"Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158
Art. 1.
(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e
per l'accesso al SIMPT)
1. Per le finalita' indicate al comma 3
dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita'
alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalita', del trasporto
pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la
liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. E' facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle societa'
private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione,
agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni
ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di
consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) l'accesso alle
procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla
banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione
dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex
Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalita' ed i
corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma
sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito apposito
capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti
di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
destinati alle finalita' di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Art. 2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e
disposizioni in materia di edilizia agevolata)
1. I commi 2, 2-bis e 3
dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre
opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono
essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza
del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel
limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di
rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e'
altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte
esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla
controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione
giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva
e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al
netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in
sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario
pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di
interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei
mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura
d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del
procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione
puo' ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve
pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di
transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In tal caso il
termine e' interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere.
Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo
parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte
dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso.
L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi
successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello
Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002
i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale
procedimento si applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere
previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati
all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia'
trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente
decreto".
2. Alla definizione degli atti di
trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della
rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del
trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le
modalita' di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per
cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della
presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse
intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle
regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche
processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle
risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato,
un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal
commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato
dal presente articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della
Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede,
da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da
un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del commissario ad
acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicita' della
gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio
sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i
componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia
sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si
applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la
realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In
tale ultimo caso si puo' procedere ad una eventuale riduzione del numero
degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del
programma di cui al predetto articolo 18 puo' contribuire con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di
cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai
fini della completa realizzazione dell'opera.
6. Gli alloggi realizzati con il
finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti
locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli
enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di
cessione e' determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo
decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno.
Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilita' del
promotore, questi e' tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli
alla locazione con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati
nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta
giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11,
comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136,
gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ulteriormente differita a nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle
disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune
dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione
del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli
interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario
di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla
criminalita' ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
sono utilizzati per le seguenti finalita' connesse all'attuazione del
citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei
programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento
del costo di costruzione;
b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in
graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto
indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui
esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o
proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di
norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto
disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del
1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari
straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, dispone la nomina di uno o piu' nuovi commissari
straordinari, cui spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di
carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire
all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le
determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le
amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere
ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater
dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi
richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la
determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo
72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27
maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e
agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' dimostrato dai
singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa
autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a
campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle
autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle
autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'articolo 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Il commissario ad acta
previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con
propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad
acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria
determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di
nomina".
12. Per il completamento delle procedure di
spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai
magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la
realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai
sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001,
n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna,
con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere
pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i
fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio in conformita' alle disposizioni di cui alla legge
17 agosto 1960, n. 908.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitu)
1. Le procedure impositive di servitu'
previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque,
energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per
gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei
proprietari delle aree interessate alle relative indennita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti
salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della
servitu'.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorita'
espropriante puo' procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo
unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti
beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi
di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di occupazioni di
urgenza)
1. Le proroghe dei termini di scadenza
delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29
luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile
1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22
della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si
intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti
espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si
intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle
amministrazioni pro cedenti.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di espropriazione e
di edilizia)
1. All'articolo 58, comma 1, numero 62),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole:
"limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione".
2. Le disposizioni del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si
applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza.
3. Il termine di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
4. Entro il termine del 31 dicembre 2002,
il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti ad
introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le
modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e
l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso
contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
nonche' a garantire la massima rapidita' delle relative procedure e ad
agevolare le procedure di immissione nel possesso.
5. All'articolo 59, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete
ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade
(ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di
crash test per le barriere metalliche".
Art. 6.
(Disposizioni relative al Registro italiano
dighe)
1. Nei trenta giorni successivi alla data
di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano
dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad
iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le
attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i
soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini
prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo,
nei loro confronti e' applicata una sanzione amministrativa pari a cinque
volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e
contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono
dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad
espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe,
e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina
dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al
comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto
del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in
sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del
contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato in modo da
assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonche' una
quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella
misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai
soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a
monte.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.
109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio
superiore dei lavori pubblici)
1. Nelle more della revisione della legge
quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della
legge). - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di
servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50
per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonche' agli
altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli
114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle
societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato
testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione
di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime
di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato
A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai
predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis,
27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole
disposizioni della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi di
gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a
terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonche'
in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i
lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate,
individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le
sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai
concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a dichiarare
nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per
la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni gia' assentite
alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis,
27, 32, 33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a),
di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori
delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui
all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi
soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla
contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano
comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi
connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o conseguenti agli
obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi
assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia
comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel
rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva
93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione
dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui
all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto
interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con
personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni
di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la
cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti
locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico,
ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti
designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei
lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2,
lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al
comma 2, lettere b) e c).";
b) all'articolo 3,
comma 6, lettera l):
1) le parole: "ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici";
c) all'articolo 4,
comma 17, primo periodo, le parole: "150.000 Ecu" sono
sostituite dalle seguenti: "150.000 euro"; le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo
4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per gli appalti
di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione
dell'emissione degli stati di avanzamento";
d) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle
seguenti: "150.000 euro";
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere";
3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) le modalita' di verifica della qualificazione. Fatto salvo
quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies
ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia
della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno
del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di
capacita' strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di
attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata
dell'efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato
testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento";
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori
di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del
requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche
per effetto di cottimi e subaffidamenti.";
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente:
"11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori,
ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento,
devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del
presente articolo.";
e) all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E'
vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile";
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile
alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in
lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e' incrementata di
una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per
cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento
nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La
qualificazione e' acquisita con riferimento ad una determinata categoria
di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione
alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che
almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con
qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre
con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonche' per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), e'
in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da
almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche
delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al
di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo tra le due
classifiche";
f) all'articolo 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi
del comma 1.";
2) al comma 7, la parola: "ciascuna" e' sostituita dalle
seguenti: "una o piu'" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere
artificiosamente suddiviso in piu' contratti.";
g) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attivita' di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti:
"di singolo importo superiore a 100.000 euro";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari
i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati,
nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario";
3) al comma 6, dopo le parole: "e' subordinata" sono inserite le
seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4) al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono
soppresse;
h) all'articolo 16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare
dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e
sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento
da realizzare.";
2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" e'
inserita la seguente: "tecnica";
i) all'articolo 17:
1) al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al
restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1,
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) da consorzi stabili di societa' di professionisti di
cui al comma 6, lettera a), e di societa' di ingegneria di cui al
comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di
tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria
e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del
comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a piu' di un
consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi
di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa' consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai
consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria
si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del
predetto articolo 12";
2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;" e alla lettera b), secondo periodo, le parole:
"di ciascun professionista firmatario del progetto" sono
sostituite dalle seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti";
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario";
5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
le disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il
regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico
incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e
siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon
andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita'
procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro
le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento
possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza e della capacita' professionale degli stessi e con
motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare";
6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
"12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001.";
l) all'articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma
5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1,
qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di
euro";
2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di
cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali
previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di
progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i
requisiti richiesti al progettista, in conformita' a quanto richiesto
dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle
spese di progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di
introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto
esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il
responsabile del procedimento procede in contraddittorio con il
progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a
verificare la conformita' con il progetto definitivo, al fine di accertare
l'unita' progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista
titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in
ordine a tale conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento
congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere
generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2.
L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola,
l'affidamento dell'attivita' di progettazione successiva a livello
preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di
qualita', qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato un
proprio sistema di qualita', e' fatto obbligo alla stessa di affidare, ad
idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile
del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che
anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli
di qualita' richiesti dall'appaltatore";
3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti
prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono
sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole:
", che comunque non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale
dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in
un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili" sono
soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di
godimento beni immobili nella propria disponibilita', o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a
funzioni di interesse pubblico, gia' indicati nel programma di cui
all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da
dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o
esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, puo' essere circoscritto alla revisione della progettazione e
al suo completamento da parte del concessionario";
4) al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non
puo' essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una durata anche
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione,
della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei
lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato";
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a
condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della
gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui
all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi
finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro
competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto";
6) al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle
seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole:
"numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2)
e 4)";
7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore
a 500.000 euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi
archeologici", sono aggiunte le seguenti: "nonche' quelli
relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di
consolidamento dei terreni";
m) all'articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un
progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
2) al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di
importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";
n) all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di
ECU" sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP"; e' soppresso il secondo periodo; dopo il terzo
periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito
devono precisare le modalita' di presentazione delle giustificazioni,
nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita'
delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i
cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita'
della offerta, il concorrente e' chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della
ulteriore verifica, in contraddittorio";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli
elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della
componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore";
3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia
inferiore a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di
valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui
all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento
prezzo dovra' essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo
criteri predeterminati";
o) all'articolo 23,
comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti:
"Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono
state inviate le domande e deve essere corredata da una
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la
quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le
stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti
concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari";
p) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000
euro";
2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000
ECU" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000
euro e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola:
"ECU" e' sostituita dalla seguente: "euro";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c),
il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis,
alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di
cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a
40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a
soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso
comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo
agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la
scelta in relazione alle prestazioni da affidare.";
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ammissibile
l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un
appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente
approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati
necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel
suo complesso, sempreche' tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente
per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non puo'
complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.";
q) all'articolo 27,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
normativa vigente.";
r) all'articolo 28,
comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Possono fare
parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente,
i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno
cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione,
anche di natura regolamentare";
s) all'articolo 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni
di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b),
alla parola: "superiore", sono premesse le parole: "pari
o" e la parola: "ECU" e' sostituita dalla seguente:
"euro"; alla lettera c) la parola: "ECU" e'
sostituita dalla seguente: "euro";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione, che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra'
effettuare a proprio carico le forme di pubblicita' ivi disciplinate,
senza alcuna possibilita' di rivalsa sull'amministrazione";
t) all'articolo 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione e' svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei
termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle
predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la
normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si
applicano anche ai contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le
parole: "La mancata costituzione della garanzia" sono inserite
le seguenti: "di cui al primo periodo";
2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le
modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro
conformita' alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento,
adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalita' di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno
di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria
competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a)
del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla
soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della
stazione appaltante.";
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per tutti i
contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo
superiore a 75 milioni di euro";
u) all'articolo 31-bis,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di
appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in
misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla
proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il
soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La
costituzione della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28.
Nell'occasione la proposta motivata della commissione e' formulata entro
novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre
componenti in possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente,
il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa
appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai
componenti gia' designati contestualmente all'accettazione congiunta del
relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo
componente provvede su istanza della parte piu' diligente, per le opere di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e
dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e'
stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a
formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita
la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari
sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalita' di cui ai commi
1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le
parti hanno facolta' di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo
bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario
sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente
disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro,
la costituzione della commissione e' facoltativa ed il responsabile del
procedimento puo' essere componente della commissione stessa.";
v) all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali
in difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di
contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in
vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione";
3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto
con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione
delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita
all'articolo 2";
z) all'articolo 33,
comma 1, dopo le parole: "destinate ad attivita'" sono inserite
le seguenti: "della Banca d'Italia,";
aa) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono
soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", e' inserito il
seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31
dicembre."; dopo le parole: "un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti:
"o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso
ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da
una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti:
"; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
attivita' di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione
di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento
relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle
amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di
intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti";
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i
settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita'
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti,
possono presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento, ovvero
aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale";
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono
pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di cui all'articolo 80
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per
almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso,
a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio
sito informatico. L'avviso e' trasmesso all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le
amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso
avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione.";
bb) all'articolo 37-ter,
comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono
soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pronuncia
delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi
dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il
responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un
piu' lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di
cui all'articolo 37-quater il promotore potra' adeguare la propria
proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In
questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della
concessione";
cc) all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono
sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui
all'articolo 37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte,
in fine, le parole: "; e' altresi' consentita la procedura di
appalto-concorso";
2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo
offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la
gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il
rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo";
dd) all'articolo 37-quinquies,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non
costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti
i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un
prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci
della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di
progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del
contributo percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalita' per la eventuale cessione delle quote
della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a
formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
societa' ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento
degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della
societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di
banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.";
ee) dopo l'articolo
38, e' aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza
ambientale). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la
qualita' dell'aria e dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei
progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti".
2. Per i programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del
preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora
entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si
da' luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle
proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
e' estesa anche alle proposte gia' ricevute dalle amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i
termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta'".
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il
Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni
della presente legge, determinando in particolare i requisiti di idoneita'
e i criteri di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai
sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando
altresi' allo stesso le modificazioni la cui opportunita' sia emersa nel
corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo
provvede altresi' a modificare il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di
aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che
migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il
Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la
possibilita' per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di
comminare sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni compiute
dagli organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di
responsabilita' amministrativa nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto
organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da istituire nell'ambito
del centro di responsabilita' di cui al comma 5 e' trasferita, nella
misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita'
previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di
responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia".
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata la spesa
aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono,
sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di
organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri
organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta
unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita'
di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle
opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento
dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove
sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva,
relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle
costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di
prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a
1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 8.
(Sviluppo Italia Spa)
1. Ai fini della realizzazione di
interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza
di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti
possono avvalersi, per le attivita' tecniche, economiche e finanziarie
occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Delega al Governo in materia di
finanziamento delle societa' di progetto)
1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare,
anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia,
il finanziamento delle societa' di progetto concessionarie o contraenti
generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche che erogano i
finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o
committente, senza il consenso del contraente ceduto;
b) la societa' finanziata potra' costituire, in favore della banca
che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i
crediti della societa' stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle societa' finanziate
dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicita',
attraverso lo strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la
capacita' di rimborso del finanziamento.
Art. 10.
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate
all'erogazione di servizi di pubblica utilita)
1. Il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la
realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente
interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica
utilita', e' determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' ogni altro onere imposto
dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la
realizzazione di dette infrastrutture.
2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di
eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del
sottosuolo" sono sostituite dalle seguenti: "di eventuali
effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi
titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori".
Art. 11.
(Disposizioni in materia di ferrovie e
trasporti pubblici locali)
1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; proseguono, pertanto, senza
soluzione di continuita', le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente
Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le
successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general
contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui
all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e
successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; conseguentemente prosegue il
programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture
ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive
modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle
attivita' amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in
gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge, proseguendo nei rapporti gia' in essere, i compiti di
coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. Le societa' costituite ai sensi
dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni
commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo
transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei
servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, e' prorogabile per un biennio.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per
l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344
euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a
decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella
realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le
province, i comuni e le comunita' montane nel caso di esercizio associato
di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1,
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione
dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o
superiore al 5 per cento dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di
programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante
svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria
infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di
avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi
di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalita' ivi
concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e
corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle
opere".
Art. 12.
(Regolazione di partite debitorie con le
ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa)
1. La regolazione delle partite debitorie
con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa
prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei
disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di
competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine
rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai
bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a
compensare in diminuzione del disavanzo, cosi' determinato, eventuali
partite creditorie per lo Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i
soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione,
firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal
collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del
disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle
autocertificazioni presentate dalle aziende.
Art. 13.
(Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture)
1. Per la progettazione e realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in
apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e
monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento
idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000
euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate,
per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle
provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a
contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a
ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme
dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare
per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme
non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione
degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma
5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle
emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a
servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40
milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento
delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma
dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che
prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza
ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a
basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e' sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri
competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo
parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei
relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico
del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici
locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita'
turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei
trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non
comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse
necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e
privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse gia'
destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non
ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente
legge il programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle
intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei
comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle
priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse
disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro
avente validita' pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione
delle opere".
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da
realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi
precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e degli
ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli
interventi".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le
proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo,
di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal
competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari
straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel
settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province
autonome interessate, con oneri a proprio carico".
6. All'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei
progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei
progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 puo' essere
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto
sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la localizzazione
urbanistica dell'intervento nonche' la pubblica utilita' dell'opera; lo
stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o
approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le
opere ed attivita' previste nel progetto approvato".
7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge"
sono inserite le seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate
prima della data di entrata in vigore della presente legge siano gia'
conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie
aggiuntive e differenti presupposti urbanistici".
8. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente".
9. Per avviare la realizzazione degli
interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche
dell'Istituto universitario europeo di Firenze, e' autorizzata, a favore
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000
di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di
euro per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per
l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per
l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede,
per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 14.
(Delega al Governo in materia di
attraversamento stabile dello Stretto di Messina)
1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo
inteso a riformare ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158,
relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e
realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in
oggetto, in virtu' della inclusione dell'attraversamento stabile nel
programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai
sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della societa' "Stretto di Messina"
quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attivita' per la
realizzazione dell'opera, in conformita' alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.
Art. 15.
(Programma per il miglioramento della
sicurezza stradale sulla rete nazionale)
1. Per la realizzazione di un programma di
interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale
sulla rete classificata nazionale, con priorita' per le strade ad elevata
incidentalita' e con particolare attenzione alla installazione di adeguate
reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano
nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, e' autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002,
quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli
enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad
effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il
Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma
4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani
urbani di mobilita'.
3. Nell'ambito del programma di cui al
comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione
sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario
sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro,
il disposto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende
adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento
su un quotidiano a diffusione locale.
6. Per la verifica della puntuale
attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
nonche' di completamento della rete autostradale affidata in concessione,
il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva
realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari,
assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige
annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 16.
(Fondo di rotazione per la progettazione di
interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale)
1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema
stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualita', e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione
ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo e' autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno
per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di
rotazione e' destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare
la qualita' ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti
nonche' alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di
particolare fragilita' dal punto di vista naturalistico e paesaggistico,
possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sono definite le modalita' e le procedure per l'utilizzazione
del fondo.
3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS
procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi
derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non
utilizzabili entro il periodo di tempo di validita' del piano o programma
nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da
tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da
utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si
applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad
opere specifiche non piu' realizzabili. All'individuazione delle predette
opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo
accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla
realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono
destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla
rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003,
si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 17.
(Veicoli a minimo impatto ambientale)
1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma
19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, in
relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione
tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la
spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 18.
(Interventi in materia di mobilita'
ciclistica)
1. Per la prosecuzione degli interventi
previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori
limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla
contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono
autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse
assegnata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19.
(Realizzazione di opere di interesse locale)
1. Al fine di garantire il miglioramento
della viabilita' di particolari realta' territoriali, sono attribuiti agli
enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti
iniziative nei limiti finanziari indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della
strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale
Sequals-strada provinciale della Valcosa, e' autorizzata la spesa di
2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare
alla provincia di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo
le priorita' individuate dalla provincia di Brescia, e' autorizzata la
spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in
sicurezza e miglioramento della viabilita' delle strade statali n. 36 e n.
38, nel tratto Lecco-Sondrio, e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro
per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di
Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione
Lombardia, secondo i limiti e le finalita' di seguito elencati:
1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo
di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della
strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e
Rogolo;
d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n.
639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorita' concordate tra le
province di Bergamo e di Lecco, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di
Lecco;
e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo
e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsie', in
provincia di Belluno, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno
2002, da assegnare al comune di Arsie'. Il comune di Arsie' puo'
attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione
appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla
presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria
individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto "strade
sicure", e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002,
da assegnare alla stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume
Mincio "Bypass ponte Visconte o di Valeggio sul Mincio -
variante alla strada provinciale n. 55" e del suo collegamento con la
ex strada statale n. 249, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardo-Galatone e per la
progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla
linea ferrata in prossimita' della stazione ferroviaria Nardo' centrale e
del suo raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, e'
autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare
alla provincia di Lecce;
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area
industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di
Santeramo, Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla
circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto gia'
approvato, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002,
2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da
attribuire all'ANAS;
l) per il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S.
Salvatore Telesino-Paolisi, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di
Benevento;
m) per la progettazione e realizzazione del completamento della
tangenziale est di Galatina e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno
2004, da assegnare al comune di Galatina;
n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del
Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la
messa in sicurezza della galleria esistente e' autorizzata la spesa di
1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
o) per la progettazione e realizzazione della strada provinciale
Melito-Cassandrino-S. Antimo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro
per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;
p) per la messa in sicurezza della strada provinciale
Formia-Maranola-Castellonorato e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro
per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;
q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel
tratto urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, e' autorizzata la
spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano
d'Ezzelino;
r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte
Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, e'
autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare
per un importo pari a 3.000.000 di euro alla comunita' montana delle Valli
del Taro e del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un
importo pari a 1.000.000 di euro alla provincia di Genova;
s) per la progettazione del nodo autostradale e stradale di Genova,
comprese infrastrutture di raccordo, e' autori |