"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17
novembre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
____________________
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione (16.11.01)
Art. 1.
Patto di stabilita' interno
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle
spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi
passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese
relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non puo'
superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio
2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica
un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento
di programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle spese per
l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti
dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere
ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali
ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si
applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai
commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello
delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e
2004.
5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "risorse
pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse finanziarie
pubbliche individuate ai sensi del comma 3".
Art. 2.
Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario
1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie
affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e
servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa
sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni, inoltre,
prevedono con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli
amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle
direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze,
adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio
elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia
sanitaria.
1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel rispetto
dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di
smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi possono essere
smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione mediante prodotti
registrati presso il Ministero della salute che assicurino un abbattimento
della carica batterica non inferiore al 99,999 per cento e nel pieno
rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di
sicurezza e salute degli operatori. I rifiuti sanitari speciali non
tossico-nocivi, dopo un procedimento di disinfezione di una durata non
inferiore a 72 ore, o sottoposti a processo di sterilizzazione mediante
autoclave dotata di sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di
sterilizzazione, possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere, con proprio
provvedimento, di non aderire alle convenzioni solo per singoli
acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti
sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente
competente per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo.
3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unita' di controllo,
attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni
riguardanti la spesa per beni e servizi, e realizzano, entro il 31 dicembre
2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo
disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.
4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni
si attribuisce separata evidenza:
a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi
superiori ai prezzi di riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanita', ivi
compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno
2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
5. All'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative per
attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente
articolo, assicurando la tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche
per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle
finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari regionali.
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilita'
delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite
nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della
salute.
5-quater. Le regioni determinano le modalita' e gli strumenti del
monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a
carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al
monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato.".
5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono
aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti:
"A far data dal 1° febbraio 2002".
6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2003";
b) le parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° gennaio 2004".
Art. 3.
Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di
sperimentazioni gestionali
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4,
comma 1-bis, e 9-bis.".
2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonche' delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio
economico;
a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di
garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;
b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di
riequilibrio;
c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di
mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.
3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei
provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad
applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificate dal
presente articolo.
4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista
dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti
letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione
ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla
ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle
strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per
assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito
della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici
domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di
personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. (Comma soppresso).
6. All'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano";
b) al comma 2 le parole: "e' proposto dalla regione interessata"
sono sostituite dalle seguenti: "e' adottato dalla regione o dalla
provincia autonoma interessata".
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi
modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la
materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una
relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano
economico sia su quello della qualita' dei servizi.
Art. 4.
Accertamento e copertura dei disavanzi
1. Relativamente all'anno 2001, per le finalita' di cui al comma 4
dell'articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della
anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di
gestione, l'accertamento di detti disavanzi e' effettuato con riferimento ai
dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro
i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al
Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa
sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto
dell'accordo Stato-regioni di cui all'art. 1, comma 1, sono coperti
dalle regioni con le modalita' stabilite da norme regionali che prevedano
alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:
a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa
l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti
che concorrono alla determinazione della spesa;
b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella
normativa vigente;
c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di
interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle
modalita' previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'art. 24, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni possono disporre la
maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e determinare i tributi regionali di cui
all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 con propri
provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e'
determinata con legge regionale.
4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi
all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le
regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a
contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti
disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
Art. 5.
Tetti di spesa
1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a
livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa
sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le
associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad
assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.
Art. 6.
Livelli di assistenza
1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA),
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i
farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i
medicinali concedibili di prodotti aventi attivita' terapeutica
sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee,
possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30
novembre, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilita' dei farmaci di
cui al comma 1 e' disposta, anche con provvedimento amministrativo della
regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica
rispetto al tetto di spesa programmato.
Art. 7.
Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione
1. A decorrere dal 1° dicembre 2001 i medicinali non coperti da
brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di
unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal
Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso del
corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo
regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.
2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un
prezzo superiore al minimo, puo' apporre sulla ricetta adeguata indicazione
secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte
dell'assistito, della ricetta non puo' sostituire il farmaco prescritto
con un medicinale uguale avente un prezzo piu' basso di quello
originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo
aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo
piu' basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in
riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma
2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito
non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3,
la differenza fra il prezzo piu' basso ed il prezzo del farmaco prescritto
e' a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra
titolari di pensioni vitalizie.
Art. 8.
Particolari modalita' di erogazione di medicinali agli assistiti
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con
provvedimenti amministrativi, hanno facolta' di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di
rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo
ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime
modalita' previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali
del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei
medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la
struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo
ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il
periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero
ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
Art. 9.
Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al
trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, e' limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La
prescrizione non puo' comunque superare i sessanta giorni di terapia.
2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio
1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
467, nonche' il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione
monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti
da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per
fleboclisi e' confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei pezzi
per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore
di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, e' consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un
numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta
giorni.
Art. 9-bis
Medicinali non soggetti a ricetta medica
1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica
immesse sul mercato a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino di
riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del
consumatore; il bollino sara' definito con decreto non regolamentare del
Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. E' ammesso il
libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di
automedicazione in farmacia.
Art. 10.
Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata
di sei mesi per l'introduzione del prezzo di rimborso di particolari
categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:
a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie omogenee;
b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato
relativo al farmaco medesimo.
Art. 11.
Percentuale di sconto a carico delle farmacie
1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie
rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2
della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA
non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le
farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al
netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal
presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento .
Art. 11-bis.
Monitoraggio
1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze
verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare
riferimento all'andamento della spesa farmaceutica .
Art. 12.
Norma finale
1. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge
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