freccia_up.gif (901 byte)lavori parlamentari


Il seguente glossario indica e chiarisce i termini più comunemente utilizzati nella rubrica.

Cliccare sulla iniziale del termine da cercare:



Fonti
:
Anton Paolo Tanda, "Dizionario Parlamentare", Ed. Colombo 1987;
Vittorio di Ciolo e Luigi Ciaurro, "Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica", Giuffrè editore 1994;
"Manuale delle norme per l'attività parlamentare", Camera dei Deputati, 1996;
"Glossario parlamentare", del Sito Internet del Senato della Repubblica ;
Regolamento Camera dei Deputati, Regolamento Senato della Repubblica.

 

 

 

 

A

  lavori parlamentari - glossario

 

ABBINAMENTO (vedi Testo unificato)

ASSEGNAZIONE: i Presidenti di Camera e Senato assegnano alle Commissioni, in sede referente, gli argomenti sui quali queste dovranno poi riferire all'Assemblea. Lo stesso progetto può essere assegnato ad altre Commissioni, in sede consultiva, perché esprimano il loro parere. L'assegnazione in sede legislativa (al Senato anche in sede deliberante) si ha quando le Commissioni procedono ad esaminare i progetti di legge e ad approvarli direttamente, al posto dell'Assemblea. Con l'assegnazione in sede redigente la Commissione esamina e redige un testo, riservando all'Assemblea l'approvazione dei singoli articoli (alla Camera) e la votazione finale (Camera e Senato).

AUDIZIONI (vedi anche Indagini conoscitive): le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni amministrative e di politica, in rapporto alla materia di loro competenza. Le Commissioni svolgono, inoltre, audizioni di soggetti particolarmente rilevanti nell'ambito di indagini conoscitive o di altri procedimenti.

 

C

  lavori parlamentari - glossario

"COLLEGATI" ALLA FINANZIARIA: i disegni di legge che il Governo presenta insieme ai disegni di legge finanziaria e di bilancio costituiscono, insieme a questi, la c.d. manovra di bilancio. I disegni di legge "collegati" affrontano normalmente questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e vengono esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla V Commissione (Bilancio). Sono "collegati" sia temporalmente, perché sono presentati insieme alla finanziaria, sia funzionalmente, perché sono considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica.

COMITATO RISTRETTO: la Commissione in sede referente, dopo l'esame delle linee generali di un progetto di legge, può nominare un comitato ristretto, formato proporzionalmente alla sua composizione, perché proceda alla formulazione di un testo degli articoli da sottoporre alla Commissione plenaria.

COMMISSIONI: le Commissioni permanenti sono costituite in modo da rispecchiare la composizione dell'Assemblea, su designazione dei Gruppi. Ciascuna si occupa di determinate materie. Sono 13 al Senato e 14 alla Camera. Su materie di pubblico interesse ovvero per l'esame di particolari disegni di legge possono essere costituite, rispettivamente, Commissioni di inchiesta e Commissioni speciali. Le Camere ricorrono alla istituzione di Commissioni formate da deputati e da senatori (Bicamerali) per l'esercizio di talune funzioni che esse ritengono di dover sottoporre ad un regime speciale (di vigilanza e controllo, di vigilanza e indirizzo). Le Commissioni bicamerali di recente istituzione sono quella per le riforme costituzionali, di attuazione della riforma amministrativa (attuazione legge n. 59/97), per la riforma del bilancio statale (legge n. 94/97), per la riforma fiscale (c.d. "Commissione dei Trenta" - legge n. 662/96).

COMMISSIONI RIUNITE: più Commissioni permanenti possono essere chiamate ad esaminare congiuntamente un progetto di legge.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI (CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO): è formata dai Presidenti di ciascun Gruppo parlamentare, è presieduta dal Presidente della rispettiva Camera, deve esservi invitato un rappresentante del Governo. Al Senato ne fanno parte anche i Vicepresidenti di Assemblea, mentre alla Camera essi sono sempre invitati a partecipare, ma non ne sono componenti. La Conferenza provvede alla formazione del programma e del calendario dei lavori.

CONSIGLIO DEI MINISTRI (vedi Governo).

COORDINAMENTO: nell'esame di disegni di legge particolarmente complessi possono essere approvate disposizioni che appaiono in contrasto fra loro o incompatibili, oppure possono essere approvati numerosi emendamenti, per cui la Commissione provvede ad elaborare delle proposte di coordinamento sottoposte alla votazione dell'Assemblea prima della conclusione dell'iter del progetto di legge.

COPERTURA FINANZIARIA: l'art. 81 della Costituzione prevede che ogni legge debba indicare i mezzi finanziari per compensare le nuove o maggiori spese, nonché le minori entrate, rispetto a quelle previste nella legge di bilancio.

 

D

  lavori parlamentari - glossario

DECRETI DELEGATI (DECRETI LEGISLATIVI): sulla base di leggi delega approvate dal Parlamento, il Governo emana provvedimenti aventi forza di legge. Per la loro entrata in vigore è necessario che il Parlamento verifichi che il Governo si sia attenuto ai principi e ai criteri di delega.

DECRETO-LEGGE: il Governo può adottare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, decreti con valore di legge, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento deve convertirli in legge entro 60 giorni. Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è assegnato contemporaneamente alla Commissione di merito e alla Commissione affari costituzionali per il parere sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione. Se il parere è contrario, l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi in merito e se conferma l'insussistenza dei requisiti, il ddl di conversione si intende respinto e il decreto-legge decade. Altrimenti il disegno di legge riprende il suo iter ordinario.

DISCUSSIONE GENERALE (vedi Iter legislativo)

DISEGNO DI LEGGE (vedi Progetti di legge)

DPEF (vedi Sessione di bilancio)

 

E

  lavori parlamentari - glossario

EMENDAMENTI: per emendamento si intende una proposta di modifica, soppressione o aggiunta di periodi, comma o espressioni, riferita ad un articolo di un progetto di legge in discussione; si considera emendamento anche la proposta di un articolo in aggiunta al testo articolato. Gli emendamenti devono attenersi alla materia oggetto del progetto di legge. Un emendamento può essere a sua volta modificato da un subemendamento, da votarsi prima dello stesso emendamento. Sia in Assemblea sia in Commissione è il rispettivo Presidente che decide sulla proponibilità (in quanto pertinenti alla materia) e ammissibilità degli emendamenti.

 

F

  lavori parlamentari - glossario

FIDUCIA: è il rapporto che intercorre fra ciascuna Camera e il Governo, venendo meno il quale il Governo ha l'obbligo di dimettersi. La fiducia viene accordata o revocata da ciascuna Camera mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Per la mozione di sfiducia è prevista una forma particolare, per cui deve essere sottoscritta da un decimo dei deputati o senatori e può essere votata non prima di tre giorni dalla sua presentazione. Il Governo può verificare la sussistenza del rapporto di fiducia durante la discussione di un progetto di legge ponendo la "questione di fiducia" sulla votazione di un particolare testo.

FINANZIARIA (vedi Sessione di bilancio)

 

G

  lavori parlamentari - glossario

GIUNTE: sia alla Camera che al Senato esistono, oltre alle Commissioni, altri organi collegiali che si occupano di materie particolari (regolamento, elezioni e immunità parlamentari, autorizzazioni a procedere e al Senato per gli affari delle Comunità Europee).

GOVERNO: i membri del Governo possono partecipare ai lavori parlamentari e sono obbligati ad intervenire se la loro presenza è richiesta. Ugualmente il Governo deve esser ascoltato ogni volta che lo richiede. Nel corso del dibattito sui progetti di legge un membro del Governo interviene a chiusura della discussione sulle linee generali ed esprime il suo parere in merito agli ordini del giorno e agli emendamenti presentati.

GRUPPI PARLAMENTARI: ogni parlamentare aderisce al Gruppo che rispecchia il suo orientamento politico; coloro che non dichiarano di aderire a nessun gruppo vengono iscritti al Gruppo Misto. Per la costituzione di un Gruppo è previsto un numero minimo di deputati (20) e senatori (10), a meno che il Gruppo non rappresenti un partito organizzato e ricorrano particolari requisiti previsti dai regolamenti. Ciascun Gruppo si costituisce con l'elezione di un Presidente ed è previsto un Comitato direttivo. I Gruppi assolvono funzioni ormai insostituibili ai fini dell'organizzazione e del buon funzionamento del Parlamento.

Al Senato sono presenti i seguenti Gruppi:
SDU - Sinistra Democratica - L'Ulivo
FI - Forza Italia
AN - Alleanza Nazionale
PPI - Partito Popolare Italiano
LNIP - Lega Nord per l'indipendenza della Padania
RC - Rifondazione Comunista - Progressisti
CCD - Centro Cristiano Democratico
CDU - Centro Democratici Unitari
RI - Rinnovamento Italiano e Indipendenti
Verdi - L'Ulivo
Misto: Misto-Aut.Ven., Misto-RSD, Misto-VdA, Misto-Fiamma, Misto-Sd'az, Misto-Fed, Misto-Rete, Misto-SVP, Misto-Pann, Misto-SI.

Alla Camera i Gruppi parlamentari sono indicati con le seguenti sigle:
SDU - Sinistra Democratica - L'Ulivo
FI - Forza Italia
AN - Alleanza Nazionale
PDU - Popolari e Democratici - L'Ulivo
LNIP - Lega Nord per l'indipendenza della Padania
RC - Rifondazione Comunista - Progressisti
CCD - Centro Cristiano Democratico
RI - Rinnovamento Italiano
Misto: misto - SI, misto - Segni, misto - verdi, misto - SVP, misto - CDU, misto - VdA, misto - LAM, misto - Rete

 

I

  lavori parlamentari - glossario

INCHIESTA PARLAMENTARE: su materie di pubblico interesse, le Camere possono disporre inchieste, svolte da apposite Commissioni che procedono alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Le Commissioni possono essere monocamerali e bicamerali; queste ultime sono in via ordinaria costituite con legge.

INDAGINI CONOSCITIVE: sono disposte dalle Commissioni nelle materie di loro competenza, per acquisire notizie, informazioni e documenti. Non dispongono degli stessi poteri previsti per le Commissioni di inchiesta, ma possono procedere all'audizione di rappresentanti del Governo e di altri enti, nonché di esperti e di chiunque possa fornire elementi utili ai fini dell'indagine. Se in entrambe le Camere si decide di svolgere una identica indagine, le Commissioni procedono di solito congiuntamente; l'indagine si conclude con l'approvazione di un documento.

INTERPELLANZA: consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. E' presentata dal parlamentare al Presidente della Camera di appartenenza e viene discussa oralmente secondo tempi precisi.

INTERROGAZIONE: domanda, rivolta per iscritto al Governo, per avere informazioni o spiegazioni su un particolare oggetto o per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare al riguardo. L'interrogazione può avere risposta orale in Aula, risposta orale in Commissione, oppure risposta scritta.

ITER: è il percorso che un testo compie presso le Camere. Ha inizio con la presentazione e l'assegnazione alla Commissione competente e si conclude con una votazione finale.

 

L

  lavori parlamentari - glossario

LEGGE COMUNITARIA: generalmente ogni anno il Governo predispone un disegno di legge per il recepimento di norme comunitarie, nel quale sono indicate le modalità con cui il Governo è delegato ad attuare in concreto le direttive o le raccomandazioni o altri obblighi comunitari.

LEGGE DELEGA (vedi Decreti delegati)

LEGGE DI CONVERSIONE (vedi Decreto-legge)

 

M

  lavori parlamentari - glossario

MOZIONE (vedi anche Fiducia): testo che intende promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento e può essere utilizzato sia per vincolare il Governo a determinati indirizzi o a compiere determinati adempimenti, sia a vincolare le stesse Camere. Viene previsto un numero minimo di presentatori (8 senatori e 10 deputati) e la discussione si conclude con un voto che impegna il Governo a comportarsi secondo quanto previsto dalla mozione.

 

O

  lavori parlamentari - glossario

ORDINE DEL GIORNO: si tratta solitamente di un testo che, durante il procedimento legislativo, viene presentato e posto in votazione, recante istruzioni e direttive al Governo in relazione alla legge in esame. Il Governo può dichiarare di accettare l'ordine del giorno senza porre condizioni, oppure di accettarlo come raccomandazione, di accettarlo subordinatamente a qualche modifica o può dichiarare di non accettarlo. Un emendamento presentato può essere ritirato e trasformato in ordine del giorno.

 

P

  lavori parlamentari - glossario

PARERI (delle Commissioni): oltre alla Commissione di merito un progetto di legge può essere assegnato ad altre Commissioni perché esprimano un parere, al fine di un esame più approfondito dei contenuti.

PREGIUDIZIALE: si parla di "questione pregiudiziale" quando un membro del Parlamento richiede di non discutere un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno. Una volta presentata deve essere immediatamente votata, altrimenti la discussione non può proseguire.

PROGETTI DI LEGGE: al Senato si dà il nome di disegni di legge a tutte le iniziative legislative, sia dei senatori sia del Governo, mentre alla Camera sono chiamati disegni di legge quelli di iniziativa del Governo e proposte di legge tutti quelli che provengono da altri titolari dell'iniziativa (deputati, Consigli regionali, popolazione, CNEL). I testi normativi sono redatti in articoli, e accompagnati da una relazione illustrativa, vengono presentati ad una delle due Camere. Dopo l'esame preliminare da parte della Commissione competente (iter normale) sono trasmessi all'Assemblea, accompagnati da una relazione: qui inizia una discussione sulle linee generali, seguita dall'esame e della votazione per ogni singolo articolo e relativi emendamenti, per arrivare poi alla votazione finale.

PROPOSTA DI LEGGE (vedi progetti di legge)

 

Q

  lavori parlamentari - glossario

QUESTION TIME: la Camera ha introdotto uno strumento simile a quello che nella tradizione anglosassone viene chiamato il question time: al Ministro, che risponde oralmente in Assemblea alle interrogazioni poste all'ordine del giorno, il deputato può porre altre domande attinenti sempre allo stesso argomento. In entrambi i rami del Parlamento viene comunque destinata una certa parte delle sedute dell'Assemblea allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze.

 

R

  lavori parlamentari - glossario

RELATORE: per ogni testo in esame la Commissione nomina un relatore, incaricato di esporre e illustrare il provvedimento sia di fronte alla Commissione sia di fronte all'Assemblea. I relatori possono replicare agli interventi svolti durante la discussione; esprimere il parere sugli emendamenti a nome della Commissione; presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono qualora l'esame si stia svolgendo in sede legislativa o redigente.

RISOLUZIONE: si tratta di una deliberazione con cui le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro orientamento su un dato argomento. Le risoluzioni esaminate in Commissione seguono diverse procedure: alla Camera il Governo ha la possibilità di chiedere che la risoluzione non venga votata ma che venga trasmessa all'Assemblea perché si pronunci in merito. Al Senato invece la Commissione procede comunque alla votazione della risoluzione, ma il Governo o un terzo della Commissione, può chiedere il trasferimento in Assemblea.
In Assemblea le risoluzioni vengono solitamente utilizzate in alcune occasioni, come le comunicazioni del Governo o mozioni. Sulla approvazione o sulla reiezione di risoluzioni il Governo può porre la questione di fiducia.

 

S

  lavori parlamentari - glossario

SESSIONE DI BILANCIO: entro il 15 maggio di ogni anno il Governo presenta il documento di programmazione economico-finanziaria. Con il DPEF il Governo indica obiettivi e strumenti della manovra di bilancio. Il DPEF è esaminato dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, sentito il parere delle altre Commissioni, ed è approvato dall'Assemblea con una risoluzione sostanzialmente identica per entrambi i rami del Parlamento, che può contenere integrazioni e modifiche del Documento stesso.
Entro il 31 luglio, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge per il bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente, ed entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico e i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Questi provvedimenti devono essere approvati entro il 31 dicembre.

La sessione parlamentare di bilancio - per l'esame del disegno di legge finanziaria, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale dello Stato e dei documenti relativi alla politica economica - ha inizio dal momento dell'effettiva distribuzione dei testi presso il ramo del Parlamento dove sono stati presentati. La sessione ha la durata massima di 45 giorni (40 al Senato) nella Camera alla quale siano stati presentati per prima e di 35 giorni quando l'esame sia stato iniziato presso l'altra. Durante la sessione di bilancio le Camere sospendono l'esame degli altri disegni di legge a meno che non si tratti di provvedimenti di particolare urgenza (come ad esempio i decreti-legge, la ratifica di atti internazionali, il recepimento di atti normativi delle Comunità europee).

SOSPENSIVA (vedi anche Pregiudiziale): si tratta della richiesta di procedere alla sospensione della discussione o della votazione di un argomento all'ordine del giorno per rinviarla al verificarsi di scadenze determinate. Ha le stesse caratteristiche incidentali della questione pregiudiziale.

 

T

  lavori parlamentari - glossario

TESTO UNIFICATO: quando una pluralità di progetti di legge relativi alla stessa materia vengono esaminati, le Commissioni possono procedere alla loro unificazione mediante la predisposizione di un singolo testo. Solitamente questo lavoro viene svolto da un apposito comitato ristretto. Le Commissioni possono anche decidere, in alternativa, di scegliere un unico progetto di legge come base di discussione ed esaminare gli altri come proposte concorrenti. Conseguentemente, se viene approvato il testo base, gli altri progetti concorrenti risultano assorbiti.

 

U

  lavori parlamentari - glossario

UFFICIO DI PRESIDENZA o CONSIGLIO DI PRESIDENZA: l'Ufficio di presidenza, che al Senato prende il nome di Consiglio di Presidenza, è composto dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti, dai tre questori e dagli otto Segretari. A tale organo spettano i massimi poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare; in particolare, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale che è il vertice dell'apparato amministrativo e capo del personale.

URGENZA: per l'esame dei progetti di legge o per altre questioni ritenute urgenti l'Assemblea può prevedere una procedura abbreviata rispetto ai normali tempi previsti dal regolamento. Anche per le interrogazioni può essere riconosciuta l'urgenza e dunque possono essere svolte anche se non inserite all'ordine del giorno.

 

V

  lavori parlamentari - glossario

VOTAZIONE: le votazioni possono essere per alzata di mano, per appello nominale e a scrutinio segreto.

 


Confservizi Cispel - Confederazione Nazionale dei Servizi

home page