Legge 4 agosto 2001, n. 330 |
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"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti"pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 Agosto 2001.
Legge di conversione Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 Agosto 2001 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1. 1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999, 1° luglio 1999-30 giugno 2000 e 1° luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. 2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata. 3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. 4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. 5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto. 6. La riduzione prevista al comma 5 si
applica altresì ai seguenti soggetti: 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. 9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. 10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito. Art. 2. 1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001. Art. 3. 1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Art. 4. 1. E' differita al 1° gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Il termine del 1° luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 1° settembre 2001. Art. 5. 1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Art. 6. 1. All'onere derivante dal presente
decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede,
quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per
imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei
prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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