pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002
(*) Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Misure urgenti per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale
1. Al fine di evitare il pericolo di
interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio
nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale,
sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di
modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati
opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4,
costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione
interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto
ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende
l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di
competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici
territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria
si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il
termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta,
comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica
le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto
proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il
quale l'iniziativa è realizzata. Per il
rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere
motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere
di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto
del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1
comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore
portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante
urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma
1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio
ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attività
produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un
comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle
disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della
nuova potenza installata.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo
procedimento, su dichiarazione del proponente.
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei
territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono
comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.
5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia
dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas,
alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva
superiore a 300 MW. Restano fermi gli
obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle
convenzioni in essere.
5-bis. Le disposizioni del presente decreto
si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti
di autonomia e con le relative norme di attuazione.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.