"Disposizioni in materia di
sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato,
nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 20 aprile 2001
Art. 1.
(Disposizioni integrative in materia di
sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)
1. All’articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come modificato dal comma 10 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è
inserito il seguente:
"01. Le amministrazioni dello Stato, i
comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero
delle finanze e all’Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività
della stessa, determinata ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l’utilizzo
di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo
allo Stato, presentando un apposito progetto";
b) al comma 1, primo
periodo, dopo le parole: "Ministro delle finanze", sono inserite
le seguenti: "e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli
immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell’ambiente";
c) dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
1-ter. All’atto della costituzione dell’apposita
società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita
nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i
beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato
dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato
dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o
privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da
sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una
amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si
applica l’articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
1-quater. Fino alla data di piena operatività
dell’Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell’articolo 73, comma
4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato
spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società
di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti
in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di
valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al
Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all’articolo
44, comma 4, della presente legge";
d) il comma 2 è
abrogato;
e) al comma 3, le
parole: "l’esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "la
gestione";
f) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Il capitale delle società di cui al
comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere
ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati";
g) dopo il comma 6, sono
inseriti i seguenti:
"6-bis. Nei casi in cui il progetto di
sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni
rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella
proponente e dall’Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario
straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti
della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il
coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni
interessate, diverse da quella proponente e dall’Agenzia del demanio,
appartengano a diversi livelli di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla
localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i
quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di
cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario
del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di
cui al predetto comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto
non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli
effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza
approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di
settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonchè, per gli immobili
adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del
Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa
rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa
altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato.
L’approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi
6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
dell’intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore
degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma
1-ter, il progetto esecutivo dell’intervento di sviluppo,
valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo
piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso
di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza
di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
dispone la retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo
Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o
gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi
in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli
enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita
convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e
le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti
dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonchè l’eventuale
retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di
valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella
convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di
sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una
conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da
scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente
per territorio, nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui
partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli
immobili oggetto del piano, nonchè rappresentanti delle altre
amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, e dell’Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività
di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater";
h) al comma 7, dopo le
parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti:
", salvo quanto diversamente previsto,";
i) dopo il comma 8, è
inserito il seguente:
"8-bis. Il commissario straordinario, ove
verifichi, in sede di conferenza di servizi, l’inerzia delle
amministrazioni dello Stato o l’emergere di valutazioni contrastanti tra
le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis)
del comma 2 dell’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303";
l) dopo il comma 9, è
inserito il seguente:
"9-bis. Qualora gli interventi di cui al
presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio
storico-artistico, si applicano le disposizioni dell’articolo 32, nonchè
del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme
le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368";
m) al comma 10, sono
soppresse le parole: "e sull’attività delle società di cui al comma
3";
n) dopo il comma 10,
sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. I beni immobili per i quali non
sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a
10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in
locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti
princìpi:
a) autorizzazione della
concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro
delle finanze;
b) utilizzazione dei
beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della
tipologia dei beni per i quali è necessaria l’autorizzazione;
d) revoca della
concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione
delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,
anche di legge, incompatibili.
10-quater. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli immobili di cui all’articolo 3, commi da 99
a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato
dall’articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di
specifici programmi di dismissione".
2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5
gennaio 1994, n. 37.
3. Le disposizioni del presente articolo possono
essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della
difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare,
agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che
siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l’impegno
di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate
le disposizioni del presente articolo.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di beni
immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni
immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali
pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di
realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di trasferimento di
immobili ai consorzi di bonifica)
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie
necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università
medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di
valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio
insiste l’immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto
per lo sviluppo, la valorizzazione o l’utilizzo dell’immobile ai sensi
dell’articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in
favore dell’università e si applica l’articolo 1, ove entro i due anni
successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il
progetto di cui all’articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della
presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso
importa l’obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo
periodo del presente comma.
2. Ai fini della definizione dei procedimenti di
trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti,
alle quali fa riferimento l’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di
discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al
perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni
stessi.
3. L’articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in
caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato
la domanda nei termini prescritti, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo
di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell’alloggio,
indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.
4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a
luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici,
sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza
applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e
monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all’articolo
1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in
favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria,
degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti
ecclesiastici beneficiari.
5. Il primo periodo del comma 10 dell’articolo 33
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Sono
esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua
entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonchè agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate
dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione".
6. All’articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio
1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la
costruzione, l’ammodernamento o l’acquisto di immobili da destinare a
sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola:
"banche", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
"imprese".
7. Sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di
bonifica costituiti ai sensi dell’articolo 59 delle norme approvate con
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali
sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti
costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.
Art. 3.
(Disposizioni riguardanti immobili dell’amministrazione
della difesa)
1. L’amministrazione della difesa è esonerata dalla
consegna all’acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al
diritto sul bene immobile ceduto nonchè alla regolarità urbanistica e a
quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto
e di regolarità urbanistica e fiscale.
2. Al fine di consentire l’espletamento delle
attività inerenti all’accatastamento delle infrastrutture dell’amministrazione
della difesa, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la medesima amministrazione può affidare a
tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate
dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli
incarichi concernenti l’attuazione degli atti afferenti l’accatastamento
degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione
delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà
di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle
disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi
dell’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli
articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 43
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro dell’interno, sentito il
Ministro della difesa, individua, all’atto della proposta di cui al comma
1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla
difesa militare dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al
Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all’articolo
8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali
fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili,
anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con
apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994".