"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del
27 Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 197
Art. 1.
(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni
relative)
1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno
finanziario 2004, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e
ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato,
in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l’anno 2004 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese
già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze
relative all’attività di controllo della predetta gestione sono esercitate
dall’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione
delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2004. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì,
autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende
autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente
comma.
3. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall’Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell’articolo 6, comma 2,
dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l’anno finanziario 2004,
rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a
ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata
superiore a ventiquattro mesi.
5. Il SACE è altresì autorizzato, per l’anno finanziario 2004, a rilasciare
garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti
indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell’ambito
della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico»
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi
alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti
nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d’ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la
riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale»
(investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723 milioni di
euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro,
10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine
quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare in
applicazione del disposto dell’articolo 12, commi primo e secondo, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte,
nell’ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di
responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte,
rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo
9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell’elenco n. 4, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli
Stati membri dell’Unione europea sono versati nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri
prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo)
dello stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del regime
delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio,
del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è
imputata nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie Unione
europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria
denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e
dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell’anno 2004 ai fini della
correlativa spesa da imputare nell’ambito dell’unità previsionale di base
sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» e «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al
termine dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei
contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da
istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche
ed in enti pubblici non economici, iscritti nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri
comuni); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle
regioni a statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi);
Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale
di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree
sottoutilizzate, iscritto nell’unità previsionale di base «Aree
sottoutilizzate» e Fondo destinato al finanziamento della ricerca
scientifica, eccetera, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Fondo per agevolare l’innovazione tecnologica» (investimenti); Fondo da
ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici, iscritto nell’unità previsionale di base «Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti
Fondi.
14. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222, l’utilizzazione dello stanziamento dell’unità previsionale di base «8
per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004 è stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base
«Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, delle somme
affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui
all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione
dell’articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla assegnazione all’unità previsionale di base
«Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004
delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del
medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base
«Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2004, delle somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria
in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Fondo
sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 delle somme
versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il
riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive
variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire
tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori
finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente
ai progetti immediatamente eseguibili di cui all’articolo 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Progetti immediatamente
eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
«Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del
fondo iscritto nell’unità previsionale di base «Calamità naturali e danni
bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
«Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di
cui all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell’articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell’ambito della unità previsionale
di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi,
recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità
«Tesoro» (Ministero dell’economia e delle finanze) dello stato di previsione
dell’entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini
di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Presidenza del
Consiglio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro
di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nell’ambito dell’unità previsionale
di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza
del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2004, delle
somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo
con l’Unione europea.
23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per
l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l’attuazione dei referendum, dall’unità previsionale di
base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 alle
competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo
Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,
degli affari esteri e dell’interno per lo stesso anno finanziario, per
l’effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per
lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a
missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni
di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed
acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre
esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
25. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, a trasferire per l’anno 2004 alle unità previsionali di
base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi
anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a
totale o parziale carico dello Stato.
26. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero
degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da
mantenere in servizio di prima nomina, per l’anno finanziario 2004, è
stabilito in 150.
27. Nell’elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono
effettuarsi, per l’anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986,
n. 831, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese generali
di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
28. Per l’anno 2004 l’Amministrazione dei Monopoli di Stato è autorizzata ad
accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai
sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell’economia e
delle finanze (Appendice n. 1).
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2004 occorrenti per l’attuazione delle
norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in relazione all’istituzione e al funzionamento delle agenzie
fiscali.
30. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio
idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano in relazione all’articolo 86 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e
cassa, tra l’unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale»
e l’unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle
Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR),
istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
33. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare
alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le
somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.2.43
«Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai
fini dell’utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni
pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche
disposizioni legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative
alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità
«Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, sono mantenute nel conto dei
residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini
della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la
prosecuzione della gestione di competenza.
35. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante
riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall’articolo 5
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività
produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle attività produttive, per l’anno finanziario 2004,
in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con
imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti»
e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del
centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell’entrata
sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, nello specifico fondo
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo investimenti – incentivi
alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità
«Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive,
in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo
per l’innovazione tecnologica.
3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di
previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario
2004.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per l’anno finanziario 2004 delle somme affluite
all’entrata in relazione alle spese da sostenere per l’attuazione della
legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive per l’anno finanziario 2004 delle somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2, comma 3, della legge 28
dicembre 1991, n. 421, nonché all’articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a
seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività
produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del
1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno
finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n.
4).
2. Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 514, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 127 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2004, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per
l’anno finanziario 2004, sono stabilite in conformità degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi
di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli
Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché
le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme
prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi
stessi.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) all’entrata del bilancio dello Stato, in
termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività
sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e
internati nell’ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento,
assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e
«Funzionamento», di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione
penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità
«Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia
per l’anno finanziario 2004.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero degli affari esteri, per l’anno finanziario 2004, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il
bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno finanziario
2004, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
(Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva
77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno
finanziario 2004 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono
state versate.
4. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dell’Istituto
agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto
di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all’entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l’anno finanziario 2004.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta
estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti
valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e
che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il
relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello
Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del
Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero medesimo per l’anno finanziario
2004, per l’effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto,
manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e
consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all’estero, ad
acquisto di mobili, suppellettili e macchine d’ufficio, nonché alla
sicurezza ed all’acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su
proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in
termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità
previsionali di base 9.1.1.0 – Funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di
sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri,
relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo
determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per
l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell’ambito
delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di
personale», «Fondi da ripartire per l’operatività scolastica» e «Scuole non
statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari
economico finanziari» dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l’anno finanziario 2004, è comprensiva delle somme per il
finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi
finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella
misura massima di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia
cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione, all’unità previsionale di base «Ricerca
scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione,
coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività
produttive.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari»
(Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione
dell’entrata per l’anno 2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, per le spese relative all’educazione fisica,
all’attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di
infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa
civile» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno
finanziario 2004.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell’interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di
responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per
l’anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui
all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento».
4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l’impegno e il
pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 2004, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell’interno
(Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine
del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell’elenco n. 1,
annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
dell’entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l’anno finanziario
2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di
tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze
derivanti dall’attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985,
n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’anno
finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n.
9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno
finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n.
10).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello
stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 634, concernente la disciplina dell’utenza del servizio di
informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie
di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2004, ai sensi
dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di
cui alle lettere a) e c) dell’articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di
complemento, di cui alla lettera b) dell’articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da
mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole
sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2004, è fissato in 229
unità.
5. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di
porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno
finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli
articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto
nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di
porto» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e
contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio
1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in
conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero
della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione
alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed
esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche,
materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza
dei porti e delle caserme, di cui all’unità previsionale di base «Mezzi
operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno
finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo
36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e
successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,
su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il
fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla gestione
finanziaria degli interventi previsti dall’articolo 3 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità
previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle comunicazioni, per l’anno finanziario 2004, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto
specialisti in servizio nell’Esercito, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare, ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 gennaio
1952, n. 15, è fissato in termini di forza media, nell’anno 2004, come
segue:
a) Esercito n. 12.183;
b) Marina n. 3.000;
c) Aeronautica n. 2.267.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da
mantenere in servizio come forza media nell’anno 2004, ai sensi
dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e c) dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215:
1) Esercito n. 519;
2) Marina n. 470;
3) Aeronautica n. 340;
4) Carabinieri n. 504;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di
cui alla lettera b) dell’articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 210;
3) Aeronautica n. 132;
c) ufficiali ausiliari delle forze di
completamento di cui alla lettera d) dell’articolo 21, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 74;
2) Aeronautica n. 10.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali
dell’Accademia dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 6, comma 1-bis,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l’anno 2004,
in n. 102 unità.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell’Esercito in ferma volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo comma,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno 2004, in n. 1.418
unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi
militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma
dell’articolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come
sostituito dall’articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata,
per l’anno 2004, in n. 1.080 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Aeronautica in
ferma volontaria a norma dell’articolo 27, ultimo comma, della legge 10
giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l’anno 2004,
in n. 626 unità.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario,
per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per
l’anno 2004, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.
9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi
internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture
multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento),
dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per
l’anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma
dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello
Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico
delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali»
(interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate
dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza
delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero
della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per
l’anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli
articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti
militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all’articolo 7
della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell’unità previsionale di
base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e
affari finanziari» e nell’unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Arma dei Carabinieri».
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno
finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n.
13).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni, dell’articolo 77 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché per l’attuazione del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione
dell’amministrazione centrale.
3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente
modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il
piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto
capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, per l’anno finanziario 2004, le variazioni compensative di
bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica
della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l’anno finanziario 2004 il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno medesimo, delle
somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base «Interventi
diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata
all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa,
nell’unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e
forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento della
qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale.
6. Ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e
18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per
l’orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità
«Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
8. Per l’anno 2004, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità
previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale
dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno
finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n.
14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle
spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all’unità previsionale di base
«Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute si applicano, per l’anno finanziario 2004, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno
finanziario 2004 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali
degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della
salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute, per l’anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle
attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base
«Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero
della salute, in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per
l’anno finanziario 2004, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute
per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di
educazione sanitaria del Ministero stesso, dell’Istituto superiore di sanità
e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
nonché per le finalità di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n.
362.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della
salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute per l’anno finanziario 2004, i fondi per il finanziamento delle
attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell’unità
previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di
pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla
legge 1º aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
dei Ministri della salute, dell’interno e della difesa è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell’interno e della
difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di
monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati
nell’area Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle
sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell’unità previsionale
di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di
responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della
salute per l’anno finanziario 2004.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1. È approvato, in euro 654.485.845.915 in termini di
competenza ed in euro 674.644.224.011 in termini di cassa, il totale
generale della spesa dello Stato per l’anno finanziario 2004.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il
quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2004, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per l’anno finanziario 2004, le spese considerate
nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le
quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per
competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla
presente legge.
2. Per l’anno finanziario 2004, le spese delle unità
previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle
quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate
nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli
nell’ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle
pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con
propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle
capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della
razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto
per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di
Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l’anno
finanziario 2004, in conformità delle tabelle allegate al decreto del
Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall’unità
previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di
sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, alle pertinenti
unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire
alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo
126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione di quanto disposto
dall’articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l’editoria.
7. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa
centrale ed orientale, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in
termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle
disponibilità finanziarie per settori e strumenti d’intervento.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate
all’attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di
quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica
amministrazione.
9. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale, delle amministrazioni pubbliche – compresi quelli di cui ai
decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni – il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuazione dei
centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione, la modifica e la
soppressione di unità previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio 2003 ed
in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione
di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono
essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di
responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli
di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente
alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e
per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di
responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese
concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le
spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante
riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle
amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli
accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2004,
relativamente ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile
dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla
chiusura dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere
utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle
amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla
Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a
carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di
previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio
dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato
dalle amministrazioni statali, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento»,
per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di
responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’acquisto di immobili, anche attraverso la locazione
finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero, di competenza del
Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le
variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari
esteri.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all’articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti
legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
predetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base anche di
nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati,
provvede alla verifica delle risorse di cui all’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con
il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai
contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 12, del
contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142
del 21 giugno 2001, concernente l’assegnazione temporanea di personale ad
altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del
trattamento economico al personale comandato a carico dell’amministrazione
di destinazione.
21. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, concernente il Fondo investimenti, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione
tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di
previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal Ministro competente.
22. Per l’anno finanziario 2004, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore
flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l’altro, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio
2002, n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro
competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e
alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della
spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge.
23. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
24. Per l’anno finanziario 2004, le unità previsionali di base e le funzioni
obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla
presente legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell’articolo
4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006,
nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Tabella A
Unità previsionali di base del bilancio di
previsione dello Stato per l’anno 2004 per le quali il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra
loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap.2214, 2215,
2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap.2230, 2231 e
2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap.2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su
mutui» (cap.2256 e 2263);
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap.2700);
4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap.2746); 4.1.2.8
«Risorse proprie Unione europea» (cap.2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi
sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap.3100);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap.3811 e
3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap.4015);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap.3810,
3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap.4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia
di servizio» (cap.7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211
e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.7300 e
7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap.7321 e 7322) e Giustizia
minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.7400 e 7401); 5.2.3.2
«Attrezzature e impianti» (cap.7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 1.1.1.0
«Funzionamento» (cap.1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento»
(cap.1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0
«Funzionamento» (cap.1170); Ispettorato generale del Ministero e degli
uffici all’estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap.1201); Personale: 5.1.1.1
«Uffici centrali» (cap.1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio:
6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap.1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0
«Funzionamento» (cap.1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1
«Uffici centrali» (cap.1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0
«Funzionamento» (cap.2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1
«Uffici centrali» (cap.2401); Italiani all’estero e politiche migratorie:
11.1.1.0 «Funzionamento» (cap.3001); Affari politici multilaterali e diritti
umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap.3301); Cooperazione economica e
finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap.3601); Istituto
diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap.3901); Paesi dell’Europa:
15.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0
«Funzionamento» (cap.4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente:
17.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4201); Paesi dell’Africa Sub Sahariana:
18.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4301); Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del
Pacifico e l’Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione
europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4501);
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all’estero»
(cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2
«Istituzioni scolastiche e culturali all’estero» (cap. 2502 e 2503).
Tabella B
Unità previsionali di base per le quali si applicano
le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell’articolo 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap.7415).
Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap.7941).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di
servizio» (cap.8054 e 8055);
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e
portuali» (cap. 7841);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.7341);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici»
(cap.7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca
scientifica» (cap.7200);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 1.2.3.1
«Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap.7000).