"Disposizioni in materia
finanziaria e contabile"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999
Art. 1.
1. Con l'osservanza dei
princìpi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94,
e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997,
possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti
disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94
del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
2. Al comma 2 dell'articolo 2
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: "ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400", sono
inserite le seguenti: ", acquisito il parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94".
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi
bilanci ai princípi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli
enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al
regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive
modificazioni.
4. Il Governo è delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile
delle regioni a quello dello Stato, secondo i princìpi e i criteri
direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto
legislativo di cui al presente comma è acquisito il parere della
Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94
del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2.
1. All'articolo 1-bis,
comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: "15 maggio"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2. All'articolo 1-bis,
comma 1, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, le parole:
"31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre"; dopo le parole: "a legislazione vigente" sono
inserite le seguenti: ", il disegno di legge finanziaria, la
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale
programmatico" e le parole: "viene, altresí, trasmesso"
sono sostituite dalle seguenti: "vengono, altresí, trasmessi".
3. All'articolo 1-bis,
comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
"c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica;".
4. All'articolo 1-bis,
comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole
da "La Commissione" fino a "n. 281" sono sostituite
dalle seguenti: "La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e le parole: "31
maggio" e "15 settembre" sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "15 luglio" e "15 ottobre".
5. All'articolo 3, comma 1,
della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "15 maggio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
6. All'articolo 3, comma 2,
della citata legge n. 468 del 1978, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) i parametri economici essenziali utilizzati e le
previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di
spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso
di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei
fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa,
sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;".
7. All'articolo 3, comma 2,
lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da
"del fabbisogno del settore pubblico allargato" fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: "dell'indebitamento
netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al
lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle
pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale".
8. All'articolo 3, comma 2,
lettere d) ed e), della citata legge n. 468 del 1978, le
parole: "settore pubblico allargato" sono sostituite dalle
seguenti: "conto delle pubbliche amministrazioni".
9. All'articolo 3, comma 2,
lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, le parole:
"gli indirizzi per gli" sono sostituite dalle seguenti:
"l'articolazione degli".
10. All'articolo 3, comma 4,
della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: "di cui al comma
1, lettera c), dell'articolo 1-bis," sono inserite le
seguenti: "ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia,".
11. All'articolo 3 della
citata legge n. 468 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. In occasione della presentazione del Programma di
stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al
Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo
documentativo, le eventuali nuove previsionidegli indicatori
macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle
contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria
precedentemente approvato".
12. Dopo l'articolo 9-bis
della citata legge n. 468 del 1978, è inserito il seguente:
"Art. 9-ter. – (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente) — 1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare è
annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite
dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di
spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica".
13. All'articolo 11, comma 3,
della citata legge n. 468 del 1978, l'alinea è sostituito dal seguente:
"La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in
particolare:".
14. All'articolo 11, comma 3,
della citata legge n. 468 del 1978, le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
del saldo netto dafinanziare in termini di competenza, per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali
regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum
della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione;".
15. All'articolo 11, comma 3,
della citata legge n. 468 del 1978, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria;".
16. All'articolo 11, comma 3,
della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
"f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate
tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia
previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, dinorme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;".
17. All'articolo 11, comma 3,
della citata legge n. 468 del 1978, dopo la lettera i), sono
inserite le seguenti:
"i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di
spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante
contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata
ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;".
18. In sede di prima
applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione
è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per
un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate
dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle
norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il
riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge
finanziaria medesima.
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo
11-ter della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "I
disegni di legge" fino a "coperture" sono sostituite dalle
seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e
gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze
finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta
dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle
entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle
relative coperture".
Art. 4.
1. In allegato alla relazione
previsionale e programmatica il Governo trasmette al Parlamento un elenco
di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo
Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di
finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella
impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello
di inizio dei lavori e quello del suo completamento.
|