di [...] impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del
presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del
nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del
sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e
dal vicepresidente (6).
- 2. Il
vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia
in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dallesercizio della funzione adottata ai sensi dellarticolo 15, comma 4-bis,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dallarticolo 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16.
- 3. Le
dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente de lla provincia diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina
di un commissario.
- 4. Lo
scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del
sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.
- ___
- (6) comma
così modificato dall'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge 30.4.1999, n. 120. La
parte in parentesi quadra è stata soppressa.
-
- Art. 38
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
- 1. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
- a) alla
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle
funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico,
informandone il prefetto.
- 2. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei
principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in
materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini; per lesecuzione dei
relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, lassistenza della forza
pubblica.
- 2-bis.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 2.
- 3. Se
lordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste
non ottemperano allordine impartito, il sindaco può provvedere dufficio a
spese degli interessati, senza pregiudizio dellazione penale per i reati in cui
fossero incorsi.
- 4. Chi
sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 5.
Nellambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre
ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per
lacquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
- 6. Nelle
materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché
dallarticolo 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare
lesercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale;
ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire
la delega ad un consigliere comunale per lesercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
- 7. Ove il
sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo,
il prefetto può nominare un commissario per ladempimento delle funzioni stesse.
- 8. Alle
spese per il commissario provvede lente interessato.
- 9. Ove il
sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria
ordinanza.
-
- CAPO XI
- CONTROLLO
SUGLI ORGANI
-
- Art. 39
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
- 1. I
consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno:
- a) quando
compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge,
nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando
non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le
seguenti cause:
- 1) [...]
impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della
provincia (7);
1- bis ) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché contemporaneamente presentati al protocollo dellente, della metà più uno
dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia;
2-bis) riduzione dellorgano assembleare per impossibilità di surroga alla metà
dei componenti del consiglio;
- c) quando
non sia approvato nei termini il bilancio.
- 2. Nella
ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il
bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema, lorgano regionale di controllo nomina un commissario affinché lo
predisponga dufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla
giunta, lorgano regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, allamministrazione
inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia
la procedura per lo scioglimento del consiglio.
- 3. Nei casi
diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni
conferitegli con il decreto stesso.
- 4. Il
rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno
elettorale utile previsto dalla legge.
- 5. I
consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare,
fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
- 6. Al
decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del
provvedimento; delladozione del decreto di scioglimento è data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
- 7. Iniziata
la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il
prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo
comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un
commissario per la provvisoria amministrazione dellente.
- 8. (8).
- ___
- (7) numero
così sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 25.3.1993, n. 81 ed oggi
modificato dall'articolo 8, comma 5, lettera a), della legge 30.4.1999, n. 120 (il testo
in parentesi quadra è stato soppresso).
- (8) comma
abrogato dall'articolo 3 del decreto-legge 25.2.1993, n. 42, convertito con modificazioni
in legge 23.4.1993, n. 120.
-
- Art. 40
Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali
- 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellinterno, il
sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità
montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
- 2. In
attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1
qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
- 3. Sono
fatte salve le disposizioni dettate dallarticolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55.
-
- CAPO XII
- CONTROLLO
SUGLI ATTI
-
- Art. 41
Comitato regionale di controllo
- 1. Per
lesercizio del controllo di legittimità previsto dallarticolo 130 della
Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato
regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
- 2. La legge
regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia,
salvaguardando con forme opportune lunitarietà di indirizzo.
- 3. A tal
fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione
periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative
motivazioni di riferimento.
-
- Art. 42.
Composizione del Comitato
- 1. Il
comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:
- a) da
quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
- 1) uno
iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal
competente ordine professionale;
- 2) uno
iscritto da almeno dieci anni, all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri,
scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
- 3) uno
scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di
sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare
nazionale, ovvero fra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza,
con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
- 4) uno
scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di
ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari
comunali o provinciali in quiescenza;
- b) da un
esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
- 2. Il
consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui
alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b)
del comma 1, è designato dal commissario del Governo.
- 3. In caso
di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a)
e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per
la stessa categoria.
- 4. Il
comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente
scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
- 5. Funge da
segretario un funzionario della regione.
- 6. Il
comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del
consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei
rispettivi componenti.
- 7. Il
presidente ed il vice presidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati
fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.
- 8. Ai
componenti del Comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative
previsti per gli amministratori locali
-
- Art. 43.
Incompatibilità ed ineleggibilità
- 1. Non
possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:
- a) i
parlamentari nazionali ed europei;
- b) i
componenti del consiglio regionale;
- c) gli
amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del comitato,
nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione
del medesimo comitato;
- d) coloro
che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e
c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
- e) i
dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del
comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della
regione;
- f) i
componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
- g) coloro
che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti
sottoposti al controllo regionale;
- h) coloro
che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale
o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente,
alla costituzione del comitato.
-
- Art. 44.
Norme regionali
- 1. Il
funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da
attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di
pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
- 2. La legge
regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del
comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di
morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità
sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.
- 3. Le spese
per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la
corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.
- 4. La
regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi
ai princìpi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.
- Art. 45 (9)
Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità.
- 1. Sono
soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai
consigli comunali e provinciali nonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di
propria iniziativa, sottoporre al comitato.
- 2. Le
deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al
controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri
provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema
proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema
maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:
- a)
acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
- b)
contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o
a terzi;
- c)
assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
- 3.
Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai
capigruppo consiliari.
- 4. Entro
gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le
deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei
consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei
consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta
scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti
fondamentali del consiglio.
5.
Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente
esecutive di altre deliberazioni.
- ___
- (9) abrogato
dall'articolo 17, comma 31, della legge 15.5.1997 n. 127. Tuttavia, il comma 2, lettera
a), si applica ancora per consentire il controllo prefettizio ai sensi dell' articolo 16
della legge 55/90. La dsiciplina del controllo sugli atti è adesso contenuta
nell'articolo 17, commi 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge 15.5.1997, n. 127.
-
- Art. 46
Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio (10)
- ___
- (10)
abrogato dall'articolo 17, comma 31, della legge 15.5.1997, n. 127.
-
- Art. 47
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
- 1. Tutte le
deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione allalbo
pretorio, nella sede dellente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.
- 2. Le
deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive
dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
- 3. Nel caso
di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
-
- Art. 48
Potere sostitutivo (11)
- ___
- (11)
articolo abrogato dall'articolo 17, comma 31, della legge 15.5.1997 n. 127.
-
- Art. 49
Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province
- 1. Salvo
diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai
consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul
controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.
-
- Art. 50
Pareri obbligatori
- 1. I pareri
obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e
di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da
qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro
il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un
termine minore.
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