"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
279 del 30 novembre 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
1. Dal 1 ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della
benzina senza piombo.
2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati
nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole
aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano
ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
3. Nel periodo 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, è consentita
l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra
150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con
piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super
e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di
destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla
benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun
adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.
Art. 2.
Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli
minerali
1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli
aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul
carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.
Art. 3.
Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le
modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio
2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. Il decreto del
Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante "Regolamento
recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in
agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 aprile 2000, n. 92", è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000.
Art. 4.
Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa
sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per
cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 5.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
altri specifici territori nazionali
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare
della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di
petrolio liquefatto.
Art. 6.
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare
dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8,
comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di
calore fornito.
Art. 7.
Disposizione concernente il settore del gas metano
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26
giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre
2001.
Art. 8.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori
1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 31 dicembre 2000".
2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze";
b) le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"10 ottobre 2001";
c) le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al
comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle
seguenti: "per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la
riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
d) le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
delle attività produttive".
3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 ottobre 2001";
b) le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte
indirette" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle
dogane";
c) le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con
il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con
gli effetti previsti dal".
4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2001";
b) le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono
sostituite dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento
al 30 giugno 2001".
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 gennaio 2002";
b) le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2001";
c) le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti:
"al fine di";
d) la parola: "trimestre" è sostituita dalla seguente:
"semestre".
6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"28 febbraio 2002";
b) le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con
il" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con
gli effetti previsti dal".
7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n.
265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343,
le parole: "con l'osservanza delle modalità stabilite con il"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità e con gli
effetti previsti dal".
Art. 8-bis.
Termini di pagamento dell'accisa.
1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: "I termini e le modalità di pagamento dell'accisa
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino
all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini
e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il
pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese
successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di
dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno
27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo
non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli
fissati nel periodo precedente".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e,
successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni
dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all' andamento dei prezzi
internazionali.
Art. 9.
Norma di copertura
1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma
2 è inserito il seguente:
"2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1
sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure
antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti
petroliferi.".
2. Agli oneri recati dal presente decreto, fatta eccezione per
l'articolo 8-bis, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in
lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte
delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette
entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata
nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge . |