" Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1999"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento Ordinario n. 15
---------------------
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo
che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge
ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa
fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
Art. 2.
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte
le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per
le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E' fatta salva la previsione
delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da
quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di
pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia
possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva
modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni
caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative
comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici
in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in
relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e
pubbliche.
Art. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione
alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a
principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), e g)
del comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono
altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione
alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive
comprese nell'allegato C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui
al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo
puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive
medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo
2.
Art. 4.
(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).
1. All'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-quater. Al fine di agevolare la
conoscenza delle direttive delle Comunita' europee attuate o da attuare in via
amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali
direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale, unitamente
alla legge comunitaria annuale".
Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via
regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio
1999 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega e' esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad emanare disposizioni per
il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno
del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai princi'pi e alle indicazioni contenute
nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee
approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche' adeguate norme di coordinamento ed
armonizzazione, per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo
alla tutela degli interessi finanziari della Comunita', la piena applicabilita'
nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti
comunitari.
Art. 6.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con
le modalita' di cui ai commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive
comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole
integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2
della legge 9 marzo 1989. n. 86, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Si da' altresi' conto della legislazione regionale attuativa di
direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis".
Art. 8.
(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in
materia di fertilizzanti).
1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modificazioni, le parole: "concimi CEE" e "concime CEE",
ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi
CE" e "concime CE".
2. Il secondo periodo del comma 1
dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, e' sostituito dal seguente: "Alle
modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle
tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di
concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali".
Art. 9.
(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della
direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22
maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata;
b) al numero 4), le parole: "dagli
articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".
2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge
22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente: "Per un periodo di
durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa
desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i
requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali
potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione
controllato".
Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in
materia).
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' sostituito dal seguente: "3. Il responsabile
dell'industria alimentare che esercita attivita' di produzione, di trasporto,
distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore
deve tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al controllo, anche in
assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da
lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che
intende adottare al riguardo, nonche' le informazioni concernenti l'applicazione delle
procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati".
2. All'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: "comunitarie" sono aggiunte
le seguenti: ",anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare
o del rappresentante di associazione dei produttori".
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, e' inserito il seguente:
"ART. 3-bis. (Procedura per il
riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari). - 1. Ove,
nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a
giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalita' e
l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono
essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni
e province autonome. Copia degli elenchi e' inviata al Ministero della sanita'.
2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al
comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia
autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a
garantire che le attivita' di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere
corredata della indicazione sulla idoneita' delle strutture, della dotazione strumentale e
del personale, nonche' di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' locale ai
fini dell'esercizio del laboratorio.
4. I laboratori esterni di cui al comma 1
devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova
stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste ai
punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
5. Con decreto del Ministro della sanita' sono
fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di
cui al comma 1, nonche' di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi
ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalita' dei sopralluoghi di cui al
comma 7.
6. Le spese derivanti dalla procedura di
riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo
tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
7 Ferme restando le competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanita' puo' effettuare sopralluoghi
presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma
5".
4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' sostituito dal seguente: "2. L'Autorita'
incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate
e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme
contenute nel presente decreto. La stessa Autorita' procede con separato provvedimento ad
applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria
alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo
controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla
data del verbale del primo accertamento ".
5. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle
quali adottare, in relazione alla tipologia di attivita', alle dimensioni dell'impresa e
al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard
analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro
della sanita' ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra,
della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993.
6. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: "gli esercizi di vendita al dettaglio
di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi" sono
sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio
di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti
esercizi".
7. I prodotti alimentari che richiedono metodi
di lavorazioni e locali, particolari e tradizionali, nonche' recipienti di lavorazione e
tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto,
non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere
esportati, ne' essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti
tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
8. Non costituisce commercializzazione, ai
sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra
produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al
consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.
9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le
collettivita', le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in
modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti
conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della sanita'
puo' essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati
dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici
e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito
minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in
materia di armi con modesta capacita' offensiva).
1. All'articolo 2, primo comma, lettera h),
della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890"
sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo".
2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge
18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria
compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria
compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule,".
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato
livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi
comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto
delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio
regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria
compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non
superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve
essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata
dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in
particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori
sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare
gli strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e
sotto la responsabilita' del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica
l'energia entro il limite consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di
cui al presente articolo e' consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e
che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti
di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di
affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di
tali strumenti in presenza di maggiorenni e' consentito nel rispetto delle norme di
pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al
presente articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'autorita' di pubblica
sicurezza. L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o
minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno
nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il
trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni
legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono
prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi
contenuti nel presente articolo.
Art. 12.
(Vendita delle carni equine).
1. All'articolo 30, secondo comma, del
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20
dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono
essere sempre vendute in spacci a parte".
2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964,
n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole:
"di quelle equine e".
Art. 13.
(Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24
aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "2. La prestazione di servizi
soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta
dichiarazione, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel
caso di servizi il cui avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni, nel caso di servizi il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla
dichiarazione".
Art. 14
(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, e' sostituito dal seguente:
"ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle
denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. In attuazione di quanto
previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita' nazionale preposta
al coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa.
L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da autorita' di
controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito
con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli
organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei
requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del
26 giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul
prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si
avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o
revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli
organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano
eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in
materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli
organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione
dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola
produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle politiche
agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano
proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17
del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i
requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati
per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e
la attestazione di specificita' (STG)".
8. La scelta dell'organismo privato e'
effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni,
per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in
conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni
di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta e'
presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che
intendono utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente
sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro
attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8,
le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere
iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorita' pubbliche,
queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di
organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono
essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti
delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le
autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni
riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento
(CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle
autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni
produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al
controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche
designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo
privati autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria
competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati
sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il
silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione
dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP
e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del
codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle
denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel
pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92
e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela gia'
riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorita'
nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora
riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali. Nello svolgimento della loro attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina
regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure
di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo
delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere
con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e
comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del
commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di
pubblica sicurezza purche' essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento
innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica
di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP
e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati
regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano
i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi
di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle
rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai
sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a
tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi
derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e
gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche
agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di
tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei
produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei
consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle
disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".
Art. 15.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica del Titolo IV, le parole:
"cittadini italiani" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'Ordine
professionale";
b) all'articolo 15, la parola:
"italiani" e' sostituita dalle seguenti: "di Paesi membri dell'Unione
europea".
Art. 16.
(Norme in materia di domicilio professionale).
1. Per i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi,
elenchi o registri, il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.
Art. 17.
(Piante ornamentali: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le autorita' responsabili per
le prestazioni concernenti la qualita';
b) individuare organismi abilitati
responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale,
effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le
prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative
misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di
materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i
loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Art. 18.
(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con
riferimento alla quale il Governo dovra' avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 4
della direttiva medesima, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle turbative al funzionamento
dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure
concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali
sistemi;
b) estensione della disciplina anche ai
sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea:
c) irrevocabilita' ed opponibilita' degli
ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento
degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
d) previsione che le garanzie da chiunque
fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad
un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati
membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una
procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o
della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della
Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di
soddisfare tali obbligazioni;
e) previsione dell'immediata comunicazione ai
sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della
sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un
partecipante ad un sistema;
f) previsione che l'assoggettamento a una
procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui
diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei
pagamenti;
g) coordinamento della disciplina di
attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalita' della stessa, con le
norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure
concorsuali e sospensione dei pagamenti;
h) introduzione di disposizioni volte a
ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi
di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano,
in relazione alle specifiche modalita' di funzionamento di tali sistemi.
Art. 19.
(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di
avvocato).
1. Al fine di facilitare l'attuazione dei
principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali
all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei
professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro
dell'Unione, nonche' al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon
funzionamento della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della
professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'informazione del pubblico, per
cio' che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che
esercitano in Italia l'attivita' con il proprio titolo di origine, prevedendo che
l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato
prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia
menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva,
l'iscrizione presso l'autorita' competente dello Stato membro di origine; che siano
indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la
forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei
suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento
della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attivita' in
Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori
in armonia con le disposizioni vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile
del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia
con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in
Italia per cio' che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio,
stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del
diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una
razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i
professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attivita' in Italia con il loro titolo
professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere
un'assicurazione per la responsabilita' professionale ed eventualmente all'obbligo di
affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le
attivita' professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6,
comma 3, della direttiva;
e) definire, ai fini dell'attuazione
dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi
che regolano le forme e le modalita' di esercizio in comune dell'attivita' di
rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali
attivita' non potra' in nessun caso vanificare la personalita' della prestazione, il
diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilita' personale
dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della societa' professionale a un
concorrente regime di responsabilita' e ai principi di deontologia generali propri delle
professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La societa'
professionale tra avvocati dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
1) tipologia specifica quale societa' tra
professionisti, obbligo di iscrizione della societa' nell'albo professionale e soggezione
a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma
individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati
esercenti a pieno titolo nella societa' e non ammissibilita' di amministratori scelti al
di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell'esercizio in comune della
professione forense attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi
disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e
all'attivita' di uno studio collettivo destinato a prestare attivita' di rappresentanza e
difesa in giudizio, non sara' applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1),
della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto
previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa
l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a
prestare attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme
contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente
articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.
Art. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva
93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento).
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998,
n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1
e' abrogata;
b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo
stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla
azienda unita' sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di
formazione";
c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola:
"bovina" e' soppressa.
Art. 21.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i
dispositivi medici).
1. All'articolo 11, comma 6, del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
fini di tale aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita' una
dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare,
qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e gia'
comunicati al Ministero della sanita'".
Art. 22.
(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del
Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) modificare ed integrare le norme in materia
di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un
programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche
specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;
b) adottare opportune misure per ottenere
appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la
trasparenza dei costi e l'accessibilita' di tali informazioni alle parti interessate;
c) potenziare, da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo
delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) prevedere la possibilita' di dedurre
dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte
del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.
Art. 23.
(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del
Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di
microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute
umana e per l'ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attivita' di
impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
c) definire le procedure di notifica ed
autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d) prevedere l'elaborazione di piani di
emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di
microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere misure adeguate per il controllo
dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi
geneticamente modificati;
f) recepire il completamento dell'allegato II,
parti B e C, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto dalla
direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro
dell'ambiente;
g) apportare le necessarie modifiche al
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.
Art. 24.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9
marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole:
"Ministro competente per le politiche comunitarie" sono sostituite dalla
seguente: "Governo".
Art. 25.
(Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).
1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis del
codice civile le parole: ",che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi," sono soppresse.
2. All'articolo 1469-quater del codice civile
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La disposizione di cui al secondo comma non
si applica nei casi di cui all'articolo 1469-sexies".
3. Al quinto comma dell'articolo 1469.
quinquies del codice civile le parole: "dal presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "dal presente capo".
Art. 26.
(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare che la vigilanza supplementare
riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in
imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa
di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le
imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui
esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio
effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e
dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;
b) prevedere che un'impresa possa essere
esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:
1) tale impresa presenta un interesse
trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
2) e' inopportuno o fuorviante considerare la
situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul
gruppo assicurativo;
c) prevedere le misure necessarie affinche'
l'ISVAP possa coordinarsi con le autorita' competenti degli altri Paesi dell'Unione
europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorita' deve essere demandata
la vigilanza supplementare allorche' imprese autorizzate in Stati membri differenti
facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
d) disporre che ogni impresa di assicurazione
appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno
per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza
supplementare;
e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle
informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non
assicurative del gruppo;
f) integrare la normativa vigente in materia
di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi
generali fissati dalla direttiva;
g) prevedere che per il calcolo della
solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP puo' tuttavia
autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla
direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri
determinati dal Governo;
h) prevedere sulla base dei criteri
individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni
dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
i) prevedere che per le imprese di
assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in
considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilita' in tale Paese,
purche' siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.
Art. 27.
(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto
legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialita' medicinali).
1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n.
178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole:
"di ciascun medicinale" sono sostituite dalle seguenti: "di specialita'
medicinali";
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunta la
seguente lettera: "b-bis) siano iscritti all'albo professionale";
c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanita' puo'
sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a
sei mesi.";
d) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito
dal seguente: "4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in
commercio non si applicano ai medicinali industriali:
a) preparati per essere destinati ad esclusiva
esportazione;
b) preparati su richiesta del medico, scritta
e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della
struttura alla quale e' preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilita'; a tale
ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo
5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94.";
e) all'articolo 25, comma 5, le parole da:
"Nell'ipotesi disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono
sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore e'
tenuto a comunicare subito al Ministero della sanita' le preparazioni effettuate;";
f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le
parole da: "destinati" fino a: "trenta giorni" sono soppresse;
g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a),
in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "purche' destinati ad un trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni;".
Art. 28.
(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilita'
dell'agente).
1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del
codice civile, dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti:
"ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746
del codice civile e' inserito il seguente: "E' vietato il patto che ponga a carico
dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E'
pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione
di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a
singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo
di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che
per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente
un apposito corrispettivo".
Art. 29.
(Poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato).
1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "2. Per l'assolvimento
dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa
comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui
al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa
interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere
l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi
dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi".
Art. 30.
(Tutela degli interessi finanziari comunitari).
1. Al fine di assicurare, per la tutela degli
interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli
interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce
la Comunita' europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la
repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio
nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla
Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche.
98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29
giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei
lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della
Comunita' europea.
98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29
giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il avvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.
98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13
luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della
prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord.
98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20
luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali.
98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o
ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di
stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3
novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e
dei servizi di accesso condizionato.
98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14
dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati
membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi.
99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti.
99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e
loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22
marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione
degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli
animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le
modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni da prodotti difettosi.
1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29
aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di
sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi
di linea.
1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29
aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquistata
la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti
creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le
ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilita'
degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE
del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio,
gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al
coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della
direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di
investimento e degli enti creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20
luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20
luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di licenziamenti collettivi.
98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3
settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26
ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati.
98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14
dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le
varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE
concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante
foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante
oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle
specie di piante agricole.
98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14
dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo
non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/ CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di
barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi -
seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e
il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole.
99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10
marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva
79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.
ALLEGATO C
(Articolo 3)
98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25
maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare.
99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di
cicoria.
1999/21/CE: direttiva della Commissione, del
25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29
marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6
maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli
altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
1999/50/CE: direttiva della Commissione, del
25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento.
|