"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell' economia anche nelle aree svantaggiate "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto
2002 suppl. ord.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002
suppl. ord.
(Errata corrige in G.U. n. 211 del 9 settembre 2002)
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI
Art. 1.
Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con
l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente
prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002. La
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1
luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1
luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dal 1
luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime
modalità. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per
tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto
articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata
con riferimento al 30 giugno 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio
2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo
riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del
predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a
decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.
5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n.
308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402,
le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma
48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente
prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano
cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non
completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del
medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente
decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva
nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni,
l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi
adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al
citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di
collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi,
ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso
legale.
6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30
settembre 2002" . Entro quest'ultimo termine è data attuazione
al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo
145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i
termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei
programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.
7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 dicembre 2002". 7-ter. All'articolo 35,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le parole: "31
dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2003".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 2.
Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa
automobilistica
1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa
automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del
regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse
automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18
novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l'imposta di
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro
automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994,
relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di
autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a
85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento, effettuate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre
2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al
venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441/CEE del
Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento,
intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di
acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero,
in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari
conviventi.
2. Fatta eccezione per l'esenzione relativa alla tassa automobilistica,
le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresi', alle formalità
relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio
di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva
n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull'inquinamento,
effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31
dicembre 2002, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al
venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva n. 91/441
CEE, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto
intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria
del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto
veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati
devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita,
salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da
meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli
ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell'autoveicolo
conforme alle direttive CE sull'inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il
venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo
ricevuto dall'acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette
direttive, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o
tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al
Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario
rilascia all'acquirente un'attestazione comprovante l'avvenuta consegna ai
suddetti centri dell'autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono
essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle
regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito
decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli
enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province, nonchè l'ACI, delle minori entrate
derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti
da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile
a cura dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per
quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche
ad ordinamento autonomo, e dell'ACI. Detti rimborsi, versati
direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle
disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I
"Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci. I trasferimenti
aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di
altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le
autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Art. 3.
Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di
remunerazione del servizio nazionale della riscossione
1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda
di ammissione al passivo). - 1. Il concessionario può, per conto
dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo
6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su
iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero
sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario
chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della procedura.".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ",nonchè sui nuovi beni la cui esistenza è
stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis)
il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle
segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma
4;";
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute",
sono inserite le seguenti: "nell'attività di notifica
della cartella di pagamento e";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo,
in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da
intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a
ruolo.";
b) all'articolo 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono
inserite le seguenti: ",d-bis)";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto
dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di
cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
creditore.";
c) all'articolo 57, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3,
l'Agenzia delle entrate può, comunque, autorizzare i
trasferimenti azionari, le fusioni e le scissioni di cui
all'articolo 2, comma 4, a condizione che non vi sia diminuzione
della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa.".
3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva,
può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri
uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di
accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di
riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga
l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure
concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore
dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva
per la riscossione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente
prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono
rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine
predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle
somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e
accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato
degli stessi enti impositori.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei
commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, si compone:
a) di una indennità fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a
euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale
pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente
riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun
anno, l'indennità di cui al comma 4 è ripartita, per una quota non
inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi
secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra tutti i commissari
governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della
redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4, ai
concessionari e commissari governativi è fissato l'obiettivo di un
incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli uffici
statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione conseguiti
nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro 520 milioni,
per l'anno 2002, ed a euro 1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto
di cui al comma 5, l'incremento complessivo della riscossione è suddiviso
nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario
governativo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2002,
determinazione di uguali quote di incremento delle percentuali
derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel 2001 ed il carico medio
netto del triennio 1998-2000, tra i soli concessionari e commissari
governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno
2001, inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi questa nel
valore percentuale dato dal rapporto tra la riscossione effettuata ed
il relativo carico medio netto del predetto triennio; per lo stesso
anno 2002, l'obiettivo proprio dei concessionari e dei commissari
governativi le cui attività di riscossione sono risultate, nell'anno
2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, è costituito
dal mantenimento di un identico valore percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno 2003, divisione
dello stesso in modo che le uguali quote di incremento di cui alla
lettera a), per le concessioni situate al di sopra della mediana
siano pari alla metà di quelle previste per le concessioni al di
sotto della stessa mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i
commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, il
versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma
6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a euro 260
milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura pari alla differenza tra
il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o
effettivamente riscosso al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota
di obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e commissari
governativi è comunque computato in aumento delle loro quote di
obiettivo per l'anno 2003. Per la restituzione dell'anticipo, in due quote
uguali negli anni 2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi
effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino ad estinzione
del credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei predetti anni. La
mancata effettiva riscossione delle somme anticipate comporta l'obbligo di
restituzione dell'aggio.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), è aumentato del 50 per cento
sulle maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi ed è
ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno
2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento,
riduzione del 10 per cento;
b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e
fino al 23 per cento, oltre quanto previsto alla lettera a), riduzione
in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di
scostamento superiore al 10 per cento;
c) per lo scostamento superiore al 23 per cento, riduzione
sempre pari al 30 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che non esegue, in
tutto o in parte, alla prescritta scadenza le anticipazioni previste dal
comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale
caso, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55 del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino
al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2003";
b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio
2003" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
11. All'articolo 77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre 2000,
n. 342, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 2004".
12. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto dall'articolo 15,
l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i
ruoli emessi da uffici statali non si applica la maggiorazione dell'aggio
di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori accertamenti per 146
milioni di euro, nell'anno 2002, per 635 milioni di euro nell'anno 2003 e
per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per
i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301,
il diritto potestativo di opzione per rientro nei ruoli di provenienza,
con automatico riconoscimento alla presa d'atto della riammissione a tutti
gli effetti del servizio prestato presso la Scuola, la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e 2004,
realizza un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e
formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle Agenzie fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri
processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato potenziamento
dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia
sommersa, utilizzando le risorse di cui all'unità previsionale di base
6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni
2003 e 2004.
13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole:
"dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal
capo IV";
b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "dall'articolo
47" sono sostituite dalle seguenti: "dal presente
capo";
c) all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve"
fino a: "commissari governativi" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12,
comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei
singoli ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo
gestiscono a titolo di commissari governativi".
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario relativa alle
prestazioni rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12 novembre
1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla
soppressione dell'articolo 10, n. 26), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita nei limiti
dell'applicazione della predetta disposizione. Non si fa luogo, in ogni
caso, a rimborsi o recuperi di somme già versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a disposizione del Corpo
delle capitanerie di porto avviene ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1994, n. 460.
Art. 4.
Unificazione delle competenze in materia di giochi
1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'articolo 12
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonchè di eliminare sovrapposizioni
di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di
ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le
scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive,
ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato
trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del
predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società
operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo
gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad
essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi,
alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni
sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la
composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'articolo 3
della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del
Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè il presidente del
CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per
l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le
scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono
adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme
di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al
CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei
prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e
concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o
svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione
prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte
a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di
competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua
autonomia finanziaria.
2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la
partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei,
Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al
pubblico per colonna.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del
presente articolo.
3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri
dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi
degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui
all'articolo 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si
interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può
avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il
principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al
servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno
lavorativo.
Art. 5.
Monitoraggio dei crediti di imposta
1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge
sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri
finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. I
soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta,
la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonchè le
modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto
interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato
l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data
di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti
interessati non possono più fruire di nuovi crediti di imposta i cui
presupposti si sono realizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei
confronti dell'interessato che utilizzi un credito di imposta dopo la
pubblicazione del decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo,
purchè entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione
degli importi indebitamente utilizzati.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria sono
rideterminati i limiti di cui al comma 1.
Art. 6.
(Soppresso)
Capo III TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI
Art. 7.
ANAS
1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del
titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare
l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per
le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione
di: "ANAS Società per azioni - anche ANAS" con effetto dalla
data dell'assemblea di cui al comma 7.
2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè 1), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti di
cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa
approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento
espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti
finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le
strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i
poteri dell'ente proprietario.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella
convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di
vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;
b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a
terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento
ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione
di nuove strade ed autostrade statali;
c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti
per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la
copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS
per i compiti esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non superiore a
trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato
lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi
entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di
concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali
successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è
determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale
risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre
mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione della società determina il valore definitivo del
capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione
stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante
dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze,
il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri
componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio
sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi
sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima
assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente
nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei
decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di
società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente
nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue
con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti
disposizioni.
10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono
effettuati in regime di neutralità fiscale.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa
può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della
carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di
amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del
consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade -
ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa
le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino
alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua
nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti
all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate
all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti
pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento
all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi
effettuato all'ANAS Spa.
Art. 8.
Riassetto del CONI
1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si
articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale
della società prevista dal comma 2.
2. È costituita una società per azioni con la denominazione
"CONI Servizi S.p.a.".
3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi
apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano
industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio
di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio
sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli
altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le
attività culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi
sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima
assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di
adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima
del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione
giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della
società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo
del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella
relazione stessa e in misura comunque non superiore (( a quella risultante
)) dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della
legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si
rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato
da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti
legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene
luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni
previsti dalle vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono
disciplinati da un contratto di servizio annuale.
9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni,
le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge
con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8
luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede
in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento
con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del
personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della
salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione
della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30,
31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in
servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del
presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianità maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria,
tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI.
Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto
compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del
Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di
euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
Capo IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA
Art. 9.
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario
1. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio
2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n.
129, è abrogato.
2. Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del
farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre
2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata
sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base
annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti
contabili di finanza pubblica, nonchè, in particolare, il rispetto dei
livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
4. Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
è sostituito dal seguente:
"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi,
nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di
rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono
rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile
nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive
definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali
coperti da brevetto sul principio attivo.".
Capo V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE E IN
AGRICOLTURA
Art. 10.
Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agevolazione per
gli investimenti nelle aree svantaggiate";
b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei settori delle attività
estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del
commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di
energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del
Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni,
che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate
dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di
credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni
di euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione dei
predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle
deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle
intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta
non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o
con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via
telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle
entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi
dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la
ripartizione regionale degli stessi, nonchè l'impegno, a pena di
disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli
investimenti successivamente alla data di presentazione della
medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data.
1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e
con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta
presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma
1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di
presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non
accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a
quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001, e successivamente secondo l'ordine di presentazione,
alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via
telematica, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande,
il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di
cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il
beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da
parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura
dell'esercizio in cui è presentata l'istanza di cui al comma
1-bis, le imprese trasmettono in via telematica, al centro
operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione
contenente il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
investimenti effettuati alla predetta data suddivisi per area
regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in
compensazione alla medesima data e il limite di intensità di
aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione
dei dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste
dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435.";
1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con
cadenza semestrale, sul proprio sito Internet, il numero delle
istanze pervenute, l'ammontare totale dei contributi concessi,
nonchè quello delle risorse finanziarie residue.
c) il comma 3 è abrogato.
2. L'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è
abrogato.
3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonchè del
comma 2, si applicano agli investimenti per cui, successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
risulta presentata l'istanza di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per i quali si verificano gli eventi di
cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti
contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, viene accettato il primo
stato di avanzamento dei lavori. Per gli investimenti per i quali il
contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti
precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se
gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione
del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
4. Gli stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208, sono ridotti
per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le risorse
preordinate al finanziamento del credito di imposta dalla delibera CIPE n.
48 del 4 aprile 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21
giugno 2001, sono ridotte di pari importo. Una quota delle stesse
risorse, pari a 1.760 milioni di euro, è versata, nell'ultimo bimestre
dell'anno 2003, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata nell'esercizio 2004 all'unità previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede: a) quanto
a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni di euro per l'anno
2003, a valere sulle risorse preordinate per le medesime finalità ed
iscritte sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze; b) quanto a 557 milioni di euro per l'anno
2003 e 1.740 milioni di euro per il 2004, mediante utilizzo delle risorse
resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Contributi per gli investimenti in agricoltura
1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10,
è esteso alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio
nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, nel settore
della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti
agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità
europea e successive modificazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di
cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 7-bis,
della citata legge n. 388 del 2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1
qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad
agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999
a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e purchè la domanda sia stata istruita favorevolmente
dall'Ente incaricato.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai
sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il calcolo degli ammortamenti dedotti è effettuato sulla base dei
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione
degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di
acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi
coefficienti del citato decreto del Ministro delle finanze in data 31
dicembre 1988.
5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti
massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di
euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui
all'articolo 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni
di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unità
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante
utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 10. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 12.
Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale
del 22 maggio 2002, n. 221, i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri relativi all'autonomia organizzativa, contabile e di bilancio,
nonchè al personale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono
sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sui predetti
decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere
facoltativo al Consiglio di Stato.
Art. 13.
Disposizioni in materia idrica
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo
Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto ente un contributo
straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di
euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da
ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e
del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico
integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni
di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso
plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di
altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento
pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui
mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e società
sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli
obblighi ed i diritti tra le parti.
4-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative
agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità
negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del
Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in
uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14
febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste,
integrate dalle disposizioni del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis che nel periodo 1995-1999, per
almeno due annate agrarie anche non consecutive, hanno beneficiato delle
provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) e d), della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, o hanno ottenuto il nulla-osta regionale
per beneficiare delle medesime provvidenze, sono concessi finanziamenti
decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni
di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle
scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza
entro il 31 marzo 2003.
4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la
distribuzione di acqua per l' irrigazione, operanti nei territori
delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica
hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi
irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal
pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la
riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori
entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma,
sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte
a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle
risorse finanziarie disponibili.
4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni
di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo
di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai
beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo
rurale" (PSR) e nei "Programmi operativi regionali" (POR),
costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di
stato di calamità, tutti gli interventi che comportano il
ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi
necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la
produttività delle aziende stesse, a causa della perdurante siccità che
ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale
annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilirà
tempi e modalità di ricostituzione del potenziale produttivo
ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la
campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i
diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di
vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel
periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie
limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta
commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al
comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la
riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui
hanno titolarità. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda
campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.
4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies del presente articolo è autorizzato il limite di impegno
complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede,
quanto a euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-ter, comma 5, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il
limite di impegno è ripartito tra le regioni interessate con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun
vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da
parte delle regioni interessate.
4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale e
il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonchè il
recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma
nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo
dell'irrigazione", approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella riunione del 18 aprile 2002, i limiti di impegno
quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali. 4-decies. Al fine di supportare gli interventi e
l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonchè degli
organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in
agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle
politiche agricole e forestali assicura la raccolta di informazioni e dati
sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di
realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonchè della
SOGESID. Per le finalità del presente comma, è autorizzata anche
l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per
scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio
dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo
sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi
rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al
fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro
riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a
valere sul Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96.
Art. 14.
Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22)
1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o
"abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n.
22", si interpretano come segue:
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il
quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene
sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di
smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto
legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un
materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di
smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa
del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi
siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato
D del decreto legislativo n. 22. 2. Non ricorrono le fattispecie di
cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti
condizioni:
a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso
ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento
preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso
ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento
preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di
recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto
legislativo n. 22.
Art. 15.
Norma di copertura
1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, ad
eccezione del comma 4-bis, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro
per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di
euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300
milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per
l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4-bis,
pari a 197 milioni di euro per l'anno 2003, e dall'attuazione
dell'articolo 4, comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2002, e 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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