Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, recante interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica
pubblicata nella G.U. n. 178 del 31 Luglio 2004 Suppl.
Ord.
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante
interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del
30 luglio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono fra doppia parentesi
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
riportate tra i segni (( ... ))
Art. 1.
Interventi correttivi di finanza pubblica
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di
euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse
disponibili, gia' preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al
finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo
per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche
degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli
strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte e da disporre per
gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative
in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' per quelle
relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui
al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno
2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di
programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di
programma, e' ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette
somme sono prelevate dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo
innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo
perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge
1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono
superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo
monitoraggio il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al
Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno
2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano
rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza
nazionale»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche
per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in
violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai
fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel
contratto. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con
popolazione fino a 5.000 abitanti. ))
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di
beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il
contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale
attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.»"
5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1.
Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196,
197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre
che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.»"
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni
di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli
importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria
flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita' di disporre
variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare,
dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10,
11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto
capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003,
con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla
cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi
internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo
per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese
di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in
misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli
importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si
applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi
correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le universita', gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del
15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti
rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve
essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di
revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di
capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive
per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di
cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per
legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta
del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Gli organi di controllo
e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta
applicazione del presente comma. (( Il limite di spesa stabilito dal
presente comma )) puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione
di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo
ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi
intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna
provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e
servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a
diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore
alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta
del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni
all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese
di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
inclusi quelli ad alto contenuto di professionalita' conferiti ai sensi del
comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si
applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del
comma 9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. ((
Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino
al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di
stabilita' interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con
riferimento alle spese che siano gia' state impegnate alla data di entrata
in vigore del presente decreto. ))
12. Al fine di potenziare l'attivita' di formazione dei
pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore
della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di
formazione svolgono prioritariamente la loro attivita' a favore dei predetti
dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli
enti locali, per l'espletamento dell'attivita' di formazione utilizzano
prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di
documentata impossibilita' di fare ricorso alle stesse, possono affidare
all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale
attivita', nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di
servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica
ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello
praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme
vigenti in materia di formazione del personale della scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le
seguenti:
«come contributo pluriennale per la realizzazione di
investimenti (( e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative )), includendo nel costo degli stessi anche gli oneri
derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».
Art. 1-bis.
(( Ulteriori interventi correttivi ))
(( 1. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di
funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per
l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base relative a consumi
intermedi del medesimo stato di previsione. ))
(( 2. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 282,5 milioni di
euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del
Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unita'
previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti. ))
(( 3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro. ))
(( 4. Lo stanziamento del Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementato, per
l'anno 2004, di 50 milioni di euro. ))
(( 5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione
civile e' incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro. ))
(( 6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente: «Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto
della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si
applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei
finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio». La
disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in
base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. ))
(( 7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di
abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in
luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del
periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a
quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni
apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ))
(( 8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili
diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non
ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis )) all'articolo 1 della
tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
(( 9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da
effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e'
elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate
nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601. ))
(( 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono
apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3),
e' aggiunto il seguente: ))
(( "3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia,
con modalita' telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti
gli effetti, le marche da bollo." ));
(( b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, e' aggiunto
il seguente: ))
(( "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del
contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche
tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento
telematico con la stessa Agenzia" ));
(( c) all'articolo 39: ))
(( 1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
"Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i
rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri
distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori
bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante
le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche'
le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali" ));
(( 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: ))
(( "Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato: ))
(( a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati
prelevati nell'anno, nella seguente misura: ))
(( 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per
cento; ))
(( 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; ))
(( 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri
1) e 2): del 2 per cento; ))
(( b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del
contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), nella misura
stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo";
))
(( d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: ))
(( 1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle
seguenti: "euro 11" ));
(( 2) all'articolo 1: ))
(( 2.1) nel comma 1-bis, le parole: «lire 320.000» sono
sostituite dalle seguenti: "euro 176"; ))
(( 2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32» sono
sostituite dalle seguenti: ))
(( "a) se presentate da ditte individuali, euro 32; ))
(( b) se presentate da societa' di persone, euro 45; ))
(( c) se presentate da societa' di capitali, euro 50"
));
(( 3) all'articolo 6:
(( 3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole:
«per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le
rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole:
"per mille"; ))
(( 3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni
milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva
aliquota di imposta "100" e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille"; ))
(( 4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le
parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive
aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni
anno"; ))
(( 5) all'articolo 14, comma 1, le parole: "quando la
somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a
lire 250.000", nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000"
sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera
euro 129,11" e "euro 1,29"; ))
(( 6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole:
"per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo
di lire "100" e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille"; ))
(( 7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1,
lettera a). ))
(( 11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in
euro 1032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede: ))
(( a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10; ))
(( b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali». ))
Art. 2.
Disposizioni in materia fiscale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle
predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e'
inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma
e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere
computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei
contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti
al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la
percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il
medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
entro il 30 novembre 2004, in misura (( pari allo 0,30 per cento )) delle
riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione
scade anteriormente al 12 luglio 2004".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle
lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti:
«i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto e' calcolato
applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il
versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio e' effettuato in
occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del
saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai
commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal
comma 1".
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il
versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data
predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del
versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo
1985, n. 76, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono
stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio
e al 1° luglio di ogni anno.".
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei
prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai
dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento
successivamente" (( sono sostituite dalla seguente: "2004". ))
Art. 3.
Disposizioni in materia di finanza regionale
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
"21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere
all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati
entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di
quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso
all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge
di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti
da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione
effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione
della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi
variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i
finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto
se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad
acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".
2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni
sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi
del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle
misure definite alla predetta data.»;
b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal
seguente: "3. Alla determinazione (( delle aliquote e compartecipazioni ))
per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004
sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si
provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni
sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto
anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare
preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle
singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il
parere.";
c) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal
seguente: "2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui
agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli
oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.";
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "triennio
2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2004". 3. Le
operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle
province autonome a favore di enti o societa' possedute, anche
indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51
per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.
Art. 4.
Misure per agevolare la costituzione di fondi
d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici
1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "conferendo", sono
inserite le seguenti: "o trasferendo";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, (( dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., )) ai
fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili
conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche
ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi
derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo
siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli
stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del
demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di
durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni
fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri
di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al
diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,
n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato anche con
quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonche' quelle
relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti,
contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti ai predetti
apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione
ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni,
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le
cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni
anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o
diritto.".
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la parola: "adibiti" sono
inserite le seguenti: "o comunque destinati";
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: "da
ripartire";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli
immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo
dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.".
Art. 5.
Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in
materia di definizione di illeciti edilizi
1. In esecuzione della sentenza della Corte
costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal
comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. (( Il termine indicato nel primo
periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato
articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la
normativa applicabile e' quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269
del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. ))
Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio
2004" sono sostituite dalle seguenti: (( "tra l'11 novembre 2004 e il 10
dicembre 2004"; ))
2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";
b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";
c) al comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004"
sono sostituite dalle seguenti: (( "tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre
2004"; ))
d) al comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30
settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le
parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30
settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il",
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".
(( 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio
dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi
presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a
tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al
comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano,
comunque, salvi gli effetti penali. ))
(( 2-ter. Per le domande relative alla definzione di
illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva
diversa statuizione, piu' favorevole, delle predette leggi regionali. ))
(( 2-quater. Le somme versate dai richiedenti la
definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono
essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il
31 dicembre 2004. ))
(( 2-quinquies. Per consentire il completamento degli
accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate,
relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in
relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche
economiche delle concessioni e delle attivita' economiche ivi esercitate, e
all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge m.
326 del 2003, e successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004.
))
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
----> Vedere Tabella da pag. 39 a pag. 58 della G.U. <---- |