"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante disposizioni urgenti
concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le
comunicazioni relative ai PCB, nonchè l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie
necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 28 febbraio 2000
---------------------
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
recante disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in
discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonchè l'immediata
utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 28 febbraio 2000
(*) Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Il termine del 1o gennaio 2000, di cui
all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' prorogato sino
alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio del 26 aprile 1999, che fissera' modalita', termini e condizioni per lo
smaltimento in discarica dei rifiuti, e in ogni caso non oltre il termine del 16 luglio
2001.
2. Il termine del 31 dicembre 1999 di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e' prorogato al
31 dicembre 2000.
Art. 2.
1. Al fine di realizzare le finalita' di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata
la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a
lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di
cui al comma 1.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge |