"Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 20 marzo 2001
Titolo I
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
Art. 1
(Norme per la trasparenza dei servizi
assicurativi per i veicoli a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n.
990 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e
la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché
un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di
assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di
rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando
altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi
opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili
agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi
telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative
relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti
soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei
preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste
contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per
sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da
parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata
contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della
presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta
giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli
relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli
oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di
guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni
di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il
massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata,
con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di
guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus,
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il
massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si
assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e
con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo
con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo
con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla
legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di
riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro
il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro
il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate
dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro
applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati
dall'impresa in ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge
24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le
comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo
semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre
per il successivo semestre gennaio-giugno.
Art. 2
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel
presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza
nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8
dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire.
In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è
raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater,
comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4
della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun
illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata
informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio
permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla
legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita
convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare,
secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione
e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità
finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale"
sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo
il comma 5-quater, è inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della
banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento
dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso
provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte
delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai
soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente
comma".
Art. 3
(Norme per il diritto di accesso agli
atti delle imprese di assicurazione)
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti
il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute
a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione
riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli
atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e
liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato
non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di
assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve
garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui
al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o
il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti
richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il
proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente
articolo".
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 4
(Tutela del contraente l'assicurazione
obbligatoria per la circolazione dei veicoli)
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24
dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte
delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate
dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria
per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire
nove milioni, in relazione a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei
veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo
a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC
auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".
Art. 5
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del
1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento,
presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata
dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente
decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in
cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad
accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo
di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del
danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il
decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato
o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La
richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è
verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e
della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle
lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con
o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte.
L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari
alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi
primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a
cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale
incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi".
2. In attesa di una disciplina organica sul danno
biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi
da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura
più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun
punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui
all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si
riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento
per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del
primo punto è pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di
lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di
inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene
in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per
ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico
si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile
di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile
indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di
reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno
biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni
soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertata dall'ISTAT.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini
prescritti dal presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di
risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre
milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa
comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione
della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal
termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a
danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in
relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di
morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da
lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la
corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi,
l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo
non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire
ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo,
decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite
minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire
cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone
guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che
abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i
quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente
al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi
precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma
in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette
comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza
prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione.
Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti
al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando
l'importo corrisposto".
Art. 6
(Ricorsi)
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le
infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice
amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma
18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai
provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari
previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni
private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di
assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata
ogni diversa disposizione.
Capo II
INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
Art. 7
(Delega per la modernizzazione nei
settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò
comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti
norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del
pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi
pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma
1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e
dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché
sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è
prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare
le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il
sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura,
della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del
territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti
agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle
risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del
paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno
della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca,
comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e
paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto
ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le
infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività
delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei
mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e
dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del
principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione
intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità,
favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché
della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in
particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilità delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le
peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,
assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni
alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare
riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la
concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in
materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un
idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della
pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche
attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per
attività di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in
aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali
sulla protezione delle foreste in Europa.
Art. 8
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7,
il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e
nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e
forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di
acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono
utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte
dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonché alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188
a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti
e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici
esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro
medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti,
favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione
agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le
condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione
del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando
i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per
favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali,
anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e
la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari
gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul
mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio
comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione
europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti
amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre
extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla
stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di
apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di
ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca
privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali,
del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una
crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima
agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo
dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei
prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati
e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la
valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno
dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la
conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il
migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di
mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei
consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di
semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche
abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi
assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività
e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte
dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei
medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed
agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo
supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della
pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti
alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e
per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive
e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la
permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione
di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la
promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività
amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui
al presente articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle
regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della
concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta
(DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione
produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere
la competitività di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata
in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della
relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato,
evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle
regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al
presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
(Modifica dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 321 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
421 del 1996)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali
agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto
capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del
predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del
contributo".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
Art. 10
(Interpretazione autentica dell'articolo
14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia
elettrica)
1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata
conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti
di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle
concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai
servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo
articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di
partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il
31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali
siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime
motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la
richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse
alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali
non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino
territoriale oggetto della richiesta".
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da
parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale,
singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del
territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese
individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima
decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo".
Art. 11
(Abuso di dipendenza economica e
concorrenza)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno
1998, n. 192, è sostituito dal seguente:
"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza
economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in
materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per
il risarcimento dei danni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18
giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia
rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su
segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di
indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni
previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere
attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo
comma 2, operano mediante società separate.
2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di
controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis
sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa
economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a
società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al
comma di-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del
medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o
servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente
concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata
infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e
alle sanzioni di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui al comma 2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a lire 100 milioni".
4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: "in misura non inferiore
all'uno per cento e non superiore al dieci per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le parole:
"relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di
posizione dominante" sono soppresse.
Titolo II
INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 12
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27
febbraio 1985, n. 49)
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse
le parole: ", purché determinatesi non oltre due anni prima della data
di presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana,
nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie
imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e
l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei
finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse
applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative
garanzie".
5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del
fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto
organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo.
Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo
sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società
cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e
lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente
costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al
comma 1.
3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5
per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società
finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la
restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle
società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.
4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di
investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere
costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere
in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono
funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate
da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale
e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie
possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative,
con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in
crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e
agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in
materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società
finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione
ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle
domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le
modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3,
le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di
garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5".
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n.
67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma
6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del
presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione
delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
Art. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge 8
agosto 1985, n. 443)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto
1985, n. 443, sono soppresse le parole: "la responsabilità limitata
e".
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a
responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla
presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3,
presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al
riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione
nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel
caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli
organi deliberanti della società".
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo,
terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: "articoli 2, 3 e 4"
sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5, terzo
comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole:
"articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli
2, 3, 4 e 5, terzo comma".
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 14
(Misure per favorire l'accesso delle
imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in
materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI)
1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate
le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488. A tale fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore
del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per
integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal
soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da
stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo
delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio
decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni
relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite
comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli
oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione
industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle
iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio
nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15
(Agevolazioni regionali e disposizioni
in materia di turismo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla
lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in
conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni
conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento".
Art. 16
(Agevolazioni per l'informazione al
consumatore)
1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per
l'anno 2001 per il finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di
progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per
servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e
utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di
erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i
termini di presentazione dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 17
(Misure atte a favorire la
riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle
merci)
1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio
debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o
all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di
onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste
altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume
di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di
cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di
cui al medesimo comma 1.
3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle
previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 297 del 20 dicembre 1999.
Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989,
n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo
grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame
diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere
effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con
l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.
Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e
quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve
essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi
professionali ed a tutela dei clienti"
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone,
società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di
mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali,
escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
Art. 19
(Norme per l'ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti)
1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza
del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti
di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per
l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il
Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro
attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti
indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la
chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da
individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia
individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29
ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre
1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici
e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di
attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di
pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o
particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli
impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali
integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete
stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli
indirizzi, dei criteri e delle priorità di base ai quali i comuni
individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari
della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del
1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la
somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione è
effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7,
della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede.
Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia
presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti
diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio
tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287
del 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle
regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformità alle prescrizioni dettate dal
regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i
rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o
fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di
distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini
definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun
soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione
dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di
predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono
regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive
a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì
le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle
controversie individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e
mobili" devono intendersi riferite anche alle attrezzature per
l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
Art. 20
(Norme in materia di apertura di
esercizi commerciali)
1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle
modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura
di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq.
in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998,
operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale
consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere
superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera d) del
comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione
comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
Capo II
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Art. 21
(Misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della
legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: "enti pubblici,"
sono inserite le seguenti: "da regioni nonché dalle province autonome
di Trento e Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle
regioni o dalle province autonome,".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter),
della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole:
"e di factoring" sono sostituite dalle seguenti: ", di
factoring e di general trading".
3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990,
n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli
operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota,
o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese
all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed
importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26
novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla
legge 28 maggio 1973, n. 295".
4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono
essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a
fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro
Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di
prodotti italiani, quali strutture e reti in franchising. Con
successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti
le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la
gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con
il Ministero del commercio con l'estero apposito addendum alla
convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la
gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al
fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico
del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al
presente comma.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:
"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo
rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può
essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e
sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai
sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle
disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la
percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento,
sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente
articolo.".
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, è abrogato.
7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono
essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi
esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai
consorzi export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche,
modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio
con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle
imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del
predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla
legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula
apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale
può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.
8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte
dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione
speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima,
incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via
definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla
formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio
del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente:
"h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare
sui mercati esteri;";
b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme
che gli Stati esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia
governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi
presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a
tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le
unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il
Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare
come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che
presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che
ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
10. Ad integrazione di quanto già previsto
dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine
dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare
riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Allo scopo il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche
misure per la concessione, a valere su detta somma, di contributi in conto
capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa somma
gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione
di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e
nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del
settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2000, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Capo III
MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
Art. 22
(Contributo per l'acquisto di
ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo
delle comunicazioni)
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli
alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la
ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso
condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle
caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone
fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la
trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è
riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000
fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi
per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per
l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di
erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca
nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni
è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano
prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo
delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca
mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero
attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio
e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive,
nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei
cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni,
sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è
correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo
provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde
direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale
e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
Art. 23
(Contributi a favore delle emittenti
televisive locali)
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali
legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un
contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate
da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel
rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione
del contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi
nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e,
per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
Art. 24
(Delega per il completamento della rete
interportuale nazionale)
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale
svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti
all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e
all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il
completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un
contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa
vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai
contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi
di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti
dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior
apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o
privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture
intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del
riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema
integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della
elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e
tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi
e per la riduzione dell'inquinamento;
e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e
ammessi al finanziamento;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili
alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le
reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a
rilievo internazionale ed intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni
concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4
agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile
1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data,
sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e
strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri
previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a
valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo
comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai
sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7
dicembre 1999, n. 472.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo
aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa
fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai
sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo
criteri di semplificazione e razionalizzazione.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
(Norme applicative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO