"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14
dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 230
CAPO I
INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
ART. 1.
(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite
le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole
e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999".
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).
1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese
destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a
nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o
processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano
le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo,
preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura
innovativa, unitariamente considerati";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto,
adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente
la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale
quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali
disponibili".
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo
comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito
dal presente articolo, il Ministero delle attività produttive può
utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento
dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore
al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli
articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo
dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme
riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa
all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di
attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa
anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle
piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e
calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di
prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per
il 2002.
5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della
disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla
comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo
procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività
produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente
articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive.
ART. 3.
(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici
per interventi di programmazione negoziata).
1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la
copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali
comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti
di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una
quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse
del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per
cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di
cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio
decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di
priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e
l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con
particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, all'aumento
dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività
produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale
copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di
destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività
produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge
n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse,
per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento
di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle
economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese
nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota
pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
ART. 4.
(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla
legge 1° marzo 1986, n. 64).
1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento
agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre
normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro
delle attività produttive, con proprio decreto di natura non
regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce
procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e
fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli
istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la
revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere
prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445,
nonché di relazioni standardizzate.
2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva
il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi
di investimento destinatari degli interventi.
3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese
beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni
di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il
rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività
produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di
agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.
ART. 5.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49).
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n.
57, è sostituito dal seguente:
"3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate
per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione è determinato,
per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione
al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di
partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le società
suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio
bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la
restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società
finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere
dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione è determinato per
una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al
numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di
partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a
patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei
finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della
presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".
ART. 6.
(Misure in materia di comunicazioni).
1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga
banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi
derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze
per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni
di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere
prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di
perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di
infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette
spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro
nell'anno di riferimento per il computo del contributo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48
milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota
parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al
rilascio delle licenze per il wireless local loop.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i
vigili del fuoco";
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 50.000 euro".
ART. 7.
(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).
1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a
consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive
il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività
svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta
presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso
al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al
decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché
dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della
procedura.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il
Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un
commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero
delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme
della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore
potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a
specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo
che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di
amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo
3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresí ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e
degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario
liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario
straordinario.
4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è
abrogato.
ART. 8.
(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle
piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo
1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996,
specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per
l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per
l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1
sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle
attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze,
per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché le
regioni interessate.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto
dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per
l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello
stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata
legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per
l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive.
4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
secondo periodo, le parole: "Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie,"; le parole: "il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite
dalle seguenti: "il Ministero delle attività produttive e il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri"; le parole: "lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "2.500 euro"; al quarto periodo, le
parole da: "le imprese del credito" fino a: "della carta di
credito formativa e che" sono soppresse.
5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
all'ultimo periodo, le parole: "per le medesime finalità" sono
sostituite dalle seguenti: "per la continuazione del suddetto
programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003,
previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria
italiana e il Ministero delle attività produttive".
6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è sostituito dal seguente:
" 54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete
distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche
attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali
strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la
distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita
dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui
gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15
milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo
ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello
stanziamento ivi previsto".
ART. 9.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto
articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, previo
parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di
innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese
ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della
Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della
Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006,
come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato
di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
ART. 10.
(Misure relative alla produzione di armamenti).
1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla
legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e
all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o
privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo
Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli
stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli
importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del
15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3,
lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.
3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad
intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma
3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo
stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa,
dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del
1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati
operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base
produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
4. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione,
ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle
imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento,
è determinato come segue:
a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle
imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi
agevolabili;
b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento
dei costi agevolabili.
ART. 11.
(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).
1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente:
"64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già
concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree
destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è
determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore
alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto
di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie,
valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La
proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque
anni successivi all'acquisto".
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le
risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono
integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le
modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449
del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.
ART. 12.
(Incentivi per il settore delle fonderie).
1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del
comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo
stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle
seguenti finalità:
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche
attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di
condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano
più elevati livelli di competitività;
b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e
l'offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali
sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui
sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle
fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i
criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come
determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
ART. 13.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di
qualità).
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di
ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati
dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1.033.000
euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1
sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di
natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui
all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ART. 14.
(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici).
1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da
parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, è autorizzato a favore
dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
ART. 15.
(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di
proprietà industriale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel
rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento,
formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza
giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e
comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore
sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con
particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla
sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza
dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie
informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta
alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della
competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli,
anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e
riduzione degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della
disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed
esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili
agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di
segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di
decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 16.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una
più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia
di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove
varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto
d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la
tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la
trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni
organiche;
b) prevedere altresí che nelle materie indicate le competenze
riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente
della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni
specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né
incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a)
la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle
attività produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo
avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1,
lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che
ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto
legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate
di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari
con l'osservanza delle modalità e dei princípi e criteri direttivi
indicati nei commi 1 e 2.
ART. 17.
(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali).
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge
22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima
legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda
di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio
della registrazione.
2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia
di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto
dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo
la morte dell'autore.
ART. 18.
(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale).
1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività
amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare
riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela,
nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è
autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro
per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono
determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO
ART. 19.
(Premi con franchigia).
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo
la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie,
richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti
dall'assicurato".
2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui
alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie
possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi
aggiuntivi.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è abrogato.
ART. 20.
(Attuario incaricato).
1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al
ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di
controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un
attuario incaricato.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP, è
regolamentata l'attività dell'attuario incaricato.
ART. 21.
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi
assicurativi nel settore della RC auto).
1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al
Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su
richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto
dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati,
informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero
delle attività produttive un comitato di esperti in materia di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di
osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese
di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in
particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della
Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del
comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano
denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del
comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono
essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione
e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia,
è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1°
gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare
all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo
apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi
alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di
stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di
controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione
della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli
stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole:
"con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto
del Ministro delle attività produttive".
6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati dall'ISVAP, ai
sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.
ART. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli
a motore).
1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è
sostituito dal seguente:
"ART. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la
trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi,
nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il
ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono
pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati
nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di
assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo
sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al
comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché
mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e
prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli,
ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della
presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta
giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o
ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata".
2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57, sono soppressi.
3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 23.
(Modalità di risarcimento del danno).
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a
persona.
2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo
l'ottavo comma è inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal
veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento
fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro
tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a
tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione
dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la
disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di
rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è
sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante
l'avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è
sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del
comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un
quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e
100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di
invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'età del soggetto leso.
ART. 24.
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale).
1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e
mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di
conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o
comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione,
distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà,
falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la
stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una
lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale
prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero
distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o
documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la
pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il
fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che
eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa".
ART. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente
i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,
sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi
non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni
statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a
contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a
singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari
al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato,
con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di
euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre,
l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere
revocata".
ART. 26.
(Disposizioni per la banca dati sinistri).
1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.
39, e successive modificazioni, dopo le parole: "e recare
l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del codice fiscale
degli aventi diritto al risarcimento e".
2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: "La richiesta deve
contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA
ART. 27.
(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di
approvvigionamento di gas naturale).
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture
internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza
degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono
concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di
infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas
naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del
metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la
realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi
per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di
importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare,
in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle
nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE,
su proposta del Ministro delle attività produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e
di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle
attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a
34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al
Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per
l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro
per l'anno 2004.
ART. 28.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in
autotrazione).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la
rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a
quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da
destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli
alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di
biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli
a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in
conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attività produttive.
ART. 29.
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti).
1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto
all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro
di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a
carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti
nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con
provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 30.
(Gasdotti internazionali di importazione).
1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati
non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle
disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati,
comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto
interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1° ottobre
2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi
dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale
dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il
mare territoriale italiano.
2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono
autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti
interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno
termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.
ART. 31.
(Contributo straordinario all'ENEA).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per le finalità
di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella
misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno
2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione
degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da
un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività
produttive e l'ENEA".
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su
presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111
della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della
ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto
dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle
combustibili rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della
tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione
del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per
la quota riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza
devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato
l'impianto e il relativo impegno finanziario.
ART. 32.
(Elenco dei prodotti esplodenti).
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei
all'impiego per attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito
di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle
attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire
nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la
ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego
di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per
l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di
prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.
ART. 33.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del
carbone).
1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie
all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attività di cui
all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della
medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non
ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni
diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote
ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo
spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999,
possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende
perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle
condizioni sopra precisate.
ART. 34.
(Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili).
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non
ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli
impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il
termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle
autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre
2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni
medesime".
ART. 35.
(Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia
elettrica).
1. Fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonché
per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato,
al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in
presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla
domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima
capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a
10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione
nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche
definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in
grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico
per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi
di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della
capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di
fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle
attività produttive definisce con propri provvedimenti le quote di
capacità riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente
comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i
requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione
prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3,
del medesimo decreto.
CAPO V
MISURE ORGANIZZATIVE
ART. 36.
(Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e
semilavorati).
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta
destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui
impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela
della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate
possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del
Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i
Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui
al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le
disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori
e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare
con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle
amministrazioni interessate.
ART. 37.
(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448).
1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) attribuire all'autorità amministrativa il potere di
disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta
sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di
tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione
di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la
possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale
provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il
termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del
provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o,
comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale".
ART. 38.
(Misure concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura).
1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare
continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la
tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli
continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a
decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del
personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla
legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25
gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività
produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è posto a
carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento
previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.580.000
euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle attività produttive.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del
personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre
amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo
trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli
articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 è
disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non
riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa
data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato
in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e,
per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.
ART. 39.
(Istituzione del punto di contatto OCSE).
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del
giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese
multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso
il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero
delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre
amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste
fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la
spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere
dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
ART. 40.
(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione).
1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per
l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui
all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato
dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di
entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto
all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio
richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della
legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57
del 2001, a condizione che:
a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso
frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della
legge 5 marzo 2001, n. 57;
b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla
previgente normativa;
c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3
febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
ART. 41.
(Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410).
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e
2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività
produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico
il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle
attività produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo
conto delle opportune professionalità tecniche ed amministrative.
ART. 42.
(Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59).
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, è sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato od
omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro
trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5
per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente,
tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti
gli interessi legali maturati nel periodo".
ART. 43.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7).
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la
lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale,
realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione
che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e
che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di
vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di
carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie
imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri
quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale
o associativo sia nettamente prevalente".
ART. 44.
(Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).
1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472".
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4
dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive
modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.
ART. 45.
(Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui
protesti cambiari).
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio
decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice
fiscale di chi è designato a pagare (trattario)";
b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "è
sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il
trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice
fiscale";
c) all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero
del codice fiscale dell'emittente".
2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono
sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dirigente dell'ufficio
protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il presidente"
sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente
dell'ufficio protesti";
b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite
dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio
protesti".
3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7
marzo 1996, n. 108, le parole: "dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite
dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio
protesti".
ART. 46.
(Fondi rotativi).
1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire,
ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse
deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e
medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il
finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del
Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane.
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