"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive"
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
dicembre 2001, Suppl. Ordinario n.279.
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attività produttive)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di
un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le
regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri
competenti, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la
loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità
di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il
programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale
dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo
indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera i-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima
applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro
il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a
definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a
tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di
cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata
dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un
regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21,
da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata
applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e
realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli
insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle
previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di
ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto
necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la
provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di
responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e,
ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le
proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE,
avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor
e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con
la previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di
proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni,
prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione
e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della
approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle
direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture
strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento
all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993,
definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è
distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla
gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di
capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione
dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e
per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte
del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di
partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui
l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare
la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei
fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio
rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa
non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia
di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi,
fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilitàdegli strumenti
giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale,
previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa
liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della
possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso
della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere
titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109
del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la
previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte
di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una
migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi
assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia
affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione
della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa,
della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso
d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo
in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a
fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta
anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al
concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di
gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni
in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove
concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto,
concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela
risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela
cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini
perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche,
il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni
di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi,
nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e
criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi
di cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui
al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi
recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni
di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate
secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta
dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia
di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del
citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della
volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente
disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei
piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in
diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli
indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare
le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione
della denuncia di inizio dell'attività', di cui all'articolo 4, comma 11,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è
priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per
la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia
è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a
statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge,
possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono
assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un
decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da
6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui
classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione
europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente
competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o
iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo,
indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita
fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato
decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già
in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo
19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché
gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica
con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per
cento del fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera
f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si
interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie,
non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di
applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate,
durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle
attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la
composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante
accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti
massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna
B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e
successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito
non richieda un limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo
utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la
destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il
riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito,
a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a
condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la
ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione
ambientale del territorio interessato. |