"Delega al Governo per la riforma del diritto
societario"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8
ottobre 2001
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Art. 1.
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e
cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali, nonché nuove norme sulla procedura
per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’articolo
12.
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria
e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla
presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell’impresa,
novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
perchè sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla
data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati,
anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta
giorni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative
nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente
legge e con la procedura di cui al comma 4.
Art. 2.
(Princìpi generali in materia
di società di capitali)
1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V,
VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla
normativa connessa, è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la
crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro
accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;
b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e
definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli
organi sociali;
c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle
esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
d) ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto
delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle
imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle
modalità di finanziamento, escludendo comunque l’introduzione di
vincoli automatici in ordine all’adozione di uno specifico modello
societario;
f) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e
di libera scelta delle forme organizzative dell’impresa, prevedere due
modelli societari riferiti l’uno alla società a responsabilità
limitata e l’altro alla società per azioni, ivi compresa la variante
della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi
associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei
creditori sociali e dei terzi;
h) disciplinare i gruppi di società secondo princìpi di
trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
Art. 3.
(Società a responsabilità limitata)
1. La riforma della disciplina della società a responsabilità
limitata è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche
suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e
dei rapporti contrattuali tra i soci;
b) prevedere un’ampia autonomia statutaria;
c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del
principio di certezza nei rapporti con i terzi.
2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in
materia di omologazione i princìpi di cui all’articolo 32 della legge
24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti non
necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi
e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del
controllo notarile in relazione alle modifiche dell’atto costitutivo;
b) individuare le indicazioni obbligatorie dell’atto costitutivo
e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione
economica del modello;
c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione
di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale,
a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale
sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in
natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei
terzi;
e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture
organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti
di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle
azioni di responsabilità;
f) ampliare l’autonomia statutaria con riferimento alla
disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale,
nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela
dell’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori
sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di
intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del
recesso;
g) disciplinare condizioni e limiti per l’emissione e il
collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo
il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in
ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di capitale;
h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo
legale dei conti;
i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e
conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione che
siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una
semplificazione delle procedure.
Art. 4.
(Società per azioni)
1. La disciplina della società per azioni è modellata sui princìpi
della rilevanza centrale dell’azione, della circolazione della
partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del
capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela
degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei
risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le
ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate
da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al
mercato del capitale di rischio.
2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
a) un ampliamento dell’autonomia statutaria, individuando
peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme
inderogabili dirette almeno a:
1) distinguere il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile
affidato ad un revisore esterno;
2) consentire l’azione sociale di responsabilità da parte di una
minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale
sociale idonea al fine di evitare l’insorgenza di una eccessiva
conflittualità tra i soci;
3) fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela
della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di
cui al comma 8, lettera d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro
organo di controllo, di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri
degli amministratori;
b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l’efficienza e la
correttezza della gestione dell’impresa sociale;
c) la determinazione dei limiti, dell’oggetto e dei tempi del
giudizio di omologazione, confermando i princìpi di cui all’articolo 32
della legge 24 novembre 2000, n. 340;
d) che nell’atto costitutivo non sia richiesta l’indicazione
della durata della società;
e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un
unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.
3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la
riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del
principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il contenuto minimo
obbligatorio dell’atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.
4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le
caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno
specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di
rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di
partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità;
disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti
detti patrimoni e la relativa insolvenza.
5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione
di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale,
a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale
sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in
natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei
terzi.
6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni, la
riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione
del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione
delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei
capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi
vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di
strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi
diritti patrimoniali e amministrativi;
d) modificare la disciplina relativa alla emissione di
obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all’autonomia
statutaria di determinare l’organo competente e le relative procedure
deliberative.
7. Riguardo alla disciplina dell’assemblea e dei patti parasociali,
la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio all’autonomia
statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di
pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle
modalità di discussione e di voto;
b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare
le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell’attività
sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati
alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo
possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l’eventuale
adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le
società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a
cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma
2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza
attraverso forme adeguate di pubblicità;
d) determinare, anche con adeguato spazio all’autonomia
statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i quorum
costitutivi e deliberativi dell’assemblea, in relazione all’oggetto
della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le
esigenze di funzionamento dell’organo assembleare, lasciando all’autonomia
statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.
8. Riguardo alla disciplina dell’amministrazione e dei controlli sull’amministrazione,
la riforma è diretta a:
a) attribuire all’autonomia statutaria un adeguato spazio con
riferimento all’articolazione interna dell’organo amministrativo, al
suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi
componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare
contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati
esecutivi;
b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la
possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;
c) definire le competenze dell’organo amministrativo con
riferimento all’esclusiva responsabilità di gestione dell’impresa
sociale;
d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i
seguenti modelli di amministrazione e controllo:
1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato
da uno o più componenti, e un collegio sindacale;
2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di
un consiglio di sorveglianza eletto dall’assemblea; al consiglio di
sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione
sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri
di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell’azione di
responsabilità nei confronti di questi;
3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione,
all’interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo
interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non
esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere
assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella
definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo
sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;
e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si
applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);
f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla
lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate, anche per le società
che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei
conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina
previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale;
g) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell’organo
amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di
conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo
informato.
9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma
è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l’autonomia
statutaria di demandare alla competenza dell’organo amministrativo
modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società
che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;
b) rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto
di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli
interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e
consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli
amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente
differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli
negoziati nei mercati regolamentati;
c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale;
eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale
determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;
d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto
possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio
dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società;
individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso
adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità
del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.
Art. 5.
(Società cooperative)
1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al
titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è
ispirata ai princìpi generali previsti dall’articolo 2, in quanto
compatibili, nonché ai seguenti princìpi generali:
a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle
cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci
cooperatori;
b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con
riferimento alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che
comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività,
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla
riconoscibile da parte dei terzi;
c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta,
conformemente ai princìpi della disciplina vigente, favorendo il
perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi
istituti;
d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle
deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno
sulla gestione;
e) riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di
carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente
riconosciute;
f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme
formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti
categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando
disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri
una gestione unitaria;
g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto
compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme
dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a
responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di
soggetti.
2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da
quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si
applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui
partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina
dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano
patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi
mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva
disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci
finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il
ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi
possibili all’autonomia statutaria;
b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei
capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le
riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i
limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi
e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e
amministrativi;
c) prevedere norme che favoriscano l’apertura della compagine
sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche
attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento
della possibilità di delegare l’esercizio del diritto di voto, sia pure
nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo
scopo mutualistico;
d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli
incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che
gli stessi possano essere anche non soci;
e) consentire che la regola generale del voto capitario possa
subire deroghe in considerazione dell’interesse mutualistico del socio
cooperatore e della natura del socio finanziatore;
f) prevedere la possibilità per le società cooperative di
trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo
il disposto di cui all’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l’obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di
trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi
non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11,
comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario
disciplinato dall’articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto
dall’articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le
banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria
in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l’emanazione
di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere
sostanziale della relativa disciplina.
Art. 6.
(Disciplina del bilancio)
1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa
fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa
disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del
principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della
fiscalità differita;
b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto
che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro
formazione e al loro utilizzo;
c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento
delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari
derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;
d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in
considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere
finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato princìpi
contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema
abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la
disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni
transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di
entrata in vigore di tali innovazioni.
Art. 7.
(Trasformazione, fusione, scissione)
1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e
scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per
quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;
b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle
trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio
successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia
contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, non comportano
violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie,
di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del
codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie
per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all’articolo
2358 del codice civile;
e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la
trasformazione delle società di persone in società di capitali.
Art. 8.
(Scioglimento e liquidazione)
1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione
delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo
a quelle relative all’accertamento delle cause di scioglimento e al
procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli
effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il
regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle
sopravvenienze attive e passive;
b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la
conservazione dell’eventuale valore dell’impresa, anche prevedendo,
nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per
la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri
degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al
compimento di nuove operazioni;
c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione
sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.
Art. 9.
(Cancellazione)
1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è
possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze,
cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro
delle imprese.
Art. 10.
(Gruppi)
1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di
trasparenza e tale da assicurare che l’attività di direzione e di
coordinamento contemperi adeguatamente l’interesse del gruppo, delle
società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse
del gruppo siano motivate;
c) prevedere forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di
tutela al socio al momento dell’ingresso e dell’uscita della società
dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono
le condizioni per l’obbligo di offerta pubblica di acquisto.
Art. 11.
(Disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali)
1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e
delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali previste dalla legge, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette
ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i
destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con la stessa intenzione
informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta
dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta
a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì
che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da
alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative;
estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere
autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o
non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di
conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino a un anno
e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale
ai soci o ai creditori: 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 1.2.2) la pena della reclusione da
uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia
di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni
estimative;
2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti
richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione
alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio,
con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in
errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che
la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a
trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni
differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 2.1) la
pena dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato
un danno patrimoniale ai destinatari; 2.2) la pena della reclusione da uno
a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari;
3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di
revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i
quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza
della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o
soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere
deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i
destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a
seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 3.1) la pena dell’arresto
fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno
patrimoniale ai destinatari; 3.2) la pena della reclusione da un anno a
quattro anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai
destinatari;
4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che
impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di
revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero
alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a
lire venti milioni; nell’ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci
prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a
querela;
5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel
fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle
quali è investito nell’ambito di una società o di un consorzio, omette
di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quattrocentomila a lire quattro milioni, aumentata di
un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;
6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli
amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione
di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale,
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione
dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio
della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della
reclusione fino ad un anno;
7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli
amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale
sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li
liberano dall’obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione
fino ad un anno;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel
fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per
legge essere distribuite; prevedere la pena dell’arresto fino ad un
anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante,
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale e delle
riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione
fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti
prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli
amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;
prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio
estingue il reato;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,
consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali
tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento
delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori;
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la
procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai
creditori prima del giudizio estingue il reato;
12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto
di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione
dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno
patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il
fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla
società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della
società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche
se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza
al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la
procedibilità a querela;
13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori,
direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i
quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od
omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne
deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino
a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l’utilità;
prevedere la procedibilità a querela;
14) indebita influenza sull’assemblea, consistente nel fatto di chi, con
atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo
scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;
15) omessa convocazione dell’assemblea, consistente nel fatto degli
amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l’assemblea
nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare,
qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la
convocazione, il momento nel quale l’illecito si realizza; prevedere la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici
milioni, aumentata di un terzo se l’obbligo di convocazione consegue a
perdite o ad una legittima richiesta dei soci;
16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false
ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente
idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento
del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;
b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti
falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza,
ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni
alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali,
sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge
alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di
fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi
sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a)
con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni
introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le
ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di
legge, ledano i predetti beni;
c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali
riservate, prevista dall’articolo 2622 del codice civile, introducendo
una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto
professionale, previsto dall’articolo 622 del codice penale, qualora il
fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o
liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società;
abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori
giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio
bancario, prevista dall’articolo 137, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385;
d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle
lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un’offesa
di particolare tenuità;
e) prevedere che, qualora l’autore della condotta punita sia
individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione
prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della
qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a
svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in
assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e
significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione;
stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli
amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati
dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di
amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per
conto di terzi;
f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b),
sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni
utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l’individuazione
o l’apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro
o beni di valore equivalente;
g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati
societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte
integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a
cagionare il dissesto della società;
h) prevedere, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità
amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati
nelle lettere a) e b) sia commesso, nell’interesse della
società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone
sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si
sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi
inerenti alla loro carica;
i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice
civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in
attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste
ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o
disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche
mediante l’abrogazione, la riformulazione o l’accorpamento delle norme
stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione;
prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;
l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in
composizione collegiale.
Art. 12.
(Nuove norme di procedura)
1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare
una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti
materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al
trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma
1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare
possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali;
b) l’attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui
al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi
eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli
interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della
causa di merito dopo l’emanazione di un provvedimento emesso all’esito
di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle
materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti
prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino
efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità
diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare
celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che
conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di
efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo
preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi
essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata
conciliazione, tenendo successivamente conto dell’atteggiamento al
riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica
degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in
estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la
rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei princìpi del
giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei
diversi tipi di procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai
tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo può altresi prevedere la possibilità che gli statuti
delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in
deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o
alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la
controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di
transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato
secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle
controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi
istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e
che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero
della giustizia. |