Interventi nel settore dei trasporti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
294 del 16 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 220
Art. 1.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457)
1. Il primo periodo del comma 1
dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice
della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici
derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono
concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali
direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto
del lavoratore dipendente.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle navi
inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza
lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318
del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante".
Art. 2.
(Incarichi di studi di fattibilità e
progettazione)
1. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di
progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di
professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico-economica degli studi e
progetti stessi anche nella fase di attuazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Governo trasmette una relazione annuale
al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti
interessati.
Art. 3.
(Disposizioni varie)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle
spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa
convenzionati.
2. I progetti di costruzione di ferrovie
metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei
trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento
di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, primo comma, della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042.
3. Al fine di migliorare la mobilità nelle
aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1o
aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205,
possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al
controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui
all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al
comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare
mutui decennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una
rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato
dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al
citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.
5. Per la realizzazione degli investimenti
ferroviari del Corridoio europeo n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto
ferroviario Bergamo-Seregno, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5
miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed è altresì autorizzata la spesa di lire 60
miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a
lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di favorire l'intermodalità e dare
attuazione agli investimenti nel settore interportuale finanziati con i decreti-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, 23
ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
e 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse, è
confermata la validità della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6
della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e relative procedure
applicative.
7. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di
fattibilità del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente
comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1
miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Funzioni di vigilanza sulla società
Ferrovie dello Stato spa)
1. Per l'espletamento delle funzioni di
vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1,
comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione
delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n.
454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della
medesima legge n. 454 del 1997, è consentita al Ministero dei trasporti e della
navigazione l'assunzione di personale con profilo professionale tecnico in un numero
massimo di venti unità appartenenti alle aree di inquadramento B e C, senza l'aumento
delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle
assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto
tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e
della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato spa.
Art. 5.
(Disposizione relativa a talune tipologie
di esercizi commerciali)
1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze
di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 6.
(Ristrutturazione e ammodernamento della
stazione ferroviaria di Battipaglia)
1. Ai fini di accelerare il coordinamento
funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e
della navigazione attribuisce, a decorrere dal 1o ottobre 1999, con proprio
decreto, alla società Ferrovie dello Stato spa le risorse per la ristrutturazione e
l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia.
2. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno
1999 derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Fondo di solidarietà)
1. La disposizione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 1999.
2. Il fondo di solidarietà istituito
dall'articolo 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67, è soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale
confluisce nel Fondo di solidarietà istituito con il contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale ferroviario stipulato il 18 novembre 1994. Tutti i risarcimenti e gli
addebiti riconducibili all'intervento del fondo soppresso sono posti a carico del citato
Fondo di solidarietà, che interviene secondo le regole del proprio statuto e del proprio
regolamento.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 è
esente da imposte.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale)
1. I contratti di servizio di cui agli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono soggetti
all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di
segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto
previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.
2. Al fine di contribuire al risanamento e
allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi
non ripianati, relativi agli anni 1997-1998, di tutte le aziende di trasporto pubblico
ferroviario in concessione ed in gestione commissariale con un contributo rapportato ad un
limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Entro
il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad
effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale
ed interessi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare
direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative quote di ammortamento.
3. All'onere derivante dal comma 2, pari a
lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Allineamento delle aliquote contributive
per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto)
1. Per l'anno 1999, in attesa della
definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti
dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le
aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento
a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.
2. L'importo delle complessive minori entrate
derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero dei
trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di
impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il
limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo,
pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e
2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Al fine di sostenere il processo di
liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle
regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un
ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione dell'articolo 19
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità
finanziaria per il bilancio dello Stato. Le procedure e le modalità per l'attuazione del
presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei
trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. All'onere derivante dal comma 4, valutato
in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1999, e comunque da rideterminare
ogni anno in base all'onere effettivo di cui al medesimo comma 4, si provvede mediante
utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Art. 10.
(Modifiche al codice della navigazione)
1. I commi primo, secondo e terzo
dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Possono conseguire l'iscrizione nelle
matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai
quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della
gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad
indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non
appartenenti alla Repubblica".
Art. 11.
(Navigazione valida per il conseguimento di
titoli professionali)
1. Il primo e il secondo comma
dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni, sono abrogati.
2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 è
sostituito dal seguente:
"La navigazione richiesta per il
conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata
in acque marittime".
Art. 12.
(Norme sul trasporto pubblico locale)
1. Al fine di contribuire al risanamento e
allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi
di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico
locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad
un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il
contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 2, commi 1 e
2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per
investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a
lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999,
2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18
giugno 1998, n. 194, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 5".
Art. 13.
(Interventi a sostegno del trasporto rapido
di massa)
1. Per gli interventi di cui all'articolo
10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti
dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per
gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a
decorrere dall'anno 2000.
2. Per la prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della
realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.
3. Gli enti locali beneficiari dei
finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido
di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma
3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
5. Ad avvenuta approvazione dei progetti
definitivi, sono trasferiti agli enti beneficiari i contributi necessari alla
realizzazione dell'opera.
6. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attività
di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione
degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso
un'attività ispettiva presso gli enti beneficiari.
8. All'articolo 3, comma 1, lettera a),
della citata legge n. 211 del 1992, le parole: "di massima" sono sostituite
dalla seguente: "definitiva". La progettazione definitiva è richiesta anche per
l'allocazione delle risorse stanziate dall'articolo 50, comma 1, lettera a), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
9. All'onere derivante dal presente articolo,
pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per
ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Interventi a favore del trasporto pubblico
locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Ai fini della sostituzione di autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di
ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare
altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi
complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di
lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle
competenti Commissioni parlamentari.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a
lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni
2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Proroga della concessione dell'esercizio
della Ferrovia Principe-Granarolo)
1. Per assicurare il regolare svolgimento
dell'esercizio, è accordata al comune di Genova, e per esso all'Azienda mobilità e
trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio
della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla
definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
Art. 16.
(Modifica dell'articolo 25 della legge 28
gennaio 1994, n. 84)
1. L'articolo 25 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - (Norme assistenziali) - 1.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto da emanare di concerto
con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonchè delle imprese
autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a
lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione
dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabiliti dal
decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato
all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese
operanti in porto e delle loro famiglie.
2. Il regio decreto-legge 24 settembre
1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante
"Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del
lavoro portuale e dei fondi relativi" è abrogato.
3. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per la
liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione
"Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". L'eventuale saldo attivo
derivante dalla liquidazione è versato all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Con proprio decreto il Ministro dei
trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potrà avvalersi
del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo
stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato
con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro
portuale"".
2. Il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Disposizione per la provincia di Reggio
Emilia)
1. Sono attribuite alla provincia di
Reggio Emilia, in conformità ai princìpi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e
del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche,
attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle
Ferrovie Reggiane - linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla.
Art. 18.
(Proventi contravvenzionali)
1. I proventi contravvenzionali previsti
dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto.
2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo
208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad
interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni,
ciclisti, bambini, anziani, disabili".
Art. 19.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84)
1. La lettera b) del comma 1
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente:
"b) i limiti minimi dei canoni che
i concessionari sono tenuti a versare".
2. All'articolo 18 della citata legge n. 84
del 1994, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sono fatti salvi, fino
alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi
a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1".
Art. 20.
(Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali)
1. L'aumento dell'onere derivante dal
comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 17 miliardi di
lire, è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 6 del 1990. A tale fine è autorizzata la concessione a favore del
Fondo gestione medesimo di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a
decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1,7 miliardi
per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21.
(Concessione di costruzione e di esercizio
della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa)
1. Alla Società Ferrovie Nord Milano
Esercizio spa è concessa, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio
1912, n. 1447, la costruzione della tratta ferroviaria Busto Arsizio (località Sacconago)
- confine aeroportuale di Malpensa per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno
e quindi della rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.
2. Alla stessa Società Ferrovie Nord Milano
Esercizio spa è concessa anche, sempre ai sensi del testo unico di cui al comma 1,
l'esercizio della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'interno
del sedime aeroportuale.
3. Le concessioni di cui al presente articolo
avranno validità fino al 17 marzo 2016.
Art. 22.
(Interventi per l'escavazione dei porti
marittimi nazionali)
1. Per gli interventi di cui all'articolo
9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5
miliardi per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 23.
(Gettone di presenza per i componenti delle
commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche)
1. Ai componenti delle commissioni di
esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e
presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è attribuito un
gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. All'onere derivante dal presente articolo
si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei
tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica
da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
nonchè mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata
alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2
si provvede con appositi provvedimenti amministrativi da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24.
(Realizzazione e sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati)
1. Per la realizzazione e lo sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti,
anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei
lavori, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
2. Con decreto dirigenziale sono ripartite,
per le diverse professionalità e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al
comma 1.
Art. 25.
(Navigazione ad uso privato o in conto
proprio nelle acque marittime)
1. Le navi minori e i galleggianti, di cui
all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non
superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali
per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime
entro 12 miglia dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a) per uso privato, l'utilizzazione
dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b) per uso in conto proprio,
l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse
all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale
di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con
gabbie galleggianti o sommerse.
3. Le navi minori e i galleggianti possono
essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da
persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in
possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per
il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole
unità di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Alle stesse condizioni
il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento
dei servizi di bordo dell'unità.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione
alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.
5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per
le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono
determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in
relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa
dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in
conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico,
devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio
speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed
alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6. Le unità indicate nei precedenti commi
possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime
unità non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori
e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui
all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in
ragione d'anno.
Art. 26.
(Obbligo del conseguimento della qualifica
di "autorizzato" per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle
zone di navigazione interna della laguna veneta)
1. L'articolo 520 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
"Art. 520. - (Mansioni richiedenti
titolo professionale) - 1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo
professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone
di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale
marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la
qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione
interna.
2. Il personale imbarcato per la
condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le
procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei
conducenti.
3. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al personale imbarcato sul-
le navi destinate al servizio di trasporto di
passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i
servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorchè, ai sensi dell'articolo
24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone
lagunari di navigazione interna".
Art. 27.
(Violazioni della disciplina della
navigazione interna)
1. Le violazioni alla disciplina della
navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme
sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.
Art. 28.
(Modifiche agli articoli 10, 167 e 176 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto, che ecceda
congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia,
di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali,
può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici
autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della
massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo
61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per
occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta
eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate
se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi,
a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di
veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso
in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) il comma 2-bis è sostituito
dal seguente:
"2-bis. Ove i veicoli di cui al
comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano
percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione
è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a
1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e
quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla
tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di
tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle
società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati
agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i
veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì
applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai
commi 21 e 22 del presente articolo";
c) al comma 3, dopo la lettera g)
sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) che trasportano balle o
rotoli di paglia e fieno;
g-ter) isolati o complessi di veicoli,
adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole";
d) al comma 6:
1) al primo periodo, dopo le parole: "
per la rimanente rete viaria" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto
stabilito al comma 2, lettera b)";
2) alla lettera a), le parole:
"con il limite massimo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli
autotreni e 17,36 m. per gli autoarticolati" sono sostituite dalle seguenti:
"con i limiti stabiliti dall'articolo 61";
3) alla lettera b), le parole:
"lettera e) e lettera g)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter)";
4) dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente:
"b-bis) di cui al comma 3, lettera
e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e
non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a
condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che
chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4";
e) al comma 10, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non
concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del
carico";
f) il comma 18 è sostituito dal
seguente:
"18. Chiunque, senza avere
ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi
tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già
autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica,
nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o
7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire
4.700.000";
g) il comma 19 è sostituito del
seguente:
"19. Chiunque esegua trasporti
eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale
senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa
sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le
prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in
difetto, ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli
elementi del carico autorizzato";
h) al comma 21, dopo le parole:
"lettera n)," sono inserite le seguenti: "salvo che ciò sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive
licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,";
i) il comma 23 è sostituito dal
seguente:
"23. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo
sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad
esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a
carico del solo conducente del veicolo";
l) il comma 24 è sostituito dal
seguente:
"24. Dalle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a
trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due
mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al
comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti
dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno
carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62,
comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei
limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione
al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del
carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta";
m) il comma 25 è sostituito dal
seguente:
"25. Nelle ipotesi di violazione
dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato
alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto
in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto
rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi";
n) dopo il comma 25 sono inseriti i
seguenti:
"25-bis. Nelle ipotesi di
violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di
circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico
rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il carico
o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione
omessa.
25-ter. Il personale abilitato che nel
corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento
previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il
medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del
titolo VI.
25-quater. Oltre alle sanzioni previste
nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6".
2. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, ove siano indicati gli importi delle sanzioni di cui ai
commi 18 e 19 dell'articolo 10, essi vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo, pari, rispettivamente, a
lire: unmilione/quattromilioni e a lire: duecentomila/ottocentomila.
3. Al comma 11 dell'articolo 167 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale
caso non decade la validità dell'autorizzazione".
4. Il comma 12 dell'articolo 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"12. I conducenti dei veicoli
adibiti ai servizi dell'autostrada, purchè muniti di specifica autorizzazione dell'ente
proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a)
la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la
sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati
dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purchè
muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada".
5. Sono abrogate tutte le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in contrasto con le
disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 29.
(Modifiche agli articoli 20 e 234 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine,
le parole: "ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
non determini intralcio alla circolazione";
b) al comma 3, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione
dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei
pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria".
2. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Per gli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo
transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli
accessi al momento esistenti".
Art. 30.
(Modifiche all'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione
dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con
decreto del Ministro dei lavori pubblici";
b) il comma 13 è sostituito dal
seguente:
"13. Gli enti proprietari, per le
strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente
articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione
delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente
proprietario della strada";
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"13-bis. In caso di collocazione
di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o
comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada
diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei
modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci
giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente
proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua
custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro
solidale, del proprietario o possessore del suolo.
13-ter. Non è consentita la
collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone
tutelate dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto,
i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi
del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed
ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione
delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai
sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui
l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia
realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari
delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di
pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le
disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la
rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario
trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge".
Art. 31.
(Modifiche all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 45 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i
seguenti:
"9-bis. È vietata la produzione,
la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente,
segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di
rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale
per il controllo delle violazioni.
9-ter. Chiunque produce, commercializza
o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione
II, del Titolo VI".
Art. 32.
(Modifiche agli articoli 119 e 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2-bis. L'accertamento dei
requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e
sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che
indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico
cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida";
b) al comma 4, dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente:
"d-bis) dei soggetti affetti da
diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e
sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista
diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini
dell'espressione del giudizio finale".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"4-bis. Per i soggetti affetti da
diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera
d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul
certificato di idoneità".
Art. 33.
(Modifiche all'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 171 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b)
sono sostituite dalla seguente:
"a) ai conducenti alla guida di
ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di
motocarrozzette, nonchè agli eventuali passeggeri";
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Sono esenti dall'obbligo
di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè
dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e
di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il
regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di
ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 171 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in
vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 34.
(Modifica all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)
1. All'articolo 13, comma 2, capoverso B),
lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, sono soppresse le parole: "purchè muniti di carta di
circolazione".
Art. 35.
(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n.
264)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: "residente" è sostituita dalla
seguente: "stabilito".
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991,
n. 264, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una
tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8".
Art. 36.
(Impianti aeroportuali)
1. Per l'approvazione di progetti
concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è indetta dal
Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Al fine di garantire la copertura della
spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante "Classificazione degli
aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi" allegata alla legge 23 dicembre
1980, n. 930, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 6-quater, del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 351, è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37.
(Modifica all'articolo 9, comma 1, della
legge 24 marzo 1989, n. 122)
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24
marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "I
parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno
comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo
precedente".
Art. 38.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n.
454)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comitati
provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio
di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'articolo 8
delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria
eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1".
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, le parole da: "il Ministro dei trasporti e della navigazione
istituisce" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il
Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, nei limiti delle risorse di cui al
comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per
l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quindici componenti. I componenti del
Comitato sono:
a) il capo dell'unità di gestione
autotrasporto di persone e cose, che lo presiede;
b) il presidente del comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;
c) un componente designato dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello
Stato;
d) un componente designato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un componente designato dal Ministro
dell'ambiente;
f) un componente designato dal Ministro
dei lavori pubblici;
g) due componenti scelti dal Ministro
dei trasporti e della navigazione;
h) cinque componenti, indicati dalle
cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;
i) due componenti indicati
congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento
cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge
23 dicembre 1997, n. 454, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito
il seguente:
"1-bis. Con il decreto di cui al
comma 1, sono nominati, con le stesse modalità, un numero uguale di membri supplenti dei
componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del medesimo
comma 1".
Art. 39.
(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509)
1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole
da "oltre" fino a "richiesta" sono sostituite dalle seguenti:
"redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione";
b) all'articolo 5, comma 8, le parole
da "da effettuare" fino a "navigazione" sono soppresse;
c) all'articolo 8, comma 2, le parole
"dal capo del compartimento marittimo" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2";
d) il comma 4 dell'articolo 10 è
abrogato.
Art. 40.
(Convenzioni per la gestione di servizi
antincendi)
1. I soggetti gestori degli aeroporti non
compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ove funzioni un
servizio antincendio gestito da enti militari, possono stipulare apposita convenzione atta
a consentire l'espletamento dei servizi anche ad uso civile da parte delle Forze armate.
Detta convenzione dovrà coprire ogni onere aggiuntivo per le Forze armate derivante
dall'ampliamento del servizio, ivi comprese le relative coperture assicurative.
Art. 41.
(Potenziamento e ammodernamento delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa)
1. Per la prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il completamento dei
programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione
governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a
decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3
miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 42.
(Modifica all'articolo 4 della legge 8
ottobre 1998, n. 354)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8
ottobre 1998, n. 354, le parole: "Ferrovie Nord Milano Spa" sono sostituite
dalle seguenti: "Ferrovie Nord Milano Esercizio spa".
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