Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante
misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2000
(*) Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento
dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° settembre 2000 e
fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per
il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica
altresi' ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita'
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e
relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n.
684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi,
come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai
soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di
noleggio con conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di
taxi, purche' autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai
soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per
l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14
della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.
c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1°
ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione
della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c),
l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi:
a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con
popolazione di 100.000 abitanti o meno.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e'
stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in
modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio
per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che
risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima
settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in
meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono
altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di
imposta.
Art. 2.
1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine
del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle
modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'
consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai
consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in
tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi
richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in
attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo
1, comma 4.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c), il beneficio e' concesso secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze in data 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1994, e successive modificazioni, su
presentazione di apposita istanza entro il medesimo termine fissato al comma
1.
Art. 3.
1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti e
della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali
dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330
miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1,
nel limite massimo della dotazione medesima.
Art. 4.
1. In conseguenza dell'arresto temporaneo delle
attivita' di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio
2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli
uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati
sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa
dell'emergenza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di
mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento
della biomassa delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale
consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione
tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario
garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unita' abilitate
alla pesca oceanica, e' corrisposta oltre alla misura sociale, una
indennita' commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i
parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9
settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1999, n. 405.
2. Le indennita' di cui al comma 1 spettano anche agli
armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto,
entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1,
l'attivita' di pesca con attrezzi da posta e circuizione.
3. Le modalita' di attuazione e di erogazione
dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministro e, quanto a lire 24.500 milioni; l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante
dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, e' istituita, limitatamente
all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed
all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad
assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione
alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo
dalle navi da pesca. Le modalita' di attuazione dell'intervento, che puo'
essere fruito alternativamente con indennita' compensativa ovvero con
sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale
previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca
mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo
onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per
lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse
destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002,
alle finalita' di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000
milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.
5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della
gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca
costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno
2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267,
utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura
2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle
spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca.
6. Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli
stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli
interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle
imprese dell'Adriatico esercenti le attivita' suddette, purche' sia
accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del
Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di
ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992.
7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1,
gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli
armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la
certificazione della capitaneria di porto competente per territorio abbiano
interrotto l'attivita' di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel
periodo 19 giugno-19 luglio 2000.
8. I criteri e le modalita' di presentazione delle
domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14
luglio 1965, n. 963.
9. Per l'anno 2000 il contributivo a parziale
copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma
4 (1), determinato nelle misure massime seguenti:
a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;
c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7
e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI piano
nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarieta'
di cui alla legge n. 72 del 1992.
11. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta
peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto
dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n.
2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997,
n. 447 (2) e' liquidato con le seguenti modalita':
a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza
di pesca o dell'attestazione provvisoria;
b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti ad avvenuta
radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.
(1) rectius comma 10.
(2) rectius 449.
Art. 5.
1. In conseguenza delle interruzioni tecniche
effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982,
n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse
alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel
periodo 2 settembre-1° ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da
Crotone a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase,
Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio-1° agosto 2000, e'
istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla
pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attivita' di pesca per
almeno trenta giorni consecutivi. La misura e' destinata alla copertura del
minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri
dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti
per il personale imbarcato.
2. Il carattere di facoltativita' o di obbligatorieta'
dell'interruzione tecnica, nonche' le modalita' di attuazione e di
erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.
Art. 6.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.