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Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
pubblicata nella GU n. 302 del 27 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.
187 testo in vigore dal: 11-1-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi di riordino, coordinamento
e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e
materie, anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli
esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la
valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale
integrata (IPPC);
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le
materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi' i criteri direttivi
da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di
entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari
provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione
ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme
tecniche, individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta'
regolamentare e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma
dell'articolo 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche
comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi
dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il
proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi
dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla
presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui
al comma 8, lettera c), i predetti schemi devono altresi' essere corredati
di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4
ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione
del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e
con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla
data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte
del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti
legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi
su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali
modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche
testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei
principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni
delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le
relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta',
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della
qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana,
dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della
promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e
mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei controlli
ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di violazione delle
disposizioni a tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e
degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o
fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale,
l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come
definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
nonche' il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti
le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello sviluppo, anche
attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di
garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale
modo alla competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando
fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di
correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del
principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la tempestivita' e l'efficacia dei
piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le
procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo
sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il
miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia ambientale anche mediante
il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio,
amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia o di notificazione in materia ambientale.
Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati
anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche
procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del
sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale,
nonche' alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella
ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie
imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme
EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative
negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo
le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
prevedendo, ove possibile, il ricorso all' autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche utilizzando tecniche
di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario,
mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi
e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne
la quantita' e la pericolosita'; semplificare, anche mediante l'emanazione
di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti
speciali, anche al fine di renderne piu' efficace il controllo durante
l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli
obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche
utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli
stessi, nonche' il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento
della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2000, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme
previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle
produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena
operativita' delle attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale
transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di volontarieta' per
l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di
adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione
del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo
smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata
tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al
presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del
soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi
nel casti in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro
quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di
definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano
regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello
per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi
certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle
normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei
contratti di affidamento delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani, anche mediante una piu' razionale definizione dell'istituto;
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva
autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di
sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti
costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al
potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei
prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie
private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti
contaminati, in applicazione della normativa vigente; definire le norme
tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti
urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente
nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle
aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei
siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che
le contaminazioni riguardino siti con attivita' produttive in esercizio
ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualita' ambientale dei
suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che
devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la
valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei
siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare; favorire la conclusione
di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni
interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in
sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato,
semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, al fine
di renderli rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico
favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso
e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi
diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena
attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito
territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza,
come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i
procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e
tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o sostituzione di
nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di
utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni
che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni
di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi premiali in favore
dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia
idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e
finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operativita' degli
organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del
suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani
settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici;
valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione
mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale
dell'attivita' di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi
di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle
situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari
delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di
dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di
bacino; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e
delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche
mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore
disponibilita' della risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il
procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione
con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali
coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere,
nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volonta' delle
popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di
territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante
inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio;
articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di
salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire
lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le
diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree
protette; favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle
aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la
conclusione di accordi di programma con le organizzazioni piu'
rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo
sviluppo economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei
parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla
pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco
o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte
in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni
parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali,
provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla
disciplina di cui all'articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312
del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985;
armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle
convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la
conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni amministrative per danno
ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle
sanzioni medesime; rivedere le procedure relative agli obblighi di
ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
autorita' competenti e il risarcimento del danno; definire le modalita' di
quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti
che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che
assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della
qualita' dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia
di VIA e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
semplificare, anche ì mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure
di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto
dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure
di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare;
introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto
delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il
completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di
coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere
l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali,
regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai
nuovi impianti, individuando le autorita' competenti per il rilascio
dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori
assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le
procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad
entrambe le procedure, al fine di' evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse
autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di
applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996,
ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione
delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le
emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/ 81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali
sottoscritti in materia, prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli
impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o
alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta
in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando
sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati verdi previsti
dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle
attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e
carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle
emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro
composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4,
paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi
impianti di combustione esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b)
ed f) del comma 9, si intendono norme generali regolatrici della materia i
principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio si avvale, per la durata di un anno, di una
commissione composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti fra
professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca
ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della
delega.
12. La commissione di cui al comma 11 e' assistita da una segreteria
tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato e composta
da venti unita', di cui dieci scelte anche tra persone estranee
all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di
supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di
cui ai commi 11 e 12, e' disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e
il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
18, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti
ai predetti componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme
di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle
associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la
tutela dei consumatori.
15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro
mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori
della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e sensibilizzare
l'opinione pubblica, in merito alle modifiche legislative conseguenti
all'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro
per l'anno 2004.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la spesa di 800.000
euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per l'anno 2005. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
dei commi 17 e 18.
20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del
Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la partecipazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di
natura urbanistica, non sia piu' esercitabile il diritto di edificare che
sia stato gia' assentito a norma delle vigenti disposizioni, e' in facolta'
del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del
territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilita' a fini
edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21,
la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la
contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal
vincolo sopravvenuto.
23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente strumento urbanistico
che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare
di cui al comma 21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce
titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il
vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della
normativa vigente, il titolare del diritto di edificare puo' richiedere
l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di
edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, e' computata
ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
25. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che
disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono
individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti
come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di
consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attivita'
siderurgiche e metallurgiche, nonche' le modalita' affinche' gli stessi
siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello
dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per
attivita' siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis),
dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta
dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si
disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non
conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero
o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo
all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono
riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da
operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di
Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti con le modalita' specificate al comma 28.
28. E' istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di' cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le
imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di
recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C annesso
al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime
secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle
condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione e' effettuata
a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera
interessata, accompagnata dall'attestazione di conformita' a tali condizioni
e norme tecniche rilasciata dall'autorita' pubblica competente nel Paese di
appartenenza. Le modalita' di funzionamento della sezione speciale sono
stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione
l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata
dall'attestazione di conformita' dell'autorita' competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche:
rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e
rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre. specifiche
nazionali e internazionali, nonche' i rottami scarti di lavorazioni
industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo,
esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime
caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti
anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando
anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento
di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attivita'
di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve
essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica
dei siti dell'Albo previsto dall'articolo 30, nonche' nella categoria delle
opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A
annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e' aggiunta la
seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non
pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita'
elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma
1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell' artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia
elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 del 12 marzo 2002";
c) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di
rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B,
la responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e'
esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di
cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni
di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le relative modalita'
di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio";
d) all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al
comma 29, lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato
ad apportare le modifiche e integrazioni al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, finalizzate a consentire il
riutilizzo della lolla di riso, affinche' non sia considerata come rifiuto
derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a
prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attivita' di recupero della
polvere di allumina, in una percentuale dall' 1 al 5 per cento nella miscela
complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;.
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti
interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella localita' denominata
Punta Perotti nel comune di Bari, il direttore generale per i beni
architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle
opere abusive gia' confiscate a favore del comune con sentenza penale
passata in giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il
termine di sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove
occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore
inerzia del comune, nonche' il mancato esercizio del potere sostitutivo da
parte della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi a
tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa
convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il Ministero per i
beni e le attivita' culturali si avvale delle anticipazioni e delle
procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Per le medesime finalita', possono essere utilizzate le somme
riscosse ai sensi del comma 38, secondo periodo, nonche', previa intesa tra
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e la regione Puglia, le
somme riscosse dalla regione ai sensi dell'articolo 164 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi dell'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la
regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede
all'elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione
paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali interventi la regione o i
comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'articolo 167
del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate dalla
regione.
35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o della regione
interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi realizzati da
sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le procedure e le modalita'
di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non
provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorita'
competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla
demolizione avvalendosi delle modalita' operative previste dall'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito
di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e il Ministero della difesa.";
b) all'articolo 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonche' per
effetto dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante:
"Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono
utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui
al comma 3, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e
delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della
rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a
cio' destinate dalle amministrazioni competenti.";
c) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori
di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse
pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo
142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi,
ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria
superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorita'
amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le
procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter
presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo
ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro
il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti
a vincoli paesaggistici' da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la
condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30
settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformita' da essa,
l'accertamento di compatibilita' paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata,
comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica
alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se
diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra
quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica,
ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto
paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n.
42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorita'
amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al
precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di
cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera
b), numero 1), e' utilizzata in conformita' a quanto disposto dall'articolo
167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi
del comma 37, lettera b), numero 2), e' riscossa dal Ministero dell'economia
e delle finanze e riassegnata alle competenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali per essere utilizzata per le finalita' di cui al comma
33 e al comma 36, lettera b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile
o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento
di compatibilita' paesaggistica all'autorita' preposta alla gestione del
vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorita'
competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.
40. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole:
"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente".
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento delle Autorita' di
bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una specifica unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei,
alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali
gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti
interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituita, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria
tecnica composta da non piu' di ventuno esperti di elevata qualificazione,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale ne e' stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il
funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata la spesa di 450.000
euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di
euro a decorrere dall'anno 2006.
43. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del comma 42 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
del comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in
materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualita' dell'aria,
anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto
ambientale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si provvede quanto a 50
milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
47. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
del comma 46.
48. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore
del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti
di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree
montane".
49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di
una maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico degli enti
locali nel coordinamento delle attivita' a livello locale nelle aree marine
protette, negli scavi portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di
sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, e' autorizzata per
il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000 euro annui.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto a
7,5 milioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e' delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di emergenza e per la
bonifica dei terreni e delle falde delle aree ex depositi POL della Marina
Militare, zona "Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica Militare, zona
"Vecchia delle Vigne", nell'ambito dell'attuazione del piano intermodale
dell'area Flegrea, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2003, di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2005.
53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto a 4
milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 10 milioni
di euro per l'anno 2004 e a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
54. Il Ministro delIeconomia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
dei commi 51 e 53. |