Modifiche all'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 1999
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite dalla seguente: "definitiva"; e le parole: "l'uso o il
trasporto" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione";
b) alla lettera b), le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite dalla seguente: "definitiva";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)";
d) alla lettera d), le parole: ", per lo stesso fatto," e le
parole: "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono soppresse;
e) la lettera e) è abrogata;
f) alla lettera f), le parole: "anche se con provvedimento non
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento definitivo".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza
prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna".
3. La disposizione del comma 1-bis dell'articolo
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si
applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale
pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 4-bis dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro
che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1,
lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro
che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno
riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto
non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità
giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresí, quando è disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del
codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono
computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di
produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i
termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è
rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto".
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