Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica
degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in
materia di difesa d' ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale
per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali
pubblicata nella G.U. n. 177 del 30 Luglio 2004
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, concernente
permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e
proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati
personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del
30 luglio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno
2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004».
1-bis.
Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data
devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le
elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.
Art. 2.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno
2005.
Art. 3.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono
apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 180, comma 1, le parole:
«30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»; b)
all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore
del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»; c)
all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge. |