"Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26
marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 54
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A
e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei
competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princípi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare,
con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in
vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria
e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
ART. 2.
(Princípi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai
seguenti princípi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso
l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella
dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare
gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte
con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresí il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se
la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia
pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto
anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princípi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai
princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono
essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.
Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti
interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non
risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al
precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie
a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,mediante
l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere
o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
ART. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole:
"alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari
competenti, nonché", sono inserite le seguenti: "alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti
norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di
procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee
nei confronti dell'Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in
materia di prodotti cosmetici).
1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime
devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum"
e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per
cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in
concentrazione superiore all'1 per cento".
ART. 8.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in
vigore del presente decreto risultano conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere
commercializzate fino al 31 marzo 2002".
ART. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica, risultante
dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia
di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili).
1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"ART. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di
legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana,
all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto
del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f),
g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro".
ART. 11.
(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti
dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal
verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda
dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una
somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo
rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a
vantaggio dei consumatori".
ART. 12.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia
alimentare).
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge
22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei prodotti
alimentari.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai
princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere.
ART. 13.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n.
223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla
produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della
decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi della decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001";
b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo
2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo
2000" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n.
2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001".
ART. 14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n.
259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di
rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),
del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a
25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso
di spedizione di rifiuti pericolosi".
ART. 15.
(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie
esauste)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o
autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di
gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la
facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti
piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea";
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che
effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti
piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della
comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le
medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato
articolo 11, comma 3".
ART. 16.
(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea).
1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole:
"otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici
anni".
ART. 17.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante
legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni
in materia di ordinamento della professione di guida alpina).
1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal
seguente:
"ART. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le
regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio
dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di
titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi
regionali italiani.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli
altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in
possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro
di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti
parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione
all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento
professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e
successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli
indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati,
l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata
all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni
l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti
all'abilitazione di cui all'articolo 6".
ART. 18.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
comma 7 è abrogato.
ART. 19.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto
dei princípi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure
indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per
talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possano essere
individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore
responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 624 del 1996.
ART. 20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di recepimento
della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, concernente
le attrezzature di lavoro, è differito al 5 dicembre 2002 limitatamente
alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV.
ART. 21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa
C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le
modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai princípi e criteri
affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è
emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel
rispetto dei princípi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.
2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può" è
sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3
si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in
materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva
93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione
dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile).
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle
direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di
orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del
Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune
sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti
alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della
direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine
di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette
direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia
di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in
materia di lavoro straordinario, nonché alle singole discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con
particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed
agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
ART. 23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
medicinali veterinari).
1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a
riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princípi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale
veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della
distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della
tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione
e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente
connessi;
b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non
produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le
modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare
e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano, compresi quelli
cedibili solo a ospedali e case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai
procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui
all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in
mancanza del parere.
ART. 24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea).
1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, dopo le parole: "è
istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2000";
b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere
dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire
per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno
2001".
ART. 25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in
materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in società per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le
parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla
legge" sono soppresse.
ART. 26.
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un
ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire
l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle
transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per adeguare
la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princípi e
alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare,
informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui
all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633
del codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma,
del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati
europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti
giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono giusti
motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non
possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi giorni;
di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma
dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo
comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi
aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia
di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno
1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da
uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma
3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora
(tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di
pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della
direttiva;
f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle
associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente in
rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f)
siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di
accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
ART. 27.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità,
sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione,
accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di
etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo
riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le
caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.
ART. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao
e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di
cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere
la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere
utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i
prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la
produzione di cioccolato.
ART. 29.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti
legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE
del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti
in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o
indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso
la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le
discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio della parità di
trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od
origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga
conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su
donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di
discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo
particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul
sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come
"diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di
discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che
tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano
giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità
ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti
essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni
sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed
il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso
all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come
discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi
di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che persista,
anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo
subisce come offensivo, cosí pregiudicando oggettivamente la sua dignità
e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e
indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi
progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi
connessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l'applicazione del princípio della parità di
trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore
pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la
normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e
amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano
nell'ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione,
nonché gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori
di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti
giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative
degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona
interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche
quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese
dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette
associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva
rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto
idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;
tale onere non è previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da
trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a
un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di
trattamento;
i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un
ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e
dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui
delegato, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in
particolare attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità
giudiziaria;
3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati,
di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a
evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od
origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica
della normativa vigente in materia;
5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione
del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi
di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;
7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in
materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica;
l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa
avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi
compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di
esperti e di consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1,
lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri
e dei princípi enunciati nel presente articolo non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.
ART. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al
fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le
disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto
d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi
internazionali in materia, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione
degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo
stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o
parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o
senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico
delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel
momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al
pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel
momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti
ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere
cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione
radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori,
rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto
di trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal
titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di
riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le
opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare
l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione
dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle
informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.
ART. 31.
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per
dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei princípi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono
essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio
stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa
vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile,
diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo
chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte
e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di
registrazione della testata editoriale telematica si applica
esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001,
n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;
b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione
commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a
quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali,
devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte
delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per
posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di
comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da
soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle
relative norme applicabili, nonché forme e procedure di consultazione e
cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro
autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per
incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario
che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di
comunicazioni commerciali;
d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari
con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il
prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse
a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento
alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il
prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al
solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente
riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o
per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza
del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si
trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è
stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità
amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione
dell'accesso;
f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento
all'attività cosiddetta di "hosting"; il prestatore
non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a
richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita;
2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei
fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività
o dell'informazione;
3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi
delle società dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la
pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni
illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità
competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano
l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi
di memorizzazione dei dati;
h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di
organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici
di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione
dei minori e salvaguardare la dignità umana;
i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni;
l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente
responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per
impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza
del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un
servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;
m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e
destinatario del servizio della società dell'informazione, la
composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente
avvenire anche per via elettronica.
ART. 32.
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico).
1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di
dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel
rispetto dei princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2,
nonché dei seguenti princípi e criteri direttivi: prevedere per il
naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto
della particolare struttura delle unità navali, le specifiche
prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono
attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità;
prevedere altresí per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento
civile che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con gli
altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni
tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere,
con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.
ART. 33.
(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole:
"cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero
di uno Stato membro dell'Unione europea";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni
mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini
italiani";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole:
"cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno
Stato membro dell'Unione europea";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal
relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresí, le
disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del
presente testo unico".
ART. 34.
(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente:
"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola;
cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio.
Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere inanellati ed immediatamente liberati".
ART. 35.
(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie
di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea suscettibili di restituzione).
1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente:
"B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato
al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è
quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di
restituzione".
ART. 36.
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari).
1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è
soppresso.
ART. 37.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è
sostituito dal seguente:
"ART. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle
prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio
dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti
disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o
dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro
della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".
ART. 38.
(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in
materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è
sostituito dal seguente:
"4. La zona di operatività al fine di consentire la libera
organizzazione dei produttori è individuata nell'intero territorio
nazionale".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
ART. 39.
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di
radiazioni ionizzanti).
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e solo nell'ambito di programmi
approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in relazione ai
programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone
esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e solo nell'ambito di
programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al
Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il
parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto disposto
dalle norme vigenti";
b) il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187, è soppresso il secondo periodo.
3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 è
soppresso;
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un programma di
ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del
Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei princípi della
pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on Radiological
Protection) nonché delle indicazioni della Commissione europea
"Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in
medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con
allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere
notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni prima
dell'inizio della ricerca";
c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 è soppresso.
ART. 40.
(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia
di etichettatura dei medicinali per uso umano).
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1.
Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della
numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a
lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29
febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5
aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese
successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente
periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del
predetto decreto. È istituita, presso il Ministero della salute, una
banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei
bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e
registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali
attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro
della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di impianto
e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso alla stessa. I
produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il
codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la
relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al
pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero
identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi
comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la
destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale;
le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il
numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei
pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti
ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo
di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto
farmaceutico. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutte le confezioni di
medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi
a quanto disposto dal presente comma. La mancata o non corretta
archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli
stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto
ministeriale previsto dal quarto periodo del presente comma comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
9.000 euro".
2. Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 41.
(Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in base ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo
n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai
nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto,
da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
ART. 42.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2
e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2,
ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo articolo 2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovrà provvedersi nei
limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2, comma
1, lettera d).
ART. 43.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2
e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per il recepimento
della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità,nel rispetto
dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di
elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni
realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a)
siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti ubicati
sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità da fonti
rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione
ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in
Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul
territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i
princípi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che
favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per
la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato,
regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del
regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la
frazione non biodegradabile;
f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori entrate
a carico del bilancio dello Stato.
ART. 44.
(Installazione di generatori di calore).
1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso.
ART. 45.
(Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del
presente decreto o successivamente" sono sostituite dalle seguenti:
"del 1° luglio 1998 o successivamente".
ART. 46.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto).
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente
attività di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro
dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca
occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le
prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
ART. 47.
(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della
navigazione concernenti le licenze di volo).
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione,
è aggiunto il seguente:
"Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo,
terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di studio".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo
51 sono abrogate;
b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo
52 sono abrogate;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 è
abrogata;
d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 è
abrogata;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 è
abrogata;
f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 è
abrogata;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole:
"e del diploma di scuola media superiore" sono soppresse;
h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 è
abrogata.
ART. 48.
(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione
è inserito il seguente:
"I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da
operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul
territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere
preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di
appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi
necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento
del servizio".
ART. 49.
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli).
1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che
modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e
88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di
informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di
chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi
pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo incaricato di
risarcire le persone lese;
c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di
indennizzo il carattere di sussidiarietà;
d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del
mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle già previste per il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non
abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis,
paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la
funzione attribuita a tale rappresentante.
ART. 50.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di
prodotti e tecnologie a duplice uso).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, e
del Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei princípi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio,
del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonché agli
accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il
termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso,
coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni,
modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e
la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi
di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto
per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi
nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE) n.
1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princípi e
criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.
ART. 51.
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Princípi generali sulle trasmissioni
transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive appartenenti
a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana
ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del
30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento
giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive
destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà
di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti
ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata
dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre
la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di
violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi
precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che
contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a
tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su
differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e
notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non
inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente
televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei
provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non
possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse
acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto
comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per
la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare
una parte importante del pubblico residente in tale Stato della
possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente
accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di
pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le
modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato,
quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee".
ART. 52.
(Disposizioni in materia di televendita).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Televendita). - 1. È
vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la
televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e
deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un
prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o
altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni
pericolose".
ART. 53.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli
elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto
rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono
stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o
di lettera di invito".
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 1997, n. 116, è abrogato.
ART. 54.
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, è autorizzato a destinare, a valere sulle proprie
disponibilità finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro
annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio,
di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione
europea, nonché per lo studio di particolari problematiche connesse con
il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni
esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in
relazione ai loro interventi.
2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di
rotazione di cui al comma 1 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e
statali previste per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive,
il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento del programma.
3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma
2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli
stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito
delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.
ART. 55.
(Istituti di moneta elettronica).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in
materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis) "istituti di moneta elettronica": le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia
memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di
fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come
mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta
elettronica";
c) dopo il Titolo V è inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
ART. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica). - 1.
L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti
di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente
l'attività di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione
immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia,
gli istituti possono svolgere altresí attività connesse e strumentali,
nonché prestare servizi di pagamento; è comunque preclusa la concessione
di crediti in qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di
moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede
legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere
all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al
valore nominale della moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante
versamento su un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese
strettamente necessarie per l'effettuazione dell'operazione. Il contratto
può prevedere un limite minimo di rimborso non superiore all'importo
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
ART. 114-ter. - (Autorizzazione all'attività e
operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività
quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti
di moneta elettronica si applicano altresí i commi 2, 2-bis e 3
dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un
altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli
articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica
con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in
Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.
ART. 114-quater. - (Vigilanza). - 1. Agli
istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per
l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per
l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV;
nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli
istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie
previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia
può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata
gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali o
altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base
consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un
limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire
lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a
promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.
ART. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La
Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica
dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando
ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare massimo
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti
controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre
funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o
distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e
da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di
imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto
rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi
contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale della
moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore
all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina
comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma
1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento";
d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g),
dopo le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte le seguenti:
"degli istituti di moneta elettronica";
e) dopo l'articolo 131 è inserito il seguente:
"ART. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta
elettronica). - 1. Chiunque emette moneta elettronica senza
essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto
dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis è sostituito dal seguente:
"ART. 132-bis. - (Denunzia al pubblico ministero) -
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta
del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta
elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131,
131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC)
possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile";
g) all'articolo 133:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Abuso di
denominazione)";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione
"moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a
soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle
banche";
3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la parola:
"banche" sono aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di
moneta elettronica";
h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e
3," è inserita la seguente: "114-quater,".
ART. 56.
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in
materia di istituti di moneta elettronica:
a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) istituti di moneta elettronica";
b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
la parola: "m)" è sostituita dalla seguente: "m-bis)";
c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le
parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti:
"gli istituti di moneta elettronica,".
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle
specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità
medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000,
che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta
sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda
i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del
plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001,
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini
di paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva
76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei
crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore
aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva
66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica
l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V
e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE,
nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE
del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego
di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto
pubbliche).
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999,
che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e
dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni
e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano
gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti
al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000,
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000,
che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere
i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000,
relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti
dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione
della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF),
European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che
possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001,
che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al
sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e
93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica,
architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001,
recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per
quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati
di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive
vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto
della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
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