"Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 2001
Art 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di
dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e
della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a
lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato
istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita'
e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le
migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della
presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli
impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle
forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare,
la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti
radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli
impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge
non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici
o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico,
individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e
delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze
di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree
riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze
individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della
presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici,
magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine
artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini
della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in
alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve
essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione
da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei
modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo
8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti
dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi
medesimi;
e) elettrodotto: è ]'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e
delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica
attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell'esposizione di
cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu'
trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una
data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio
di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili
con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il
servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni
relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del
preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di'
normative omogenee in relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta, di
elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento
su tale attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove,
avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi
comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di
ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di
approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a
bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorita'
di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento
delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie
disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed
impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti
ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con
coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli esercenti
di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di
promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che
consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il
paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico,
sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro
ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1,
lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le
competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del
lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le
competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di
sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal
comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata,
il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi
adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di
elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si
provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo
6 e la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria
legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di' cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
numero 2), agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2
del presente articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), di
lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui
al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al
comma 1, lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma di cui
agli articoli 12 e 13.
Art. 5.
(Misure di tutela dell'ambiente e del
paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di elettrodotti)
1. Al fine di tutelare l'ambiente e il
paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei
Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita' culturali, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti
Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle
caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati
per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di
impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento
vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori
ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure
specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di
elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o
regionali, nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di
pianificazione.
2. Con il medesimo regolamento di cui al
comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli
impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di
elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
3. Con il medesimo regolamento di cui al
comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a
150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge,
ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di' infrastrutture a minore impatto
ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito
dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e
controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto e ai
relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
4. Le norme, anche di legge, che
disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento
di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore dei regolamento medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)
1. E' istituito il Comitato
interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro
dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto
altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza
sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei
lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i
beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle
comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3. E Comitato svolge le attivita' di' cui
agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4. Il Comitato esprime i pareri di cui
agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12,
comma 1.
5. Il Comitato svolge funzioni di
monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone
una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6. Il Comitato si avvale del contributo,
che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi,
aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di
interesse della presente legge.
7. Per l'istituzione e il funzionamento
del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1. Il catasto nazionale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' ed il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema
informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale
opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma
1, lettera d). Le modalita' di inserimento dei dati sono definite dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per
quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda
l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e
dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti
fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e
delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle
province e dei comuni)
1. Sono di competenza delle regioni, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' nonche' dei criteri e delle modalita' fissati dallo
Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di
trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti
radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31
luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i
parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione
degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di
semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti
fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con
riferimento alle condizioni di' esposizione della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento
degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative
agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi
alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle
esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni,
si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al
comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma 1,
riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad
altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza
pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti
paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici.
Art. 9.
(Piani di risanamento)
1. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la
regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni
interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale,
e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti
radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di
attenzione ed agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme della
presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o
inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni,
sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il
piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puo' prevedere
anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi
alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in
siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari
degli impianti.
2. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori
degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine
di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di
porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne
abbiano la disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore
della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le
proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonche'
tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta
di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono
attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di
attenzione, nonchè di raggiungere gli obiettivi di qualita' stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il
programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite
dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni
sottoposte a piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in
prossimita' di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque
di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare
riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione
entro i successivi tre mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione
superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al
Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita' e
le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla
regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il
piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150
kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del
presente comma.
4. Il risanamento degli elettrodotti deve
essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve
essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle
condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione e agli obiettivi di qualita' stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento
è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come
definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi
strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonche'
i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale recupero.
5. Ai fini della concessione di
contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la
realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attivita' di
controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100
per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate,
sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla
concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad
esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini
dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti
regionali e dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.
6. Il mancato risanamento degli
elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti
per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le
prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari
degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilita',
fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato
riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del
canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei
suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i
diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilita'. La
disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della
sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nonche' le regioni
interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a
150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto
riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi
radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per
radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonche' delle stazioni
radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta
con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme
applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle
lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una
etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i
valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i
limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi
nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10.
(Educazione ambientale)
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne
di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento
amministrativo)
1. Ai procedimenti di definizione dei
tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai
procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui
all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla
partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)
1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', previo parere del
Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione
europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori
e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di
apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o
lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono
tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante
apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono
riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti
dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per
ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le
principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate
le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni
sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione.
2. Il Comitato promuove la realizzazione
di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di
apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e
sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di
trasporto pubblico)
1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta
del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma
con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e
comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza
sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le
strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di
vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono
del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori
territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli
impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla
specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto
per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere
agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e
richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è
munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che
genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di
esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti
previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta
sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione
piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato,
la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato,
le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorita' competenti,
sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai
controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione
delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle
prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute,
dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e
l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la
sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a
quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 è
applicata dall'autorita' competente in base alle vigenti disposizioni a
rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati
dalle autorita' abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui
all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste
nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 16.
(Regime transitorio)
1. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche' le disposizioni del decreto
del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo
delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.