"Disposizioni in materia
ambientale"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002
ART. 1.
(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).
1. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata
di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.
ART. 2.
(Potenziamento dell'organico del Comando dei
carabinieri per la tutela dell'ambiente).
1. Il Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella
A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto
all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato
il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di
unità di personale.
2. Sono a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al
trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al
casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri
è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
ART. 3.
(Provvidenze per il controllo delle
emissioni inquinanti).
1. Per la promozione e la valutazione di
misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della
mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili,
dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata
la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di
1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi
relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci,
le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione
dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela
della salute dei cittadini e dell'ambiente.
ART. 4.
(Misure a favore della riduzione di
emissioni inquinanti nel comune di Prato).
1. Per la realizzazione di un programma di
interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio
liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti
adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero
all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della
qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni
inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al
comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ART. 5.
(Provvedimenti per l'ottimizzazione delle
procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti
sull'ambiente).
1. Al fine di una più efficiente
applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione
dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti
chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo
sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa
complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla
verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di
cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché
al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e
primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle
sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli
Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è
stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente
comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative
alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di
impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi
di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti,
nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di
microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti
legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla
valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti
legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla
valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attività di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla
stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al
comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e
soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.
ART. 6.
(Programma strategico di comunicazione
ambientale).
1. Per l'attuazione di un programma di
comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e
gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di
promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è
autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e
di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del
programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo
continuativo diprogrammi di educazione ambientale, sia a livello nazionale
che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e
iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare
mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e
accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni
produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici
territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti
gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni
ordine e grado, università,organizzazioni di volontariato, imprese e
organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su
problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione
ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali
per la realizzazione delle attività formative, informative e
dimostrative, i princípi, i criteri e gli strumenti necessari per la
realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai
finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che
riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale
istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti
INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi
per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui
all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è
autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1,
nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad
essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di
cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
ART. 7.
(Norme in materia di inquinamento acustico).
1. All'articolo 3, comma 1, lettera h),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le
parole: "e nei pubblici esercizi" sono soppresse.
ART. 8.
(Funzionamento delle aree marine protette).
1. I soggetti gestori di ciascuna area
marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al
funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del
rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e
l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore
delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla
base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al
funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati,
ai sensi del comma 1.
3. Le spese relative alle risorse umane,
destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai
commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono
comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al
reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della
normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne
assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai
rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente
articolo.
6. In caso di particolari e contingenti
necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree
marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale
di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi
relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti
gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie
al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a
carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti
dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione
di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ART. 9.
(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).
1. Al secondo periodo del comma 10
dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e
gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal
Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania,
con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste" sono
sostituite dalle seguenti: "e affidati in gestione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli
enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati
tra loro".
ART. 10.
(Contributo all'Ente Parco nazionale del
Gran Paradiso).
1. Al fine di realizzare un centro per la
qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata,
soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo
studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale
fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra
lutra), comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente
Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dal comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
ART. 11.
(Personale di sorveglianza del Parco
nazionale dello Stelvio).
1. La sorveglianza del Parco nazionale
dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni
interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente
nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale
provinciale di ciascuna provincia autonoma.
ART. 12.
(Istituzione dell'Ente Parco nazionale del
Circeo)
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, è istituito
l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
2. L'istituzione e il funzionamento
dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000
euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
ART. 13.
(Interventi nel settore della manutenzione
idraulica e forestale in Calabria).
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo
delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il perseguimento delle finalità di
cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione
degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n.
233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è
sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano
scadenza successiva al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse
finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del
1993.
ART. 14.
(Disposizioni in materia di siti inquinati).
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater),
sono aggiunte le seguenti:
"p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative
discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento".
ART. 15.
(Cessazione e riduzione dell'impiego di
sostanze lesive).
1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28
dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso.
ART. 16.
(Provvidenze per le aree a rischio
idrogeologico).
1. Per le finalità di difesa del suolo
nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le
regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di
interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per
le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere
utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di
cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito
dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
ART. 17.
(Bonifica del sito di Portovesme).
1. Al fine di accelerare l'attuazione del
piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di
incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni
delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa
di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 18.
(Attuazione degli interventi nelle aree da
bonificare).
1. Al fine dell'attuazione degli interventi
di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale,
individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla
procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei
progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai
soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le
attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali
interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al
primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a
seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle
operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree
industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni
nell'ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica. Per
essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari
devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale
assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi
3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell'investimento.
2. Per realizzare il programma di
interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali,
delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno
o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di
bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono
il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali
misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di
messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di
valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo
urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario
dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di
garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio,
bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di
impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate
utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le
direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente
articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al
patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti
delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente
sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di
riqualificazione delle aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del
presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto
preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di
esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è
in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di
responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e
nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai
programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al
presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di
programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e
dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati
e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo
secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per
l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un
piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.
8. Le certificazioni rilasciate o che
saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati
sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono
valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni.
9. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e
degli enti territoriali competenti.
10. Le regioni possono adottare per i siti
da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.
ART. 19.
(Nuove norme per la costruzione,
l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).
1. Al fine di prevenire l'inquinamento del
suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di
sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con
proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e
l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o
preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con
particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le
operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla
definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei
serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della
normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
ART. 20.
(Istituzione del Reparto ambientale marino).
1. Al fine di conseguire un più rapido ed
efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente
marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle
capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
ART. 21.
(Autorizzazione per gli interventi di tutela
della fascia costiera).
1. Per gli interventi di ripascimento della
fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali
marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di
colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152
del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini,
la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta
autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della
pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
ART. 22.
(Siti minerari abbandonati).
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente
articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per
l'anno 2002.
3. All'onere derivante dal presente
articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 23.
(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22).
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono
soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela
ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è
inserita la seguente:
"c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle
preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi,
non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle
strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto
1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa;";
c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i
consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95";
d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo
2002" sono soppresse e dopo le parole: "sentito il Ministro per
gli affari regionali, adottano" sono inserite le seguenti: ",
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto,";
e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di
recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio
2003";
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i
consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i
consorzi di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397,convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95";
g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di
imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari e degli altri
rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il
gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari" è
soppressa;
i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole:
"primari, o comunque" sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici
usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici
fuori uso".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).
ART. 24.
(Smaltimento dei rifiuti sanitari).
1. Con regolamento da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono
disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di
semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.
ART. 25.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152).
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole:
"entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2003".
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque
domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari
che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica
degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore".
ART. 26.
(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).
1. Il comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli
stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche,
ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai
comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi,
possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di
cui al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che
abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano
di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che
inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione".
2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9
gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra
il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo
passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".
ART. 27.
(Piano straordinario di telerilevamento).
1. Per consentire la verifica ed il
monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di
un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta
precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n.
388.
ART. 28.
(Modifica all'articolo 14 della legge 5
gennaio 1994, n. 36).
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da
42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale
di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato
a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui
utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito".
ART. 29.
(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n.
183).
1. All'articolo 4 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua
delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite
dalle seguenti: "o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio,";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento
tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri
propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente
o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della
pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di
approvazione dei relativi atti".
2. All'articolo 5 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori
pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:"; la lettera d)
è abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente,
di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono
soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro
dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e della tutela del
territorio";
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge
18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto
periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato
istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal
predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività
culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte
regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino
idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario
generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo".
4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge
18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
"5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato
istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi
della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario
generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati
uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato
istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato
istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può
comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile".
ART. 30.
(Modifica all'articolo 6 della legge 23
dicembre 2000, n. 388).
1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:
"17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese
dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi
del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il
31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni
anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente
comma".
ART. 31.
(Fondo per le imprese interessate da
emergenze ambientali).
1. Per l'attuazione di interventi connessi
alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione
delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione
dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di
appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i
criteri di ripartizione dei predetti contributi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
ART. 32.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in
complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a
decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
TABELLA A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO
DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
|
Grado/ruolo |
Unità |
|
Generale di Brigata |
1 |
|
Colonnello |
1 |
|
Tenente Colonnello |
1 |
|
Maggiore |
1 |
|
Capitano |
3 |
|
Tenente/Sottotenente |
19 |
|
Ispettore |
127 |
|
Sovrintendente |
39 |
|
Appuntato e Carabiniere |
37 |
|
Totale |
229 |
|