"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in
materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione
fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23
novembre 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di
contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni,
di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari
della riscossione e di imposta di bollo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La disposizione recata dall'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, deve interpretarsi nel senso che
tra i periodi d'imposta ivi indicati sono compresi quelli che erano aperti
al 31 agosto 2002 e per i quali, con deliberazioni assembleari adottate
successivamente alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio
sociale sia stato stabilito in data anteriore al 1° settembre 2002.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del
23 novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al
31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga
alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni,
che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in societa' non negoziate
in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto
delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di
utili e le perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire
dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma,
sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini
fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;
a-bis) per le partecipazioni in societa' non residenti la
deducibilita' fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai numeri 1) e 2) della lettera a, e' determinata in base a quanto
stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono
deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e
nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto
dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e
la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale
investito di cui alla medesima disposizione e' pari al saggio degli
interessi legali.
1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi del comma 1,
lettera c), resta salva la possibilita' di applicare le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti
alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente
effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle
partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo
all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel
caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, e' ridotto in misura
corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
non puo' essere interiore al 30 per cento ovvero, per le societa' di cui
all'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per
cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' e gli enti che
esercitano attivita' assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta
pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte
nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai
contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita'
permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai
fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento e'
effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui
redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal
1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo
6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare e' pari allo
0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo
bilancio. Il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30
novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del
bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui
redditi.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi
2 e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva
sinistri delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurativa
danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e'
deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza e'
deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva
sinistri.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis
e 2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi
1, 1-bis e 2-quater.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica
all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione di cessione
con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore dei presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i termini della
stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata e' fiscalmente indeducibile. In attuazione
delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non
inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione
dell'attivita' prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in attuazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai
dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla
predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni
dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere
corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e
gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 12, comma 3,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle
fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997,
n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' precluso
ogni accertamento tributario ai sensi dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della
imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni
stabiliti dal predetto articolo 6, con il versamento facoltativo
di una somma pari al sei percento dei predetti maggiori valori.
Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la
sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato
articolo 6. La somma non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ed e' versata in due
rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la
seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio
2004.
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda,", sono
inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo
le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori"
sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e
dell'acquacoltura,".
Art. 2.
Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data
del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento
occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al
credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31
dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei
lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo
precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a
decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del
totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di
imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a
tutto il 7 luglio 2002.
Art. 3.
Disposizioni in materia di accisa e disposizioni varie
1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1° ottobre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1° ottobre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";
c) nel comma 4 dell'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano
altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni,
il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera c), e' rimborsato alle regioni stesse con le modalita'
individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le
seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".
2-bis. Alla nota 1 dell'articolo 26 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas
metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali
stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri
stabilimenti purche' di societa' controllate o di societa' collegate con
quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, nonche' sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attivita'
industriale".
2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto
di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita',
con particolare riferimento alle "autostrade del mare", nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di
ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi
di miglioramento ambientale, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003,
la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2002
per le necessita' del piano straordinario di attivita' di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione
delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno
dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per
l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente decreto, per il completamento delle iniziative comprese in
contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali protocolli
aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e
di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento
per la realizzazione di programmi di dotazione intrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in
relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo
comma 2-ter.
2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione
contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono
alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i
quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempreche' l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi
istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale.
2-sexies. All'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 marzo 2003". Entro il 31 marzo 2003 e'
altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo
145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2002".
Art. 4.
Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga
di termini
1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le
parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e:
"23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole:
"del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed
obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei
diritti e degli obblighi";
0b) all'articolo 20, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
provvedimento di cui al comma 3 il concessionario puo' definire la
controversia con il pagamento di meta' dell'importo dovuto ai sensi del
medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo'
ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti";
0c) al comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'articolo 12,
comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei
singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano
a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di
recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta
affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo
articolo 12, commi 1 e 2";
a) nell'art. 59, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
"4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30
settembre 2001, la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c),
e' presentata entro il 1° ottobre 2004";
b) l'art. 59-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 59-bis. (Termini di notificazione della cartella di
pagamento). - 1. In deroga all'art. 19, comma 2, lettera a),
costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata
notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al
concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'art. 25, comma
3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui
alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio
2002".
2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al
31 dicembre 2003" sono soppresse;
b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, la lettera d) e' abrogata.
2-quater. Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono
soppresse.
2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per
la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo
assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno,
puo' essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato
civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";
b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari
a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per
cento".
2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione
coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni
contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o
il concessionario procede alla nomina di uno o piu' funzionari
responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli
ufficiali della riscossione e ai quali sono altresi' demandate le funzioni
gia' attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili
sono nominati fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle
funzioni e' stata conseguita con le modalita' previste dall'articolo 42
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i
concessionari possono esercitare le facolta' previste dall'articolo 18 del
citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalita'
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attivita' di
recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le
modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1999.
2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' con i quali il
Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia
delle entrate, vigila sulla regolarita', la tempestivita', l'efficienza e
l'efficacia dell'attivita' di riscossione esercitata dai concessionari ai
sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di
questi ultimi, delle facolta' previste dai commi 2-octies e 2-nonies.
2-undecies. All'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio
1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore
procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima
del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31
dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti
di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione,
da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico
delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma
10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessio-nario le somme dallo
stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come
riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter
non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "16 dicembre 2002".
3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16
novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme
intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale
mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni
immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in
busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura
civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicita' delle
procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinche' gli avvisi di
vendita dei beni stessi e ogni altra notizia ritenuta utile vengano
diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero
dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in
rilievo nel sito stesso.
Art. 5.
Disposizioni in materia di imposta di bollo
1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli
atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le
seguenti: ", nonche' vaglia cambiari della Banca d'Italia";
b) dopo la nota 3 e' aggiunta la seguente: "4. Non sono
soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il
servizio di tesoreria dello Stato.".
1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli
atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta
per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e' versata entro la fine
del mese successivo a tale data.
2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: "prevedendo diverse misure
per societa' di capitali, societa' di persone ed imprese individuali".
Art. 5-bis
Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi
garantiti
1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in
funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle
disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale,
una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e
sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che comunque determinano la
cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto
interdirigenziale emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti
provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro
impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio 2003.
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 270 milioni
di euro per l'anno 2002, 605 milioni di euro per l'anno 2003, 33 milioni
di euro per l'anno 2004 e 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005,
si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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