"Disposizioni in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2001
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina la pratica funeraria
della cremazione, nonchè, nel rispetto della volontà del defunto, la
dispersione delle ceneri.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 411 del codice penale)
1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Non costituisce reato la dispersione delle
ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla
base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale
dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto
indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e
con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".
Art. 3.
(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il
Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia
mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l’autorizzazione
alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di
decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico
necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato
ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità
giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante
specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l’autorizzazione
alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto
o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne
nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del
defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della
disposizione testamentaria stessa;
2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante
legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi
in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta
in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione
alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei
familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra
espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in
difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,
75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti
dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale
dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la
volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune
di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale
dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le
persone interdette;
c) la dispersione delle
ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in
aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o
in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e
con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività
aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata
nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la
dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi
da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle
ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore
testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla
lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in
mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di
conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati
anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della
volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento
o l’affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle
misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo
diversa indicazione dell’autorità sanitaria;
g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di
cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità,
dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di
uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno
dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e
conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi
biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria
prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il
rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.
Art. 4.
(Modifica all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265)
1. Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono
inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".
Art. 5.
(Tariffe per la cremazione)
1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli
oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali
ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie
disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto,
indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base
delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI),
nonchè le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i
propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe
per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle
ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.
Art. 6.
(Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento
per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in
associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice
di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei
cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la
realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la
esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si
provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo
5, comma 2.
Art. 7.
(Informazione ai cittadini)
1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini
residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche
funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili
economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato
di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in
ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.
Art. 8.
(Norme tecniche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la
realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli
impianti e agli ambienti tecnologici, nonchè ai materiali per la
costruzione delle bare per la cremazione.